Sentenza n. 5138/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 3167/2025 pronunciata in data 23.04.2025 dal Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, in esito al giudizio RG n. 17067/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza n. 3167/2025 del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro. Tale sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire, nel rispetto dei vincoli di legge, del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, ordinando al Ministero l'emissione di un buono elettronico di euro 500,00 per ciascuna annualità. La ricorrente ha chiesto al TAR di assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere, fissare una penalità di mora per il ritardo e nominare un Commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia. Ha inoltre agito per l'esecuzione della condanna alle spese contenuta nella sentenza, ma il TAR ha ritenuto che tale parte non potesse essere azionata dalla sola ricorrente, poiché le spese erano state distratte in favore del difensore antistatario, titolare di un autonomo titolo di credito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, accertando il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato dalla certificazione di cancelleria, l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, e l'assenza di prova dell'adempimento da parte del Ministero. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, limitatamente all'attribuzione dei due buoni elettronici da euro 500,00 ciascuno e con esclusione delle spese di lite distratte al difensore antistatario. Ha nominato quale Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, prevedendo che intervenga, entro sessanta giorni dalla comunicazione della perdurante inerzia, in caso di mancato adempimento. Il compenso del Commissario, ove dovuto, è stato posto a carico del Ministero e determinato in euro 500,00. Il TAR ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con attribuzione al difensore richiedente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un Commissario ad acta e adottare le misure necessarie all'attuazione della decisione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di fissare una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni costituisce, insieme al passaggio in giudicato, presupposto per l'attivazione dell'ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e prosegue fino all'effettivo soddisfacimento oppure fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere, momento oltre il quale la parte interessata deve attivarsi per l'insediamento del Commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine legalmente previsto per l'adempimento delle obbligazioni a carico della pubblica amministrazione legittimano il giudice a ordinare all'amministrazione l'esecuzione entro un termine perentorio e a predisporre contestualmente misure sostitutive per l'ulteriore inerzia.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare un Commissario ad acta già nella sentenza, condizionandone l'intervento alla comunicazione della persistente inerzia dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione e determinandone preventivamente il compenso a carico dell'amministrazione inadempiente.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- Quando la sentenza azionata contiene una condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario, il difensore è titolare di un autonomo titolo di credito distinto da quello della parte assistita; pertanto, la parte non può chiedere in proprio l'ottemperanza limitatamente a tale capo della decisione, se il difensore non ha proposto il relativo ricorso.
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