Ordinanza n. 3210/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per l’annullamento e/o riforma, previa sospensione degli effetti, della sentenza del TRGA – Sezione Autonoma di Bolzano, n. 94/2026 (doc. A), pubblicata il 21 aprile 2026 e non notificata, con la quale è stato respinto ed in parte dichiarato improcedibile il ricorso proposto da MAIR JOSEF & CO SAS DI MAIR KLAUS e, di conseguenza, per l’accoglimento delle domande formulate in primo grado, segnatamente: “per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari - del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 215310/2025 del 29 dicembre 2025 (doc. 1), relativo alla procedura di gara AOV/SUA L 05/2025 indetta dalla Provincia Autonoma di Bolzano con bando n. 265581/2025 del 24.04.2025 per l’affidamento dell’appalto di “costruzione di una galleria paravalanghe al km 17,100 ca. nel comune di Senales”, in favore del costituendo RTI Unionbau AG - Brunner & Leiter GmbH; - della proposta di aggiudicazione prot. n. 214751/2025, formulata dall’Autorità di gara in data 23 dicembre 2025 (doc. 2), con la quale è stato proposto quale aggiudicatario della procedura di gara de qua, il costituendo RTI Unionbau AG - Brunner & Leiter GmbH, nonché della graduatoria definitiva ad essa allegata (doc. 3), nella parte in cui l’Amministrazione ha omesso di disporre l’esclusione delle offerte dei costituendi RTI Unionbau AG - Brunner & Leiter GmbH e P.A.C. S.p.A. – Marx S.r.l. o, comunque, ha attribuito alle medesime i punteggi indicati; - di tutti i verbali di gara e, in particolare, del verbale n. 10 della seduta riservata della Commissione del 28 ottobre 2025 (doc. 4), recante l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica, e del verbale n. 3 della seduta riservata dell’Autorità di gara del 5.12.2025 con la quale l’Amministrazione ha formato la graduatoria provvisoria (doc. 5), nella parte in cui hanno omesso di disporre l’esclusione delle offerte dei costituendi RTI Unionbau AG - Brunner & Leiter GmbH e P.A.C. S.p.A. – Marx S.r.l. o, comunque, ha attribuito alle medesime i punteggi indicati; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto che, medio tempore, dovesse essere sottoscritto tra la Provincia autonoma di Bolzano e il costituendo RTI con mandataria Unionbau S.p.A, con richiesta sin da ora di subentrare nell’esecuzione del contratto e con espressa riserva di eventuale domanda risarcitoria per equivalente in separato giudizio, ai sensi dell’art. 30, comma 5, c.p.a.”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TRGA – Sezione Autonoma di Bolzano n. 94/2026 e, in primo grado, aggiudicazione dell’appalto per la costruzione di una galleria paravalanghe nel Comune di Senales
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa terza classificata ha appellato la sentenza con cui il TRGA di Bolzano aveva respinto e in parte dichiarato improcedibile il ricorso contro l’aggiudicazione della gara indetta dalla Provincia Autonoma di Bolzano. In primo grado erano stati impugnati l’aggiudicazione, la proposta di aggiudicazione, la graduatoria e i verbali di gara, lamentando che l’amministrazione non avesse escluso le offerte del raggruppamento poi aggiudicatario e di altro raggruppamento concorrente oppure avesse attribuito loro punteggi non corretti. Era stata inoltre chiesta la declaratoria di inefficacia del contratto, il subentro nell’esecuzione e la riserva di una domanda risarcitoria. In appello è stata proposta domanda cautelare di sospensione degli effetti della sentenza e degli atti impugnati.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare. In questa fase ha ritenuto che l’istanza non fosse assistita dai necessari presupposti, considerando, alla luce del principio di risultato, che la lex specialis e gli atti di gara non prevedessero una causa di esclusione per la mancata produzione della prova della disponibilità dell’area oggetto dell’intervento. Ha inoltre valorizzato il fatto che il contratto d’appalto fosse stato stipulato prima della proposizione dell’appello. Il Collegio ha riservato ogni ulteriore approfondimento alla fase di merito e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La domanda cautelare in appello è stata esaminata ai fini della sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nella valutazione della domanda cautelare proposta in appello contro l’esito di una gara, il principio di risultato può orientare il giudice nella verifica della concreta fondatezza delle censure e dei presupposti cautelari.
- La mancata produzione della prova della disponibilità dell’area oggetto dei lavori non comporta l’esclusione del concorrente quando la lex specialis e gli atti di gara non prevedano tale adempimento quale causa di esclusione.
- La stipulazione del contratto d’appalto prima della proposizione dell’appello costituisce un elemento rilevante nella valutazione dell’istanza cautelare contro la sentenza di primo grado e contro l’aggiudicazione.
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