Sentenza n. 2838/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento del provvedimento di accoglimento parziale del 24.02.2026 del Comune di Mondragone, formatosi in seguito all'istanza di accesso agli atti ex art. 22 della Legge 241/1990, presentata in data 26.01.2026 dalla ricorrente Maria Narni Mancinelli e conseguentemente, per la declaratoria del diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale di Avviso pubblico indetto con Det. n. 534 del 13.03.2025 del Comune di Mondragone per la stabilizzazione di n. 15 unità di Operatore di Polizia Locale, al fine di esaminare ed estrarre copia: (i) dei verbali redatti dalla Commissione esaminatrice; (ii) della domanda di candidatura della ricorrente Maria Narni Mancinelli e dei relativi prospetti valutativi, del colloquio selettivo e di quello relativo alla visita medica sostenuta in data 28.04.2025; (iii) delle domande di candidatura presentate dai concorrenti Francesco Sorrentino, Rossella Gentile, Fabio Di Nardo, Martina Grieco, Giovanni Taglialatela, Giulia De Filippo, Alfredo Nerone e Gianmarco Della Paolera, con i relativi prospetti valutativi e colloqui selettivi dei predetti; (iv) di copia del verbale propedeutico generalmente allestito dalla commissione esaminatrice quale parametro di calcolo per l'assegnazione dei relativi punteggi; (v) di ogni altro atto pertinente la procedura di che trattasi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di accoglimento parziale dell'istanza di accesso agli atti relativa a una procedura di stabilizzazione di personale di polizia locale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, partecipante all'avviso pubblico indetto dal Comune di Mondragone per la stabilizzazione di quindici unità di Operatore di Polizia Locale, aveva presentato istanza di accesso documentale ai verbali della commissione, alla propria domanda e ai propri prospetti valutativi, alla documentazione relativa ai colloqui propri e degli altri candidati, al verbale propedeutico per l'attribuzione dei punteggi e a ogni altro atto pertinente. Il Comune aveva accolto solo parzialmente l'istanza, trasmettendo il verbale n. 1 del 10 aprile 2025. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottenere l'esibizione integrale della documentazione. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato e, nel merito, ha contestato l'interesse all'accesso alla documentazione degli altri candidati, nonché la necessità di acquisire documenti propri della ricorrente e disponibili sul sistema INPA.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare il merito della pretesa ostensiva. Ha ritenuto applicabile anche al giudizio sull'accesso la regola dell'art. 41, comma 2, c.p.a., secondo cui il ricorso deve essere notificato ai soggetti che abbiano interesse a contraddire. I candidati cui si riferivano le domande, i prospetti valutativi e i colloqui richiesti erano identificati e rivestivano una posizione evidente di controinteressati, poiché l'accesso avrebbe potuto incidere sul loro diritto alla riservatezza. La mancata notifica ad almeno uno di tali soggetti comportava l'inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 41, comma 2, e 35, comma 1, lett. b), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura meramente rituale della decisione.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, lett. c), l. 241/1990
il soggetto controinteressato è colui che risulti individuato o facilmente individuabile in base alla natura del documento richiesto e che, inoltre, dall'esercizio dell'accesso vedrebbe compromesso il suo diritto alla riservatezza
Sono controinteressati all'accesso i soggetti identificati o facilmente identificabili cui la documentazione si riferisce e la cui riservatezza potrebbe essere compromessa dall'ostensione.
art. 41, comma 2, c.p.a.
il ricorso dev’essere notificato a quanti possano avere interesse a contraddire
Nel giudizio in materia di accesso, il ricorso deve essere notificato almeno a un soggetto controinteressato identificato o identificabile con ordinaria diligenza; l'omissione determina l'inammissibilità.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
L'omessa notifica necessaria ai controinteressati conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
art. 35 d.lgs. 165/2001
È richiamato quale base normativa dell'avviso pubblico per la stabilizzazione cui la ricorrente aveva partecipato, senza incidere direttamente sulla decisione processuale.
Massime di principio
- Nel giudizio proposto contro il diniego o l'accoglimento parziale di un'istanza di accesso documentale, il ricorso deve essere notificato ai soggetti che possano avere interesse a contraddire, inclusi i soggetti identificati o facilmente identificabili cui si riferiscono i documenti richiesti e la cui riservatezza potrebbe essere compromessa dall'ostensione.
- La mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato necessario, quando questi sia identificato o identificabile con ordinaria diligenza in base alla natura della documentazione richiesta, comporta l'inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 41, comma 2, e 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
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