Sentenza n. 1528/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento - dell'Ordine di Servizio di Italferr n. 335 del 7 novembre 2024 (nel seguito anche solo "Ordine di Servizio", nonché dei provvedimenti dei Ministeri resistenti che sono presupposto dell'Ordine di Servizio, e in particolare del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 novembre 2022 (pubblicato sulla GURI n. 278 del 28 novembre 2022, nei limiti in cui dovesse ritenersi posto a fondamento dell'Ordine di Servizio, e per quanto occorrer possa del Decreto ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 80 del 2 aprile 2024, relativamente all'opera di cui al CIG: 9272707FDF - CUP: J11H03000180001; nonché per l'accertamento - del diritto del Consorzio all'applicazione dell'adeguamento straordinario di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022 e s.m.i.; e per l'accertamento - del diritto del Consorzio alla revisione prezzi di cui all'art. 29, co. 1 lett. a) del D.L. 4/2022; e la declaratoria dell'obbligo di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di inserire nel contratto per cui è causa la clausola revisionale di cui all'art. 29 co. 1 lett. a) del D.L. 4/2022, con espressa condanna a carico di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. a procedere al relativo adempimento previa occorrenda declaratoria di nullità delle clausole negoziali e in particolare dell'art. 8 della Convenzione e degli eventuali atti negoziali inter partes, anche successivi, nella parte in cui non prevedono la clausola revisionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordine di Servizio di Italferr n. 335 del 7 novembre 2024, nonché gli atti ministeriali presupposti, con cui è stata negata l'applicazione dell'adeguamento straordinario dei prezzi e contestata l'omessa previsione della clausola di revisione prezzi
Esito
La controversia
Il Consorzio ha chiesto l'annullamento dell'Ordine di Servizio e degli atti presupposti, l'accertamento del diritto all'adeguamento straordinario previsto dall'art. 26 del d.l. 50/2022, l'accertamento del diritto alla revisione prezzi prevista dall'art. 29, comma 1, lettera a), del d.l. 4/2022 e la declaratoria dell'obbligo di RFI di inserire la relativa clausola nel contratto. Con i primi due motivi ha dedotto difetto di motivazione e di istruttoria, violazione degli artt. 3 e 6 della l. 241/1990 e dell'art. 26, commi 1, 6-ter e 7, del d.l. 50/2022, nonché travisamento, carenza di istruttoria e di motivazione, sostenendo che né il Consorzio né i componenti del raggruppamento aggiudicatario avevano richiesto o ottenuto l'accesso al Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili e che l'amministrazione aveva erroneamente escluso ogni compensazione straordinaria. Ha inoltre dedotto violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost., dell'art. 26 del d.l. 50/2022 e dei regolamenti UE 2021/240 e 2021/241, oltre a carenza dei presupposti e sviamento, poiché l'interpretazione amministrativa avrebbe impedito qualunque aggiornamento dei prezzi per un'opera qualificata come indifferibile. Con il terzo motivo ha dedotto violazione dell'art. 29, comma 1, lettera a), del d.l. 4/2022, per la mancata introduzione nel contratto della clausola obbligatoria di revisione prezzi. RFI ha eccepito, tra l'altro, la tardività della riassunzione davanti al TAR Catania e il difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni statali e del Commissario Straordinario.
La decisione
Il TAR ha ritenuto prive di legittimazione processuale passiva il Commissario Straordinario, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, poiché la gestione dell'affidamento, dell'esecuzione, dei pagamenti e del contenzioso spettava a RFI quale stazione appaltante e soggetto attuatore; ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile nei loro confronti. Quanto ai primi due motivi, relativi all'applicazione dell'art. 26 del d.l. 50/2022, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che il meccanismo legale di adeguamento prezzi fondi un diritto soggettivo all'adempimento contrattuale, privo di margini di valutazione discrezionale della stazione appaltante, devoluto alla giurisdizione ordinaria; ha disposto che tale parte possa essere riassunta davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Quanto al terzo motivo, concernente l'obbligo di inserire la clausola di revisione prezzi ex art. 29, comma 1, lettera a), del d.l. 4/2022, il TAR ha ritenuto applicabile il rito accelerato previsto dall'art. 12-bis del d.l. 68/2022 anche alla fase esecutiva di un appalto finanziato, in tutto o in parte, con risorse PNRR. La clausola contenuta nel comma 5 dell'art. 12-bis, secondo cui agli specifici procedimenti si applicano "in ogni caso" gli artt. 119, comma 2, e 120, comma 9, c.p.a., comporta il dimezzamento dei termini processuali e prevale sulla regola generale dell'art. 32 c.p.a. relativa al cumulo di domande soggette a riti diversi. Poiché l'ordinanza declinatoria del TAR Lazio era stata comunicata il 28 maggio 2026 e la riassunzione era stata notificata e depositata il 24 giugno 2026, oltre il termine dimezzato di quindici giorni decorrente dal termine ordinario di trenta giorni, il terzo motivo è stato dichiarato irricevibile per tardiva riassunzione. Le spese sono state integralmente compensate per la difficoltà interpretativa della disciplina processuale.
Norme richiamate
art. 26 d.l. 50/2022
Il testo richiama i commi 1, 6-ter e 7.
Il meccanismo di adeguamento straordinario dei prezzi previsto direttamente dalla legge dà luogo a una pretesa di adempimento contrattuale qualificabile come diritto soggettivo, senza esercizio di potere valutativo discrezionale della stazione appaltante; le relative controversie spettano al giudice ordinario.
art. 29, comma 1, lettera a), d.l. 4/2022
La disposizione è invocata quale fonte dell'obbligo di inserire nel contratto una clausola di revisione prezzi, ma la domanda non è stata esaminata nel merito per tardiva riassunzione.
art. 12-bis d.l. 68/2022
"Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si applicano, in ogni caso, gli articoli 119, comma 2, e 120, comma 9, del codice del processo amministrativo".
Il rito accelerato si applica a qualsiasi procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, anche solo in parte, con risorse PNRR, comprendendo le controversie concernenti la fase esecutiva dell'appalto; il dimezzamento dei termini opera comunque e prevale sulla disciplina generale del cumulo di domande soggette a riti diversi.
art. 119, comma 2, c.p.a.
È richiamato dall'art. 12-bis d.l. 68/2022 quale fondamento del dimezzamento dei termini processuali, diversi da quelli per la notificazione del ricorso introduttivo.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Il termine di trenta giorni per la riassunzione davanti al giudice dichiarato competente è stato ritenuto dimezzato nel caso concreto, con conseguente tardività dell'atto notificato oltre il termine di quindici giorni.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della parte della controversia devoluta alla relativa giurisdizione.
art. 32, comma 1, c.p.a.
"Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dal Titolo V del Libro IV".
La regola generale sul cumulo di domande soggette a riti diversi è recessiva rispetto alla disciplina speciale dell'art. 12-bis d.l. 68/2022.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il TAR lo ha applicato per sottoporre alle parti la questione rilevata d'ufficio relativa al possibile difetto di giurisdizione.
art. 4 d.l. 32/2019
La disposizione è richiamata per delimitare le attribuzioni del Commissario Straordinario, ritenuto estraneo alla gestione dell'affidamento e dell'esecuzione della commessa.
Massime di principio
- La controversia sull'applicazione dell'adeguamento straordinario dei prezzi previsto direttamente dall'art. 26 del d.l. 50/2022, in assenza di poteri valutativi discrezionali della stazione appaltante, riguarda un diritto soggettivo all'adempimento contrattuale ed è devoluta alla giurisdizione ordinaria.
- Il rito accelerato previsto dall'art. 12-bis d.l. 68/2022 si applica anche alle controversie relative alla fase esecutiva di appalti finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, poiché le questioni relative al corrispettivo possono incidere sulla capacità dell'appaltatore di proseguire i lavori e, quindi, sul rispetto dei termini del PNRR.
- L'espressione "in ogni caso" contenuta nell'art. 12-bis, comma 5, d.l. 68/2022 rende sempre applicabile il dimezzamento dei termini processuali previsto dagli artt. 119, comma 2, e 120, comma 9, c.p.a. ai procedimenti rientranti nell'ambito della norma, anche quando la controversia riguardi fasi diverse dell'appalto.
- La disciplina speciale dell'art. 12-bis d.l. 68/2022 prevale sulla regola generale dell'art. 32 c.p.a. secondo cui, in caso di cumulo di domande soggette a riti diversi, si applica il rito ordinario.
- Quando la gestione dell'affidamento, dell'esecuzione, dei pagamenti e del contenzioso è attribuita a una società quale stazione appaltante e soggetto attuatore, il Commissario Straordinario e i ministeri privi di competenze gestorie non hanno legittimazione processuale passiva rispetto alle controversie sull'esecuzione del contratto.
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