Sentenza del 17/12/2015 n. 830 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia sul diniego di rimborso delle tasse d'immatricolazione versate da un soggetto passivo in seguito all'importazione, nel territorio di uno stato membro, di autoveicoli adibiti al trasporto di passeggeri. Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione delle merci - Disposizioni tributarie - Imposizioni interne - Dazi doganali di carattere fiscale - Tasse d'effetto equivalente - Formalità connesse all'attraversamento delle frontiere - Articolo 30 TFUE - Articolo 110 TFUE - Direttiva 92/12/CEE - Articolo 3, paragrafo 3 - Direttiva 2008/118/CE - Articolo 1, paragrafo 3 - Omessa trasposizione nel diritto nazionale - Effetto diretto - Riscossione di una tassa sugli autoveicoli al momento della loro importazione nel territorio di uno Stato membro - Tassa connessa all'immatricolazione e all'eventuale messa in circolazione del veicolo - Diniego di rimborso della tassa in caso di mancata immatricolazione del veicolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva versato in Grecia una tassa d'immatricolazione pari complessivamente a 141.498,89 euro. Poiché i veicoli non erano stati venduti, immatricolati o messi in circolazione in Grecia, ma erano stati riesportati in Belgio, dove erano stati immatricolati e assoggettati alla relativa tassa, essa aveva chiesto il rimborso dell'imposta greca. L'amministrazione aveva negato il rimborso, ritenendo la tassa correttamente riscossa. La controversia verteva sulla compatibilità di tale prassi con l'articolo 30 TFUE, l'articolo 110 TFUE e l'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2008/118, nonché sulla possibilità per il privato di invocare direttamente quest'ultima disposizione, non essendo stata trasposta nel diritto nazionale.
La decisione
La Corte di giustizia ha dichiarato che l'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2008/118 è incondizionato e sufficientemente preciso e può quindi essere invocato direttamente dai singoli contro lo Stato. Ha inoltre stabilito che una tassa d'immatricolazione è normalmente un'imposizione interna, non una tassa d'effetto equivalente, quando è dovuta per la prima immatricolazione e messa in circolazione del veicolo. Tuttavia, se lo Stato la riscuote all'importazione e non la rimborsa quando il veicolo non è mai stato immatricolato né utilizzato sul suo territorio ed è stato riesportato, la tassa finisce per colpire il mero attraversamento della frontiera. In tale situazione essa costituisce una tassa d'effetto equivalente vietata dall'articolo 30 TFUE. Il diniego di rimborso è pertanto incompatibile con il diritto dell'Unione. La decisione finale sulle spese è stata rimessa al giudice nazionale.
Norme richiamate
Articolo 30 TFUE
La Corte ha stabilito che l'articolo 30 TFUE osta a una prassi nazionale che neghi il rimborso della tassa d'immatricolazione per veicoli mai immatricolati nello Stato e successivamente riesportati.
Un onere applicato e definitivamente trattenuto per veicoli che attraversano la frontiera senza essere immatricolati o messi in circolazione nello Stato membro è assimilabile a una tassa d'effetto equivalente a un dazio doganale ed è vietato.
Articolo 110 TFUE
Una tassa d'immatricolazione normalmente rientra tra le imposizioni interne quando il suo presupposto effettivo è la prima immatricolazione e la messa in circolazione del veicolo. In assenza di effetti discriminatori o protezionistici, l'articolo 110 TFUE non impedisce in sé tale imposizione. La qualificazione cambia però se la tassa è riscossa e non rimborsata per veicoli mai immatricolati nello Stato.
Articolo 1, paragrafo 3, direttiva 2008/118/CE
Gli Stati membri possono applicare imposte su prodotti diversi dai prodotti sottoposti ad accisa, ma la loro applicazione non può comportare, negli scambi tra Stati membri, formalità connesse all'attraversamento delle frontiere.
La disposizione è incondizionata e sufficientemente precisa, quindi ha effetto diretto verticale. Gli Stati membri non possono organizzare la riscossione di imposte non armonizzate in modo da creare formalità o oneri collegati al passaggio della frontiera.
Articolo 3, paragrafo 3, direttiva 92/12/CEE
La disposizione, sostanzialmente analoga a quella della direttiva 2008/118, consentiva imposte su prodotti non soggetti ad accisa solo a condizione che non producessero formalità connesse all'attraversamento delle frontiere. È stata ritenuta applicabile ratione temporis alle importazioni anteriori al 1° aprile 2010.
Articoli 121, 128, 130 e 141 del codice doganale greco
La normativa nazionale collegava la tassa d'immatricolazione all'ingresso dei veicoli nel territorio greco, ne subordinava il pagamento al rilascio del certificato di sdoganamento e imponeva dichiarazioni e formalità doganali. Tali disposizioni non potevano essere applicate in modo da rendere definitiva una tassa su veicoli mai immatricolati in Grecia e successivamente riesportati.
Articolo 267 TFUE
Costituisce la base del rinvio pregiudiziale mediante il quale il giudice nazionale ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare le norme dell'Unione rilevanti per la controversia.
Massime di principio
- Una tassa automobilistica può essere legittima se il suo presupposto reale è la prima immatricolazione e l'utilizzo del veicolo nello Stato membro.
- Se il veicolo importato non viene mai immatricolato né messo in circolazione nello Stato di importazione e viene riesportato, la trattenuta definitiva della tassa può trasformare un'imposizione interna in una tassa d'effetto equivalente vietata dal diritto dell'Unione.
- In situazioni analoghe, occorre verificare non solo la denominazione formale dell'imposta, ma il suo effettivo funzionamento: momento del pagamento, presupposto del tributo, possibilità di rimborso e collegamento con il passaggio della frontiera.
- Il rimborso dovrebbe essere riconosciuto quando il tributo è stato pagato per un veicolo destinato a un altro Stato membro, non è stato utilizzato o immatricolato nello Stato di importazione e l'esportazione è adeguatamente documentata.
- Una direttiva non trasposta può essere invocata direttamente dal privato contro lo Stato quando la disposizione è sufficientemente chiara, precisa e incondizionata; tale effetto è però verticale e non opera, in linea generale, contro altri privati.
- Gli Stati membri possono mantenere imposte nazionali su prodotti non soggetti ad accisa, ma devono strutturarle e applicarle senza introdurre formalità o oneri collegati al mero attraversamento delle frontiere interne dell'Unione.
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