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Pratica scorretta

Provvedimento AGCM PS12706 del 15/07/2025

MARION-VENDITE A DOMICILIO

AGCMPS12706

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM ha accertato che Emme Group S.p.A., operante con il marchio Marion nella vendita di materassi e sistemi letto, ha posto in essere una pratica commerciale scorretta attraverso televendite/telepromozioni e successive visite a domicilio. Le campagne pubblicitarie presentavano in modo ambiguo e non corretto prezzi, sconti, caratteristiche dei prodotti e presunti benefici fiscali, mentre nella fase domiciliare gli agenti avrebbero spinto i consumatori verso modelli più costosi, denigrando il prodotto promosso in TV. La condotta è stata qualificata come ingannevole e, per la fase di vendita a domicilio, anche aggressiva; è stata vietata e sanzionata con 3.000.000 euro.

Emme Group S.p.A. (Marion) – televendite di materassi e vendite a domicilio con prezzi/sconti ingannevoli e pressioni commerciali: pratica scorretta accertata con sanzione di 3.000.000 euro

Marion – televendite di materassi e vendite a domicilio con prezzi ingannevoli e condotte aggressive

Il provvedimento riguarda Emme Group S.p.A., operante con il marchio Marion nella vendita di materassi, reti e sistemi letto tramite televendite/telepromozioni e visita di consulenti a domicilio. Il procedimento è stato avviato a seguito di segnalazioni di consumatori e associazioni, oltre che di accertamenti ispettivi, per verificare la correttezza della comunicazione commerciale e delle successive modalità di vendita.

Origine del procedimento e perimetro dell’istruttoria

L’Autorità ha contestato alla società una pratica unitaria svolta attraverso:

  • campagne televisive diffuse quasi continuativamente su emittenti locali e nazionali;
  • invito a contattare la società per ottenere una visita gratuita e senza impegno;
  • visita domiciliare del consulente con proposta di acquisto.

Il procedimento è stato incentrato sulla possibile violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lett. b) e d), 22, comma 1, 24 e 25 del Codice del consumo, con successiva valutazione complessiva della scorrettezza della pratica.

Il contenuto delle televendite: prezzo "barrato", sconti elevati e richiesta di contatto

Secondo l’Autorità, la pubblicità televisiva mostrava un sistema di riposo composto da materasso e rete, presentato con un prezzo "pieno" o "valore commerciale" barrato e con sconti molto rilevanti, spesso nell’ordine dell’80%. Il messaggio invitava il consumatore a telefonare per non perdere la promozione e a chiedere la visita di un consulente Marion.

L’AGCM ha ritenuto che la rappresentazione del prezzo fosse fuorviante perché:

  • il prezzo di listino non risultava concretamente applicato in modo non isolato e consistente nel tempo;
  • non veniva indicato il prezzo più basso applicato nei trenta giorni precedenti;
  • l’effetto complessivo era quello di indurre nel consumatore la percezione di un risparmio maggiore di quello reale.

Benefici fiscali e rappresentazione delle caratteristiche del prodotto

Nelle televendite compariva con evidente rilievo grafico il richiamo a "benefici fiscali" o "incentivi fiscali". L’Autorità ha rilevato che tale indicazione poteva ingenerare nei consumatori l’idea che il prodotto in promozione fosse fiscalmente agevolato, mentre le detrazioni erano possibili solo per alcuni materassi classificati come dispositivo medico, non oggetto delle televendite.

L’AGCM ha anche valorizzato i profili di possibile non corrispondenza tra il prodotto mostrato e quello effettivamente venduto in promozione, osservando che il materasso pubblicizzato appariva di fatto sempre lo stesso, pur cambiando denominazione commerciale.

Le vendite a domicilio: denigrazione del prodotto promosso e pressione verso modelli più costosi

Una volta fissato l’appuntamento, i consulenti si recavano presso il domicilio dei consumatori. Dalle segnalazioni, dai reclami e da documenti interni è emerso che in tale fase i venditori avrebbero:

  • sminuito o denigrato il materasso pubblicizzato in TV;
  • sostenuto che il prodotto promozionato fosse di bassa qualità o addirittura inesistente;
  • affermato che i tempi di consegna della promo fossero molto lunghi;
  • orientato il consumatore verso modelli diversi, più costosi e più remunerativi per l’agente.

L’Autorità ha ritenuto che la visita domiciliare, in questo contesto, si trasformasse in una forma di indebito condizionamento, idonea a limitare sensibilmente la libertà di scelta del consumatore, specie in ragione della vulnerabilità propria della contrattazione presso l’abitazione.

Elementi istruttori decisivi: reclami, documenti interni e sistema provvigionale

L’AGCM ha attribuito particolare rilievo a:

  • numerosi reclami di consumatori, molti dei quali descrivevano l’offerta televisiva come diversa da ciò che veniva poi proposto a domicilio;
  • e-mail interne nelle quali la società mostrava di conoscere le condotte denigratorie dei consulenti;
  • il sistema di remunerazione degli agenti, che riconosceva bonus molto modesti per i prodotti in promozione e provvigioni decisamente più elevate per i modelli non pubblicizzati nelle televendite.

Secondo l’Autorità, tale schema incentivava la vendita dei prodotti più costosi e contribuiva alla diffusione delle condotte scorrette nelle visite a domicilio.

Valutazione dell’Autorità: pratica ingannevole e aggressiva

L’AGCM ha qualificato la condotta come pratica commerciale scorretta perché contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio.

In particolare:

  • la fase televisiva è stata giudicata ingannevole per l’ambiguità del messaggio, la rappresentazione non corretta del prezzo e degli sconti, la mancata indicazione del prezzo più basso dei trenta giorni e il richiamo fuorviante ai benefici fiscali;
  • la fase domiciliare è stata ritenuta anche aggressiva, poiché le pressioni del venditore e la denigrazione del prodotto promosso configuravano un indebito condizionamento, aggravato dalla situazione di vulnerabilità del consumatore nel proprio domicilio.

Difese del professionista e loro mancato accoglimento

Marion ha sostenuto che:

  • la visita a domicilio fosse necessaria per garantire trasparenza e far toccare con mano il prodotto;
  • il modello pubblicizzato corrispondesse a quello indicato a listino;
  • non vi fossero pressioni indebite da parte dei venditori;
  • l’omessa indicazione del prezzo nei trenta giorni precedenti fosse un errore materiale;
  • eventuali condotte scorrette fossero episodiche e attribuibili a singoli agenti.

L’Autorità non ha accolto tali argomenti, osservando che le risultanze istruttorie mostravano una strategia commerciale strutturata e non un fenomeno isolato. Ha inoltre ritenuto tardive e insufficienti le modifiche al codice etico e le misure adottate ex post.

Esito finale, sanzione e adempimenti

L’AGCM ha accertato che la pratica posta in essere da Emme Group S.p.A. integra una violazione degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del consumo, ne ha vietato la diffusione e ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000.000 euro.

Ai fini della quantificazione, l’Autorità ha considerato:

  • la dimensione economica della società;
  • l’ampiezza e la diffusione delle televendite;
  • la durata della condotta, ritenuta almeno dal gennaio 2023 e sostanzialmente ancora in corso;
  • la consapevolezza del professionista rispetto ai comportamenti dei propri agenti;
  • l’insufficienza delle misure adottate per eliminarne gli effetti.

La società è stata inoltre onerata di comunicare all’Autorità, entro 90 giorni dalla notifica, le iniziative adottate per ottemperare alla diffida. La sanzione deve essere pagata entro 30 giorni dalla notifica, con le ordinarie conseguenze in caso di ritardo o inottemperanza.

Punti principali

Professionista, settore e origine del procedimento

Il procedimento PS12706 riguarda Emme Group S.p.A. (Marion), attiva nella produzione e vendita di materassi, reti a doghe e complementi per il riposo tramite vendita porta a porta. L’istruttoria è stata avviata a seguito di segnalazioni di consumatori e associazioni, nonché di accertamenti ispettivi presso le sedi della società, per verificare la correttezza delle televendite e dell’attività svolta dagli agenti a domicilio.

Condotta contestata: televendite e visita domiciliare

L’AGCM ha esaminato una strategia commerciale unitaria: televendite frequenti su molte emittenti, con invito a contattare la società per prenotare una visita gratuita, seguite dalla visita di un consulente a domicilio. Secondo l’Autorità, il messaggio televisivo costituiva un "aggancio" ingannevole, mentre nella fase domiciliare il consumatore veniva orientato verso prodotti diversi e più costosi rispetto a quelli pubblicizzati.

Prezzi, sconti e caratteristiche dei prodotti

Le televendite presentavano un prezzo "pieno" o "valore commerciale" barrato e un prezzo fortemente ribassato, spesso con sconti fino all’80%, senza però indicare il prezzo più basso praticato nei trenta giorni precedenti, come richiesto dall’art. 17-bis del Codice del consumo. Inoltre, il prezzo di listino appariva fittizio, perché non risultava concretamente applicato in modo non isolato e consistente nel tempo. L’Autorità ha ritenuto ingannevole anche la rappresentazione delle caratteristiche del materasso promozionato, ritenendo che il prodotto mostrato in TV non fosse descritto in modo pienamente corrispondente a quello effettivamente venduto.

Benefici fiscali e profili ulteriori di ingannevolezza

Nel corso delle telepromozioni compariva con grande evidenza il richiamo a "benefici fiscali" o "incentivi fiscali", idoneo a far credere che il prodotto in promozione potesse beneficiare di detrazioni fiscali. L’AGCM ha rilevato che tali agevolazioni non erano applicabili ai materassi oggetto delle televendite, ma solo ad alcuni modelli classificati come dispositivi medici, non oggetto della promozione. La dicitura, quindi, è stata considerata fuorviante.

Vendita a domicilio e profili di aggressività

Dalle risultanze istruttorie è emerso che, durante la visita domiciliare, i venditori avrebbero denigrato il materasso promozionato e spinto i consumatori ad acquistare modelli superiori, sostenendo anche tempi di consegna molto lunghi per il prodotto pubblicizzato. L’Autorità ha qualificato questa fase come aggressiva, perché idonea a determinare un indebito condizionamento del consumatore, sfruttandone la vulnerabilità nel proprio domicilio.

Consapevolezza della società e sistema incentivante

L’AGCM ha attribuito rilievo a e-mail interne e reclami che mostravano la piena consapevolezza di Marion circa i comportamenti scorretti dei consulenti di vendita. Ha inoltre ritenuto che il sistema provvigionale incentivasse la vendita dei modelli non in promozione, poiché le provvigioni per questi ultimi erano molto più elevate rispetto ai bonus riconosciuti per i prodotti pubblicizzati in TV. Il contratto di agenzia e il codice etico non contenevano, inizialmente, misure sanzionatorie efficaci contro tali condotte.

Esito, sanzione e criteri di quantificazione

L’AGCM ha dichiarato la pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del consumo, ne ha vietato la diffusione e ha irrogato una sanzione di 3.000.000 euro. Nella quantificazione ha valorizzato la dimensione economica della società, l’ampiezza e la diffusione della pratica, la sua durata almeno dal gennaio 2023, la consapevolezza del professionista e l’inidoneità delle misure adottate per rimuovere i profili di scorrettezza.

Come è indicizzato

Materiepratica ingannevolepratica aggressivaomissioni informativee-commercevendite a domiciliosanzioni

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