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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24237/2022 del 04/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionaria)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso in primo grado da un correntista, poi deceduto, in accertamento negativo nei confronti di una banca in relazione a più rapporti bancari (due conti correnti e un conto anticipi). L'attore deduceva l'illegittima applicazione di interessi e commissioni fondate su clausole contrattuali ritenute nulle. All'esito della consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale aveva però condannato la banca al pagamento di una somma in favore dell'attore. La Corte d'appello, su impugnazione della banca, aveva eliminato quel capo di condanna. In Cassazione l'erede del correntista ha denunciato, con un solo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. (erroneamente indicato come 2967), sostenendo che dagli estratti conto depositati sarebbe emersa la prova delle trattenute per interessi e commissioni e dei relativi pagamenti, e che la banca non avrebbe contestato specificamente tali circostanze; ha inoltre contestato che il CTU avesse accertato un credito della banca, reputando irrilevante la mancata proposizione di domanda riconvenzionale e l'asserita compensazione operata dal giudice.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la vicenda di causa e il percorso logico-giuridico delle decisioni di merito erano esposti in modo oscuro e incomprensibile, soprattutto perché il ricorso fondava le proprie censure sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio senza localizzarla né riassumerne in modo intellegibile il contenuto. La Corte ha inoltre osservato che la doglianza sull'art. 115 c.p.c. era impropriamente veicolata come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., mentre quella sull'art. 2697 c.c. non indicava alcun effettivo ribaltamento dell'onere della prova da parte del giudice. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione ... con riferimento all’art. 115 c.p.c.

    La censura ex art. 115 c.p.c. non era correttamente prospettata come vizio ex art. 360, n. 3, c.p.c.; inoltre non erano chiariti i fatti specifici asseritamente non contestati.

  • art. 2697 c.c.

    con riferimento all’art. 115 c.p.c., 2967 c.c.

    La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice abbia realmente invertito l'onere della prova ponendolo a carico della parte sbagliata; nel caso concreto tale ribaltamento non era neppure dedotto in modo chiaro.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.

    La Corte evidenzia che la doglianza sull'art. 115 c.p.c. non era inquadrata nel corretto vizio denunciabile ai sensi di tale numero.

  • art. 111 c.p.c.

    intervenuta ex articolo 111 c.p.c.

    La società cessionaria del credito è intervenuta in giudizio quale successore a titolo particolare nel diritto controverso.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ... dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    Ricorrendo i presupposti processuali, è stato disposto il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si fondano su risultanze istruttorie o consulenze tecniche non adeguatamente localizzate e riassunte, rendendo incomprensibile la critica al percorso decisionale dei giudici di merito.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere genericamente denunciata come violazione di legge se non si indicano con precisione i fatti specifici che sarebbero stati indebitamente ritenuti non contestati o contestati.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice di merito abbia effettivamente attribuito l'onere della prova alla parte sbagliata; non basta lamentare in modo astratto un errato apprezzamento delle prove.
  • Quando il ricorso non consente di comprendere il percorso fattuale e logico delle decisioni impugnate, la Corte può dichiararlo inammissibile senza esaminare il merito delle doglianze.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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