Cassazione Civile, Ordinanza n. 40843/2021 del 20/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2004, fondato sulla ripresa a tassazione di ricavi non dichiarati derivanti da 32 compravendite immobiliari. Dopo un precedente giudizio di cassazione con rinvio, la Commissione tributaria regionale ha nuovamente rigettato l'appello dei contribuenti ritenendo inattendibili i valori dichiarati nelle compravendite sulla base di vari elementi indiziari. I ricorrenti hanno censurato la decisione deducendo violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c. e, per conseguenza, degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che il giudice di rinvio si era discostato dal principio di diritto già enunciato dalla Cassazione: in particolare, avrebbe attribuito in modo indistinto e cumulativo a tutte le vendite elementi probatori che, in realtà, riguardavano solo alcune operazioni, senza verificare per ciascuna compravendita la specifica gravità, precisione e concordanza degli indizi necessari a fondare la presunzione di maggior corrispettivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che il giudice di rinvio, anziché attenersi al perimetro fissato dalla precedente sentenza di cassazione, ha esteso indiscriminatamente a tutte le compravendite elementi probatori che erano riferibili solo ad alcune di esse. Così facendo ha compiuto un apprezzamento cumulativo e onnicomprensivo degli indizi, in violazione del principio secondo cui, in materia di accertamento di maggiori ricavi da cessioni immobiliari, la prova presuntiva deve essere valutata per ciascuna operazione e non può basarsi sui soli valori OMI, né su una presunzione di secondo grado. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.
art. 384 c.p.c.
il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può discostarsene; i limiti dei suoi poteri variano a seconda del vizio accolto in cassazione.
art. 2697 c.c.
invocato in connessione con la ripartizione dell'onere probatorio nella dimostrazione dei maggiori ricavi e della inattendibilità dei valori dichiarati.
art. 2727 c.c.
richiamato quale norma sulla nozione di presunzione semplice, applicabile agli indizi utilizzati dall'Ufficio e dal giudice tributario.
art. 2729 c.c.
richiamato per affermare che gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti e devono essere verificati in relazione a ciascuna operazione contestata.
art. 24, comma 5, L. 7 luglio 2009, n. 88
ha reintrodotto con effetto retroattivo la presunzione semplice nella materia dei maggiori ricavi da cessione di immobili, dopo la soppressione della presunzione legale relativa di corrispondenza tra prezzo e valore normale.
art. 39 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
norma modificata dalla legge comunitaria 2008, nel quadro dell'accertamento dei redditi d'impresa e dei maggiori ricavi.
art. 54 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
norma modificata dalla legge comunitaria 2008, rilevante per l'accertamento IVA dei maggiori corrispettivi.
art. 35 D.L. 4 luglio 2006, n. 223
ha introdotto la presunzione legale relativa di corrispondenza tra prezzo di compravendita e valore normale, poi soppressa dalla legge successiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può estendere l'accertamento oltre i limiti segnati dalla pronuncia rescindente.
- Quando la cassazione con rinvio investe una specifica questione fattuale, il giudice di rinvio deve riesaminare i fatti nei soli confini indicati dalla Corte e non può sostituire a un accertamento circoscritto una valutazione generalizzata e indistinta.
- In tema di accertamento di maggiori ricavi da compravendite immobiliari, la prova presuntiva deve essere costruita per singola operazione, verificando in concreto gravità, precisione e concordanza degli indizi relativi a ciascun immobile e a ciascun prezzo dichiarato.
- I soli valori OMI non sono sufficienti, da soli, a fondare la rettifica; occorrono ulteriori elementi indiziari idonei a corroborarli, evitando presunzioni di secondo grado.
- La soppressione della presunzione legale di corrispondenza tra prezzo e valore normale non esclude l'utilizzabilità delle presunzioni semplici, ma impone che il convincimento del giudice sia sorretto da elementi probatori specifici e individualizzati.
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