Cassazione Civile, Ordinanza n. 20686/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un licenziamento orale intimato in un rapporto soggetto al contratto a tutele crescenti. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado, dichiarando inefficace il licenziamento e condannando la datrice di lavoro al pagamento delle retribuzioni dal licenziamento fino al 15.10.2018, con detrazione dell'aliunde perceptum, senza reintegra perché l'azienda era cessata. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2, comma 2, d.lgs. 23/2015, sostenendo di avere diritto alla misura minima risarcitoria di cinque mensilità anche se aveva trovato una nuova occupazione già dal mese successivo al licenziamento, poiché l'aliunde perceptum non può incidere sulla soglia minima; con il secondo ha censurato la compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c.; con il terzo ha dedotto violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. sempre in relazione alla compensazione delle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato solo il primo motivo, rilevando che la questione dell'interesse a far valere la soglia minima era emersa solo in conseguenza della detrazione dell'aliunde perceptum operata dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione. La decisione afferma che, nel regime del d.lgs. 23/2015, il lavoratore illegittimamente licenziato ha comunque diritto alla misura minima risarcitoria di cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il TFR, anche se abbia reperito altra occupazione prima del decorso di cinque mesi, perché l'aliunde perceptum non può ridurre sotto tale soglia il risarcimento dovuto.
Norme richiamate
art. 2, comma 2, d.lgs. 23/2015
"In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto."
Nel contratto a tutele crescenti, se il licenziamento è dichiarato nullo o inefficace ai sensi del comma 1, il lavoratore ha diritto a una soglia minima risarcitoria inderogabile di cinque mensilità; l'eventuale aliunde perceptum rileva solo per la parte eccedente tale minimo.
art. 92 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per censurare la compensazione delle spese, ma il motivo è rimasto assorbito.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la motivazione sulla compensazione delle spese, ma il motivo è rimasto assorbito.
art. 18 L. 300/1970
Usato in via analogica come precedente giurisprudenziale per affermare che l'aliunde perceptum non incide sulla misura minima risarcitoria garantita al lavoratore illegittimamente licenziato.
Massime di principio
- Nel regime del contratto a tutele crescenti, la previsione di una misura minima risarcitoria di cinque mensilità opera come soglia inderogabile: il risarcimento non può essere ridotto al di sotto di tale importo per effetto dell'aliunde perceptum.
- L'eventuale nuova occupazione del lavoratore, anche se intervenuta prima del decorso di cinque mesi dal licenziamento, non esclude il diritto alla misura minima risarcitoria prevista dalla disciplina del licenziamento nullo o inefficace.
- La detrazione dell'aliunde perceptum è ammissibile solo sulla componente risarcitoria eccedente il minimo legale, non sulla quota minima garantita dalla legge.
- Un motivo di ricorso sulle spese può restare assorbito quando l'accoglimento di una censura principale impone la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 22 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20559/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 22 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20562/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 22 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20563/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 22 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20564/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 22 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20567/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 22 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20568/2025 del 22/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →