Cassazione Penale, Sentenza n. 19338/2025 del 23/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
ZONNO era imputata per il reato di illecita detenzione di cocaina e ha impugnato la sentenza di condanna della Corte d'Appello di Bari (11/03/2024). Ha censurato sia l'affermazione della responsabilità penale sia il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con sanzioni sostitutive (pena pecuniaria o lavori di pubblica utilità). La Cassazione ha ritenuto inammissibile la censura sulla responsabilità in quanto impugnazione di merito; invece ha ritenuto fondata la critica relativa al rifiuto delle sanzioni sostitutive, poiché la Corte territoriale ha negato la sostituzione invocando la mancanza di allegazioni sulla capacità patrimoniale della ricorrente, senza procedere ad alcuna acquisizione informativa ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p. comma 2 e senza considerare il potere discrezionale del giudice di modulare la conversione pecuniaria alla luce dell'ampio intervallo previsto dall'art. 56-quater della legge n. 689/1981 (come modificato dal d.lgs. 150/2022).
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla questione della applicabilità delle sanzioni sostitutive, disponendo il rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bari per nuovo giudizio sul punto. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile. In sostanza la condanna sul piano sostanziale è stata confermata, ma la questione della conversione della pena detentiva in sanzione pecuniaria o altra misura sostitutiva dovrà essere riesaminata dal giudice di merito, che dovrà acquisire le informazioni economiche necessarie e valutare la sostituzione entro i criteri di proporzionalità e finalità rieducativa.
Norme richiamate
art. 56-quater legge 24 novembre 1981, n. 689 (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150)
Il nuovo art. 56-quater prevede un ampio intervallo di conversione giornaliera per le pene pecuniarie che consente al giudice di modulare la conversione tenendo conto delle condizioni economiche dell'imputato, garantendo al contempo le finalità rieducative e di prevenzione della pena.
art. 545-bis cod. proc. pen. comma 2
Il giudice può acquisire d'ufficio le informazioni necessarie sulle condizioni personali e patrimoniali dell'imputato; la mancata allegazione da parte della difesa non esime il giudice dall'obbligo di approfondire la situazione economica prima di escludere la sostituzione della pena.
Cass. Sez. 6, n. 29192 del 28/05/2024 (Cerasoli, Rv. 286771 - 01)
La giurisprudenza della Corte ha affermato che la sostituzione delle pene detentive brevi con pena pecuniaria è rimessa alla discrezionalità del giudice e può essere applicata anche a soggetti in condizioni economiche disagiate; la prognosi di inadempimento ostativa riguarda soltanto le pene sostitutive accompagnate da prescrizioni.
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina il merito delle valutazioni probatorie compiute dai giudici di merito: le doglianze che implicano una diversa valutazione delle prove sono inammissibili in sede di legittimità.
- La possibilità di sostituire pene detentive brevi con sanzioni pecuniarie è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, che deve però esercitarla tenendo conto delle condizioni economiche del condannato e delle finalità della pena.
- L'assenza di specifiche allegazioni sulla capacità patrimoniale dell'imputato nella memoria difensiva non giustifica da sola il rigetto della richiesta di sanzioni sostitutive: il giudice ha il potere/dovere di acquisire informazioni utili (ex art. 545-bis c.p.p.) prima di negare la sostituzione.
- L'intervallo di conversione previsto dall'art. 56-quater (modificato dal d.lgs. 150/2022) permette al giudice di parametrarne l'entità alla concreta situazione economica dell'interessato, bilanciando efficacia preventiva/rieducativa e proporzionalità.
- Se il giudice di merito omette di compiere gli accertamenti richiesti dalla legge sullo stato economico dell'imputato, la Cassazione è legittimata ad annullare la decisione limitatamente a quel profilo e a disporre il rinvio per nuovo esame.
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