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Pratica scorretta

Provvedimento AGCM PS12800 del 15/07/2025

SWJ - VENDITA APPREZZAMENTI

AGCMPS12800

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento riguarda SWJ WEB MARKETING SL, che tramite i siti comprasocial.it e marketing-seo.it offre in vendita pacchetti di interazioni sociali (like, follower, commenti, visualizzazioni, amici, ascoltatori/iscritti) per diverse piattaforme digitali. L’AGCM aveva ipotizzato una possibile pratica commerciale scorretta per la presunta vendita di apprezzamenti falsi o non genuini, in possibile violazione degli artt. 20 e 23, lett. bb-quater), del Codice del consumo. All’esito dell’istruttoria, però, l’Autorità ha ritenuto non emersi elementi sufficienti a provare la non autenticità delle interazioni offerte e ha concluso per la non scorrettezza, disponendo che la pratica non presenta, allo stato, una violazione delle norme contestate.

SWJ WEB MARKETING SL - vendita di pacchetti di like/follower/commenti sui social: non scorrettezza per insufficienza di elementi sulla non autenticità delle interazioni

Vendita di apprezzamenti social da parte di SWJ WEB MARKETING SL

Il provvedimento riguarda l’attività di SWJ WEB MARKETING SL, operatore con sede in Spagna che, tramite i siti comprasocial.it e marketing-seo.it, offre pacchetti di interazioni sociali da utilizzare sulle principali piattaforme digitali. L’istruttoria è stata avviata per verificare se la vendita di like, follower, commenti, visualizzazioni e altri apprezzamenti configurasse una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e 23, lett. bb-quater), del Codice del consumo.

Origine del procedimento e perimetro della contestazione

L’AGCM ha avviato il procedimento PS12800 il 25 giugno 2024. In fase di avvio era stata ipotizzata la violazione del divieto di inviare o far inviare false recensioni o falsi apprezzamenti sui media sociali al fine di promuovere prodotti. La contestazione si concentrava sulla capacità del professionista di offrire in tempi rapidi pacchetti numerosi e differenziati di interazioni, elemento ritenuto potenzialmente indicativo di una predisposizione artificiale delle stesse.

Attività offerta sui siti internet

I siti del professionista, interamente in lingua italiana e con contatti telefonici italiani, presentavano offerte organizzate per piattaforma di destinazione. Erano disponibili pacchetti di:

  • followers per Facebook, Instagram, Spotify e TikTok;
  • like per Facebook, Instagram, YouTube e TikTok;
  • visualizzazioni per Facebook, Instagram, YouTube e TikTok;
  • commenti per Facebook e YouTube;
  • ascoltatori/iscritti per Spotify e YouTube.

L’acquisto avveniva tramite carrello e con diversi mezzi di pagamento, tra cui bonifico, PayPal e carte di pagamento.

Difese del professionista

SWJ ha sostenuto che le interazioni commercializzate fossero genuine e provenienti da utenti reali, attratti spontaneamente dai contenuti dei cosiddetti siti proprietari. Secondo la società, gli utenti approdavano a tali siti tramite motori di ricerca, link e contenuti pubblicitari, per poi visitare i profili social e decidere autonomamente di interagire. Il professionista ha escluso l’uso di incentivi o remunerazioni e ha dichiarato di avere strumenti tecnici per impedire bot e interazioni automatizzate, nonché un sistema di rimborsi in caso di mancato risultato.

Accertamenti svolti e valutazione conclusiva

Nel corso dell’istruttoria sono state svolte richieste di informazioni al professionista e ai soggetti host/registrar dei siti. SWJ ha prodotto anche dati di analytics relativi al traffico sui siti proprietari e agli apprezzamenti generati nei periodi esaminati. L’Autorità ha ritenuto tuttavia che tali elementi non fossero sufficienti a provare che le interazioni vendute fossero false, artificiali o generate da utenti fittizi.

Esito del provvedimento

Tenuto conto anche del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, l’AGCM ha deliberato che la pratica commerciale non presenta, allo stato, elementi sufficienti a integrare una violazione degli artt. 20 e 23, lett. bb-quater), del Codice del consumo. Non risultano irrogate sanzioni, né adottati provvedimenti inibitori o impegni. Il provvedimento è stato reso impugnabile davanti al TAR del Lazio nei termini di legge.

Punti principali

Professionista e offerta commerciale

SWJ WEB MARKETING SL, società con sede in Spagna, opera nel social media marketing attraverso i siti comprasocial.it e marketing-seo.it. I siti, in lingua italiana e con contatti telefonici italiani, consentono l’acquisto di pacchetti di followers, like, visualizzazioni, commenti e ascoltatori/iscritti per Facebook, Instagram, YouTube, TikTok e Spotify, con diverse combinazioni di quantità e prezzo e possibilità di pagamento online.

Avvio del procedimento e ipotesi di scorrettezza

L’AGCM ha avviato il procedimento PS12800 ipotizzando che la vendita rapida e massiva di interazioni social potesse integrare una pratica commerciale scorretta, in particolare per possibile violazione degli artt. 20 e 23, lett. bb-quater), del Codice del consumo, che vietano l’invio o l’incarico di false recensioni o falsi apprezzamenti al fine di promuovere prodotti.

Difese del professionista e modello operativo dichiarato

SWJ ha sostenuto che le interazioni vendute sarebbero genuine, raccolte grazie a utenti che visitano spontaneamente i cosiddetti siti proprietari da fonti diverse e decidono autonomamente di seguire o apprezzare i profili social. La società ha negato l’uso di incentivi o remunerazioni e ha affermato di avere sistemi per prevenire bot e interazioni automatizzate, oltre a meccanismi di rimborso in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi promessi.

Esito istruttorio e valutazione dell’Autorità

L’istruttoria non ha fornito elementi sufficienti a dimostrare che i pacchetti di interazioni/apprezzamenti venduti fossero non autentici o generati artificialmente tramite bot. Le spiegazioni del professionista, insieme ai dati prodotti sull’attività degli utenti sui siti proprietari, non hanno consentito di confutare la genuinità delle interazioni; perciò l’Autorità ha escluso, allo stato, la violazione degli artt. 20 e 23, lett. bb-quater), del Codice del consumo.

Provvedimento finale

L’AGCM ha deliberato che la pratica commerciale descritta non presenta, allo stato, elementi sufficienti a integrare una violazione del Codice del consumo. Non è stata irrogata alcuna sanzione né sono stati disposti impegni; il provvedimento è stato destinato alla notifica e alla pubblicazione nel Bollettino dell’Autorità.

Come è indicizzato

Materiepratica ingannevolesocial media marketinge-commerceconsumatore medioartt. 20 e 23 codice del consumo

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