Ordinanza n. 390/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della determina n. 145 del 19.5.2026, di aggiudicazione della gara di “gestione transitoria del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e di igiene urbana per il comune di San Donaci”, comunicata in data 20.05.2026; - di tutti gli atti e i provvedimenti (anche quelli eventuali di silenzio-rigetto) di gara, della lex specialis, per quanto lesivi degli interessi della ricorrente, compresi i verbali di gara; - di ogni altro atto e/o provvedimento preliminare, presupposto, connesso o attuativo e/o consequenziale, sebbene non conosciuto o non conoscibile che con i provvedimenti di cui ai punti precedenti sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ove nelle more sottoscritto; nonché per il risarcimento dei danni; ingiustamente subito dalla ricorrente per effetto dell’illegittimità dell’aggiudicazione della gara d’appalto de qua, con la disponibilità della ricorrente a subentrare nel contratto eventualmente stipulato ai sensi dell’art. 121 e ss. del codice del processo amministrativo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina di aggiudicazione di una gara per la gestione transitoria del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e di igiene urbana, unitamente agli atti di gara e alla lex specialis
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa concorrente ha impugnato l'aggiudicazione e gli ulteriori atti della procedura, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, nonché la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, il risarcimento dei danni e il subentro. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, limitandosi a riferire che erano stati denunciati vizi dell'aggiudicazione e dedotta la sua non conformità alla disciplina di gara.
La decisione
Il TAR, nella fase cautelare e nei limiti della sommaria cognizione, ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la tutela richiesta. In particolare, ha rilevato che il provvedimento impugnato appare immune dai vizi denunciati e conforme alle prescrizioni e ai criteri del bando. Ha quindi respinto l'istanza cautelare, senza definire nel merito il ricorso, fissando l'udienza pubblica del 16 dicembre 2026 per la trattazione di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha escluso, sulla base della cognizione sommaria propria della fase cautelare, la sussistenza dei presupposti per sospendere l'efficacia dell'aggiudicazione.
artt. 121 e ss. c.p.a.
Richiamati in relazione alla domanda di declaratoria di inefficacia del contratto e alla disponibilità della ricorrente a subentrare; tali domande non sono state decise con l'ordinanza cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'atto impugnato può essere negata quando, nei limiti della cognizione sommaria, il provvedimento appaia immune dai vizi dedotti e conforme alle prescrizioni e ai criteri della lex specialis.
- Il rigetto dell'istanza cautelare non definisce il merito della controversia, quando il giudice fissa una successiva udienza pubblica per la trattazione del ricorso.
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