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Sentenza

Sentenza del 13/07/2017 n. 17257 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento ai fini IRPEF per l'anno 2001, relativo all'omessa dichiarazione di somme percepite a titolo di assegno divorzile, considerate dall'Ufficio redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. La contribuente aveva contestato la tempestività della notifica e aveva impugnato l'atto oltre il termine decorrente dalla compiuta giacenza, sostenendo che la notifica si fosse perfezionata soltanto al momento del ritiro del plico. La CTR aveva ritenuto nulla la notifica per carenze nella documentazione dell'affissione o dell'immissione dell'avviso nella cassetta. L'Agenzia ha sostenuto, tra l'altro, che l'eventuale nullità della notifica fosse stata sanata dalla proposizione del ricorso, ai sensi dell'art. 156 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo che la proposizione del ricorso tributario da parte della contribuente avesse sanato l'eventuale nullità della notifica dell'avviso per raggiungimento dello scopo dell'atto. La notifica dell'avviso di accertamento è infatti una condizione di efficacia dell'atto e non un elemento costitutivo dell'imposizione; pertanto, se il contribuente impugna l'atto dimostrando di averne avuto conoscenza, il vizio di nullità della notifica è sanato. Il primo motivo dell'Agenzia è stato dichiarato inammissibile, gli altri motivi sono stati assorbiti e il ricorso incidentale della contribuente, relativo al merito della tassazione dell'assegno divorzile, è stato dichiarato inammissibile perché la CTR non aveva deciso tale questione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, che dovrà esaminare il merito della controversia e decidere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60

    L'applicazione delle norme sulle notificazioni previste dal processo civile agli avvisi di accertamento comporta anche l'applicazione del regime delle nullità e delle relative sanatorie.

  • Codice di procedura civile, art. 156

    La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

    La proposizione del ricorso da parte del contribuente sana la nullità della notifica dell'avviso di accertamento, perché dimostra che l'atto è stato effettivamente conosciuto e ha raggiunto la propria funzione.

  • Legge n. 890 del 1982, art. 8

    Disciplina il perfezionamento delle notifiche postali in caso di assenza del destinatario e di compiuta giacenza, inclusi gli adempimenti relativi all'avviso di deposito.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21

    Prevede il termine perentorio per proporre il ricorso tributario, la cui decorrenza dipende dal perfezionamento della notificazione o dalla conoscenza legale dell'atto.

  • D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 2

    Disciplina la richiesta di accertamento con adesione; nel caso concreto l'Ufficio l'ha ritenuta tardiva assumendo come data di perfezionamento della notifica quella della compiuta giacenza.

  • TUIR, art. 47, lett. i), vigente ratione temporis

    È stata richiamata dall'Ufficio per qualificare le somme percepite a titolo di assegno divorzile come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

  • TUIR, art. 50, lett. i)

    La contribuente ha sostenuto, nel ricorso incidentale, che questa fosse la disposizione corretta e che non sussistesse il reddito imponibile accertato; la Corte non ha esaminato la questione perché non decisa dalla CTR.

Massime di principio

  • Un vizio di nullità della notifica di un avviso di accertamento può essere sanato dalla tempestiva o comunque intervenuta impugnazione dell'atto, poiché il ricorso dimostra che il contribuente ne ha avuto conoscenza e che la notifica ha raggiunto il proprio scopo.
  • La contestazione della validità della notifica non comporta automaticamente l'annullamento dell'accertamento: occorre distinguere tra inesistenza della notifica, nullità sanabile e semplice irregolarità.
  • La proposizione del ricorso può produrre effetti sananti, ma non elimina necessariamente le questioni relative alla tardività del ricorso stesso o alla decorrenza dei termini per impugnare; tali profili devono essere valutati secondo le regole applicabili alla specifica modalità di notifica.
  • Quando il giudice di merito decide la causa esclusivamente su una questione processuale, le questioni sostanziali non esaminate non possono normalmente essere trattate per la prima volta in Cassazione e devono essere rimesse al giudice di rinvio.
  • In caso di cassazione con rinvio, la controversia non è definitivamente vinta nel merito: il giudice di rinvio dovrà esaminare la fondatezza dell'imposizione, compresa la qualificazione fiscale delle somme e l'eventuale debenza dell'imposta.

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