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Sentenza

Sentenza n. 470/2026 - Torino, Sezione 3

quanto al ricorso n. 2853 del 2025: PER L’ESECUZIONE e/o L'OTTEMPERANZA della sentenza n. 2590/2024 emessa dal Tribunale di Torino, sez. lavoro, il 17.10.2024 e pubblicata in pari data nel giudizio portante il n. rg. n. 334/2024 tra la prof.ssa Puccio Rosaria Maria Grazia ed il Ministero dell'Istruzione e del Merito, notificata a mezzo pec in forma esecutiva nelle modalità del novellato art. 475 c.p.c. al Ministero dell'Istruzione e del Merito, nonché all'Ambito territoriale di Torino e presso il funzionario costituito ex art. 417 bis c.p.c. il 23.10.2024 e passata in giudicato come da certificazione del funzionario addetto del 15.10.2025. quanto al ricorso n. 3119 del 2025: PER L'ESECUZIONE e/o L'OTTEMPERANZA della sentenza n. 710/2025 emessa dal Tribunale di Torino, sez. lavoro, il 17.03.2025 e pubblicata in pari data nel giudizio portante il n. rg. n. 9003/2024 tra la sig.ra Zaffora Chiara Angela ed il Ministero dell'Istruzione e del Merito, notificata a mezzo pec in forma esecutiva nelle modalità del novellato art. 475 c.p.c. al Ministero dell'Istruzione e del Merito, nonché all'Ambito territoriale di Torino e presso il funzionario costituito ex art. 417 bis c.p.c. il 25.03.2025 e passata in giudicato come da certificazione del funzionario addetto del 15.10.2025.

Giustizia amministrativa202503119

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione di sentenze del Tribunale ordinario di Torino, sezione lavoro, recanti la condanna del Ministero al pagamento di somme relative alla carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso distinti giudizi di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di due sentenze passate in giudicato del Tribunale di Torino, sezione lavoro, e il pagamento delle somme liquidate in loro favore. Le sentenze erano state rilasciate in copia conforme ai fini dell'art. 475 c.p.c. e notificate via PEC al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Al momento della proposizione dei ricorsi era inoltre decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza tuttavia contestare l'omessa ottemperanza ai giudicati.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi, rilevando l'identità della motivazione e del dispositivo, e li ha accolti. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alle sentenze e di pagare le somme ivi liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l'eventuale protratta inottemperanza ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Le ricorrenti devono comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato, per ciascun ricorso, al pagamento di 800 euro per compensi professionali, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in ragione dei potenziali profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine e nominare un commissario ad acta.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile può essere azionata in copia attestata conforme all'originale ai fini esecutivi; tale requisito è stato ritenuto soddisfatto.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni pubbliche integra, nel caso concreto, il presupposto temporale per la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del procuratore che si sia dichiarato antistatario.

  • art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    È stato applicato per la dimidiazione dei parametri nella liquidazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza per l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato è ammissibile quando il titolo sia prodotto in copia attestata conforme ai fini esecutivi, sia stato notificato all'amministrazione soccombente e sia decorso inutilmente il termine previsto dalla legge per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie pubbliche.
  • In presenza di un giudicato civile non adempiuto e dell'assenza di contestazioni sull'inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione il pagamento delle somme liquidate nel titolo entro un termine determinato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire entro un ulteriore termine qualora l'amministrazione non esegua spontaneamente il giudicato.
  • La riunione di ricorsi seriali con identità di motivazione e dispositivo può essere disposta per ragioni organizzative senza alterare l'autonomia delle singole decisioni né la distinta liquidazione delle spese.
  • La reiterata difficoltà organizzativa dell'amministrazione nell'esecuzione di titoli giudiziali può incidere sulla quantificazione delle spese di lite, ma non esclude l'obbligo di adempiere tempestivamente al giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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