Sentenza n. 1103/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi: α. della D.G.R. della Lombardia n. XII/2224 in data 22 aprile 2024 (doc. 1), recante “Ulteriori indicazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA e per i ricoveri”, nella parte in cui, al punto 22 del deliberato, dà mandato alle ATS di diffondere agli Erogatori Privati accreditati e a contratto la circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, nella quale “con riferimento alle modalità di governo delle liste e dei tempi di attesa per l’anno 2024”, è stabilito che, per rispettare i tempi di attesa previsti, è fatto obbligo alle strutture erogatrici private di rendere prestazioni agli assistiti del S.S.R. in regime libero professionale e gratuitamente; β. della circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, in parte qua.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.G.R. Lombardia n. XII/2224 del 22 aprile 2024 e circolare della D.G. Welfare del 15 aprile 2024, nella parte in cui imponevano alle strutture private accreditate di erogare gratuitamente in regime libero-professionale prestazioni sanitarie non prenotabili nei tempi previsti
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, struttura sanitaria privata accreditata e contrattualizzata con il Servizio sanitario regionale, ha impugnato la deliberazione regionale e la circolare che, per contenere i tempi di attesa, imponevano alla struttura, qualora non fosse stato possibile garantire la prestazione entro la classe di priorità indicata, di erogarla in regime di libera professione con oneri a proprio carico, chiedendo all'assistito soltanto il ticket eventualmente dovuto. Sono stati dedotti sei motivi: contraddittorietà, violazione dei principi di correttezza e buon andamento e ingiustizia manifesta, per l'impossibilità di programmare l'attività nel rispetto del budget annuale; violazione dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e dell'art. 5 della legge regionale n. 33/2009, poiché l'obbligo avrebbe imposto prestazioni gratuite oltre i volumi e il tetto di spesa programmati; violazione dell'art. 23 Cost., per introduzione amministrativa di una prestazione patrimoniale imposta in assenza di una base legislativa; violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, per il carattere sostanzialmente espropriativo dell'imposizione di prestazioni gratuite; violazione dell'Intesa Stato-Regioni del 28 febbraio 2019 e erroneità dei presupposti, poiché il Piano nazionale di governo delle liste di attesa avrebbe previsto un obbligo analogo soltanto per gli erogatori pubblici; carenza di presupposto e sviamento, poiché il Piano regionale richiamato risaliva al triennio 2019-2021 e avrebbe esaurito i propri effetti.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito i sei motivi di ricorso. Nel corso della trattazione la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, rappresentando il venir meno dell'interesse anche in considerazione della mancata concreta applicazione della previsione contestata nell'esercizio 2024 e della normativa sopravvenuta, che aveva previsto la remunerazione delle prestazioni aggiuntive rese dalle strutture private accreditate per il rispetto dei tempi di attesa. Applicando il principio dispositivo, il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata ai sensi dell'art. 72-bis c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione dell'andamento complessivo del processo e della mancata attività difensiva della Regione.
Norme richiamate
art. 72-bis c.p.a.
"ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse alla decisione"
Consente la definizione in forma semplificata del ricorso quando venga verificata la permanenza dell'interesse alla decisione.
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992
Richiamato dalla ricorrente quale fondamento del limite dei volumi e del tetto di spesa contrattualmente programmati; la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 5 legge regionale Lombardia n. 33/2009
Richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992; la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 23 Cost.
Invocato dalla ricorrente per sostenere la necessità di una base legislativa per l'imposizione di prestazioni gratuite; il motivo non è stato esaminato nel merito.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
Invocato dalla ricorrente per dedurre la lesione del diritto al credito derivante dall'imposizione di prestazioni gratuite; il motivo non è stato esaminato nel merito.
art. 3, commi 10 e 10-bis, d.l. n. 73/2024, convertito in legge n. 107/2024
Normativa sopravvenuta richiamata quale elemento del venir meno dell'interesse, in quanto ha previsto la remunerazione delle prestazioni aggiuntive rese dalle strutture private accreditate per il rispetto dei tempi di attesa.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il principio dispositivo comporta che, a fronte di un'espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche quando, nelle more del giudizio, la disciplina applicabile o la concreta evoluzione dei fatti abbia eliminato l'utilità pratica della decisione richiesta.
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