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Sentenza

Sentenza n. 1261/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento I. delle seguenti graduatorie definitive di merito del concorso ordinario per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, bandito con Decreto Dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023 ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, siccome intese come uniche graduatorie conclusive del concorso recanti solamente il nome dei candidati che rientrano nel limite dei posti messi a bando (vincitori), con conseguente mancata compilazione - accanto alle graduatorie dei vincitori – degli elenchi graduati recanti l’indicazione di tutti gli altri candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi: - A-28 - Matematica e scienze, esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 18/12/2024; - A-48 - Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 13/12/2024; - A-49 - Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 18/12/2024; - A-54 - Storia dell’arte, esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 02/12/2024; - A-60 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 24/12/2024; - B-16 - Laboratori di scienze e tecnologie informatiche, esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 14/11/2024; - A-46 - Scienze giuridico-economiche, esito pubblicato dall'USR EMILIA-ROMAGNA in data 26/11/2024; - A-60 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR FRIULI-VENEZIA GIULIA in data 05/12/2024; - A-01 - Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR LAZIO in data 26/11/2024; - A-19 - Filosofia e Storia, esito pubblicato dall'USR LAZIO in data 09/12/2024; - A-28 - Matematica e scienze, esito pubblicato dall'USR LAZIO in data 26/11/2024; - A-48 - Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR LAZIO in data 04/12/2024; - A-49 - Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR LAZIO in data 04/12/2024; - ADSS - Sostegno secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR LAZIO in data 25/11/2024; - AB25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE), esito pubblicato dall'USR LIGURIA in data 17/12/2024; - A-11 - Discipline letterarie e latino, esito pubblicato dall'USR LOMBARDIA in data 16/12/2024; - A-12 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR LOMBARDIA in data 27/11/2024; - A-22 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato all'USR LOMBARDIA in data 29/11/2024; - A-60 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR LOMBARDIA in data 18/12/2024; - AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (INGLESE), esito pubblicato dall'USR LOMBARDIA in data 06/12/2024; - AB25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE), esito pubblicato dall'USR LOMBARDIA in data 05/12/2024; - A-12 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR PIEMONTE in data 07/12/2024; - A-18 - Filosofia e Scienze umane, esito pubblicato dall'USR PIEMONTE in data 24/12/2024; - A-31 - Scienze degli alimenti, esito pubblicato dall'USR PIEMONTE in data 04/12/2024; - A-50 - Scienze naturali, chimiche e biologiche, esito pubblicato dall'USR PIEMONTE in data 19/11/2024; - A-60 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR PIEMONTE in data 10/12/2024; - AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (INGLESE), esito pubblicato dall'USR PIEMONTE in data 24/12/2024; - AO55 - Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Canto), esito pubblicato dall'USR PIEMONTE in data 18/11/2024; - A-54 - Storia dell’arte, esito pubblicato dall'USR PUGLIA in data 02/12/2024; - AB25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE), esito pubblicato dall'USR PUGLIA in data 19/12/2024; - ADSS - Sostegno secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR PUGLIA in data 04/12/2024; - A-12 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR SARDEGNA in data 18/12/2024; - A-22 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR SARDEGNA in data 16/12/2024; - A-48 - Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR SARDEGNA in data 28/11/2024; - AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (INGLESE), esito pubblicato dall'USR SARDEGNA in data 25/11/2024; - A-12 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR SICILIA in data 19/12/2024; - A-17 - Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR SICILIA in data 06/12/2024; - A-26 - Matematica, esito pubblicato dall'USR SICILIA in data 16/12/2024; - A-48 - Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR SICILIA in data 28/11/2024; - A-54 - Storia dell’arte, esito pubblicato dall'USR SICILIA in data 20/12/2024; - A-60 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR SICILIA in data 02/12/2024; - AA25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (FRANCESE), esito pubblicato dall'USR SICILIA in data 03/12/2024; - AB25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE), esito pubblicato dall'USR SICILIA in data 20/12/2024; II. quale atto presupposto, non immediatamente lesivo, del Decreto Ministeriale n. 326 del 9 novembre 2021, nella parte in cui, all’art. 10, comma 3, prevede che “Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale”, ove interpretato come preclusivo della possibilità di compilare e pubblicare - accanto alle graduatoria dei vincitori – un parallelo elenco graduato recante l’indicazione di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi; III. quale atto presupposto, non immediatamente lesivo, del Decreto Ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”, nella parte in cui, • all’art. 12 (Graduatorie di merito regionali), comma 1, prevede che: “La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva l’integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali”, ove interpretato come preclusivo della possibilità di compilare e pubblicare – accanto alle graduatoria dei vincitori – un parallelo elenco graduato recante l’indicazione di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi, con espressa previsione della sua utilizzabilità per le assunzioni da disporre in relazione alle rinunce all’immissione in ruolo dei vincitori e in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024; • all’art. 12, comma 4, prevede che: “Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori, come individuati al comma 1, all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente”, qualora interpretato come preclusivo della possibilità di utilizzare l’elenco graduato di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali ai fini delle assunzioni da disporre in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024; IV. del Decreto dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023, recante il bando del Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, nella parte in cui, • all’art. 9 (Graduatorie di merito regionali), comma 1, prevede che: “La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali”, ove interpretato come preclusivo della possibilità di compilare e pubblicare - accanto alle graduatoria dei vincitori – un parallelo elenco graduato recante l’indicazione di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi, con espressa previsione della sua utilizzabilità per le assunzioni da disporre in relazione alle rinunce all’immissione in ruolo dei vincitori e in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024; • all’art. 9, comma 4, prevede che: “Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente”, ove interpretato come preclusivo della possibilità di utilizzare l’elenco graduato di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali ai fini delle assunzioni da disporre in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024; V. del medesimo Decreto dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023, nella parte in cui, all’allegato allegato 1, limita a soli 20.575 il numero di posti banditi per ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso; VI. del Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024, nella parte in cui ridetermina in soli 29.314 posti il contingente dei posti banditi per la scuola secondaria di I e II grado. Per la condanna, anche in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle amministrazioni intimate ad adottare i provvedimenti necessari per la pubblicazione - accanto alle graduatoria dei vincitori – di un parallelo elenco graduato recante l’indicazione di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi, con espressa previsione della sua utilizzabilità per le assunzioni da disporre in relazione alle rinunce all’immissione in ruolo dei vincitori e in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024.

Giustizia amministrativa202501130

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatorie definitive di merito del concorso ordinario per docenti, nella parte in cui indicavano soltanto i vincitori senza pubblicare un elenco graduato di tutti i candidati idonei, nonché disposizioni regolamentari e bandi relative alla composizione, validità e consistenza numerica delle graduatorie e dei posti messi a concorso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, partecipanti al concorso ordinario bandito con decreto dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023 per varie classi di concorso e risultati idonei avendo conseguito almeno 70 punti su 100, hanno contestato la mancata pubblicazione di una graduatoria o di un elenco graduato comprendente tutti i candidati che avevano superato le prove, oltre ai vincitori. Hanno dedotto la violazione del principio di trasparenza e dell'art. 19 d.lgs. 33/2013; la violazione dell'art. 400 d.lgs. 297/1994 e della clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, in relazione allo scorrimento delle graduatorie e alla prevenzione dell'abuso dei contratti a termine; l'irragionevolezza dell'esclusione degli idonei dalle future assunzioni, in violazione dell'art. 3 Cost., dei principi del merito e dello scorrimento delle graduatorie, degli artt. 399 e 440 d.lgs. 297/1994 e dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È stata inoltre contestata la limitazione del numero dei posti banditi e la disciplina della validità annuale delle graduatorie, chiedendo anche la condanna delle amministrazioni alla pubblicazione dell'elenco degli idonei e alla sua utilizzabilità per le rinunce dei vincitori e per eventuali ulteriori posti autorizzati.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente rilevato seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo, poiché erano impugnate graduatorie riferibili a posizioni individuali diverse e non risultava l'identità delle situazioni sostanziali e processuali né l'identità degli atti e dei motivi. Ha tuttavia deciso nel merito, respingendo il ricorso. La disciplina speciale del concorso, fondata sull'art. 59, commi 10 e 11, d.l. 73/2021 e sulla normativa attuativa, non impone la pubblicazione di una graduatoria estesa a tutti gli idonei né di un elenco separato degli idonei: la graduatoria dei vincitori può essere limitata al numero dei posti banditi, salva l'integrazione in caso di rinunce secondo le modalità previste dalla disciplina speciale. La mancata pubblicazione dell'elenco non impedisce né in fatto né in diritto l'eventuale scorrimento per rinuncia, e i candidati possono conoscere la propria posizione mediante accesso agli atti. La posizione dell'idoneo è stata qualificata come mera aspettativa all'assunzione, non tutelabile in questa fase, poiché l'amministrazione conserva discrezionalità in ordine all'eventuale scorrimento. Non è stata provata l'esclusione dei ricorrenti da future assunzioni né l'utilità necessaria della pubblicazione dell'elenco rispetto alla stabilizzazione del precariato; eventuali pretese di conversione dei contratti a termine restano estranee a questo giudizio. Le norme generali invocate dai ricorrenti sono recessive rispetto alla disciplina legislativa speciale della procedura concorsuale, ritenuta ragionevole e compatibile con i principi costituzionali e unionali in considerazione della natura straordinaria e delle esigenze di celerità delle procedure collegate al PNRR. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato estromesso, essendo il Ministero dell'Istruzione e del Merito l'amministrazione titolare della misura. Ricorso rigettato e spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 59, commi 10 e 11, d.l. 73/2021

    graduatoria composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando, salva l'integrazione con candidati che abbiano raggiunto il punteggio minimo in caso di rinunce

    La disciplina speciale del concorso non impone una graduatoria pubblica comprendente tutti gli idonei; consente comunque l'integrazione della graduatoria dei vincitori in caso di rinunce.

  • art. 19 d.lgs. 33/2013

    Non impone, nel caso esaminato, la pubblicazione di un elenco graduato di tutti gli idonei in contrasto con la disciplina speciale del concorso.

  • art. 74 c.p.a.

    Consente al giudice di richiamare motivazioni conformi di precedenti sentenze per decidere il ricorso.

  • art. 12-bis d.l. 68/2022

    Richiamato per qualificare il giudizio come soggetto al rito PNRR e per individuare le amministrazioni pubbliche necessarie.

  • art. 2, comma 1, d.l. 45/2025

    La prevista integrazione del 30% delle graduatorie dei vincitori è richiamata come conferma della possibilità di procedere allo scorrimento anche senza previa pubblicazione di un elenco generale degli idonei.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    Invocato dai ricorrenti per la condanna in forma specifica, ma non applicato in ragione del rigetto della domanda.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dai ricorrenti per sostenere l'irragionevolezza dell'esclusione degli idonei; la censura è stata respinta alla luce della disciplina speciale e della natura straordinaria della procedura.

  • artt. 399 e 400 d.lgs. 297/1994

    Le relative disposizioni generali non prevalgono sulla disciplina speciale del concorso oggetto di causa.

  • art. 440 d.lgs. 297/1994

    Richiamato dai ricorrenti, ma ritenuto non idoneo a superare la disciplina speciale della procedura.

  • clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    Il giudice ha escluso che la pubblicazione dell'elenco degli idonei costituisca misura necessaria o idonea, nel caso concreto, a prevenire l'abuso dei contratti a termine.

  • art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al principio di buona amministrazione, senza che ne sia stata riconosciuta la violazione.

Massime di principio

  • La disciplina speciale di un concorso pubblico può legittimamente limitare la graduatoria ai candidati corrispondenti ai posti banditi, senza imporre la pubblicazione di una graduatoria o di un elenco separato comprendente tutti gli idonei, quando la legge preveda comunque l'integrazione o lo scorrimento in caso di rinuncia dei vincitori.
  • Il superamento delle prove concorsuali e la conseguente idoneità non attribuiscono, di per sé, un diritto all'assunzione, ma una mera aspettativa, salva la concreta attivazione dei presupposti per lo scorrimento secondo la disciplina applicabile e le determinazioni dell'amministrazione.
  • La mancata pubblicazione di un elenco generale degli idonei non rende impossibile lo scorrimento previsto dalla normativa speciale né lede il diritto di conoscenza del candidato, che può verificare il proprio punteggio, la posizione rispetto ai vincitori e gli eventuali scorrimenti mediante accesso agli atti.
  • Le disposizioni generali sullo scorrimento delle graduatorie, sul reclutamento e sulla prevenzione dell'abuso dei contratti a termine non prevalgono sulla disciplina legislativa speciale di una procedura concorsuale straordinaria, purché quest'ultima sia ragionevole e non impedisca gli scorrimenti espressamente previsti.
  • Non può essere ordinata la pubblicazione di un elenco di idonei come misura necessaria a contrastare il precariato scolastico quando non sia dimostrato che tale pubblicazione produca un vantaggio concreto e diretto per i ricorrenti o costituisca strumento necessario per la prevenzione dell'abuso dei contratti a termine.
  • Il ricorso collettivo e cumulativo è problematico quando cumuli l'impugnazione di graduatorie riferibili a candidati diversi e non dimostri l'identità delle posizioni sostanziali e processuali, degli atti impugnati e dei motivi dedotti.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciPersonale scolasticoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTrasparenza e pubblicitàConcorrenza ed evidenza pubblica

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