Cassazione Penale, Sentenza n. 00869/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il reclamo avverso il decreto ministeriale del 13/02/2024 con cui è stata prorogata per due anni l'applicazione del regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen. nei confronti del ricorrente. Il ricorrente ha contestato: (i) difetto assoluto e illogicità della motivazione in relazione alla valutazione della sua "capacità attuale" di mantenere rapporti con il gruppo mafioso di appartenenza, sostenendo che il Tribunale si è limitato a richiamare la biografia criminale passata; (ii) vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione delle condizioni di salute (sindrome mieloproliferativa cronica tipo policitemia vera) e della compatibilità del regime 41-bis con tali condizioni, rilevando omissione nel considerare la documentazione sanitaria e la possibile incidenza del regime sulle condizioni di salute e sul divieto di trattamenti inumani o degradanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso fondato nel secondo motivo e inammissibile nel primo motivo. Sul primo motivo (presunta insufficienza della motivazione circa i contatti con il sodalizio) la Corte ha ritenuto la censura inammissibile in quanto criticava l'assetto motivazionale del Tribunale senza sviluppare adeguatamente la doglianza; sul secondo motivo (condizioni di salute) ha accolto il ricorso perché il Tribunale di sorveglianza non ha compiutamente valutato la documentazione sanitaria né l'eventuale incidenza delle patologie sulla possibilità del detenuto di mantenere contatti con il sodalizio e sulla possibile trasformazione del regime 41-bis in trattamento particolarmente afflittivo o inumano. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo esame conforme ai principi richiamati. La Corte ha inoltre disposto l'omissione delle generalità e altri dati identificativi del ricorrente ai sensi dell'art. 52 d.gs. 196/2003.
Norme richiamate
art. 41-bis ord. pen.
Il controllo della legittimità delle proroghe del regime 41-bis da parte della Corte di cassazione è limitato alle violazioni di legge; il Tribunale di sorveglianza è comunque tenuto a motivare in modo coerente, completo e logico sui presupposti della proroga, sulla capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata e sulla congruità delle prescrizioni rispetto alle esigenze di ordine e sicurezza.
art. 52 d.gs. 196 del 2003
Imposizione di tutela dei dati personali nel provvedimento giudiziario: nella sentenza di annullamento la Corte ha ordinato che nelle comunicazioni successive siano omessi le generalità e altri dati identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- Il Tribunale di sorveglianza deve motivare la proroga del regime 41-bis sulla base di elementi attuali e specifici che attestino la capacità del detenuto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata; non è sufficiente richiamare esclusivamente la biografia criminale passata.
- Le condizioni di salute del detenuto vanno esaminate e documentate espressamente: il giudice deve acquisire e valutare le relazioni sanitarie per decidere se la patologia incida sulla capacità di mantenere contatti e/o trasformi il regime speciale in trattamento inumano o degradante.
- La motivazione del provvedimento deve avere requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità; la loro assenza integra una violazione di legge suscettibile di annullamento in cassazione.
- In presenza di indagini o provvedimenti recenti che dimostrano la perseverante operatività del sodalizio o il coinvolgimento di familiari, tali elementi sono rilevanti e possono giustificare la proroga, purché adeguatamente valutati e motivati.
- Il giudice deve bilanciare le esigenze di sicurezza pubblica con il diritto alla salute e alla dignità del detenuto, valutando caso per caso se sussiste ancora la necessità della misura differenziata o se le condizioni personali rendano la proroga illegittima.
Testo integrale
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