Sentenza del 20/07/2022 n. 22681 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP relativi all'anno 2004: il contribuente contestava la qualificazione dell'attività come imprenditoriale (sostenendo natura occasionale), la deducibilità/compensabilità di costi sostenuti per la costruzione di una palazzina, il mancato riconoscimento di detrazione IVA e la computabilità di autoconsumi per concessioni in comodato ai figli, nonché la decadenza/termini di accertamento (raddoppio dei termini), l'omessa considerazione di dichiarazioni di terzi e la presunta violazione del divieto del ne bis in idem rispetto a pregresse vicende penali.
La decisione
La Corte di Cassazione, Sezione Civile Tributaria, ha rigettato il ricorso di G.R. ritenendo inammissibili molti motivi per carenza di specificità o perché miravano a una rivalutazione del materiale di fatto deciso dai giudici di merito. Sull'esame di merito ha confermato le conclusioni della C.T.R.: legittima la qualificazione dell'attività come imprenditoriale; corretto l'accertamento induttivo anche tenendo conto dei costi documentati; legittimo il riconoscimento dell'IVA secondo i limiti e i requisiti probatori previsti; corretta la qualificazione come ricavo/plusvalenza degli immobili concessi in comodato (autoconsumo); correttamente applicabile il raddoppio dei termini ex art. 43 DPR 600/1973 nella versione ratione temporis in presenza di fattispecie richiedenti denuncia penale. È stata inoltre dichiarata inammissibile la questione costituzionale sul ne bis in idem per mancata connessione ai motivi di cassazione. G.R. è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito) e degli eventuali importi per contributo unificato se dovuti.
Norme richiamate
Codice Civile, art. 2082
Definisce l'imprenditore; la Corte ha ritenuto che la valutazione sulla sussistenza dell'organizzazione e dell'attività imprenditoriale sia questione di fatto rimessa al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se non tramite specifiche violazioni di diritto.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 67, lett. a)
Riferimento alla disciplina dei redditi di impresa. La Corte ha confermato che la qualificazione come reddito d'impresa dipende dalla sussistenza dei requisiti (organizzazione di fattori), valutazione non rivedibile in cassazione senza contestazioni di diritto adeguatamente specificate.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19
Norma IVA relativa alla detrazione: la Corte evidenzia che il diritto alla detrazione richiede prova dei requisiti sostanziali tramite fatture o altra idonea documentazione e il rispetto dei termini di esercizio del diritto.
Direttiva CE 77/388, art. 18 (rifuso nell'art. 178 Direttiva 2006/112)
Principi comunitari sulla detrazione IVA: anche in presenza di irregolarità formali, la detrazione è riconosciuta se sono dimostrati i requisiti sostanziali; la Corte richiama la necessità della documentazione idonea.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 2, comma 2, n. 5 e art. 13, comma 2
Richiamate in relazione alla fattispecie IVA; la Corte osserva l'esigenza di specificità probatoria per contestare la detrazione e la regola che gli elementi probatori devono risultare in sede di merito.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 57; art. 85, comma 2; art. 86, comma 1, lett. c)
"Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma 1 assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa"
La Corte conferma che l'assegnazione/uso a finalità estranee (es. comodato a figli) di beni aziendali costituisce fatto generatore di ricavi o plusvalenze tassabili, anche se la fuoriuscita è temporanea, per evitare fenomeni elusivi.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43
Regola i termini di accertamento e il loro raddoppio per liti fiscali collegabili a reati tributari: la Corte ricorda che il raddoppio, ratione temporis, presuppone l'obbligo di denuncia per taluni reati tributari (art. 331 c.p.p.) e che ai fini del raddoppio è rilevante la soglia penale al momento della violazione; non è richiesto che la denuncia sia effettivamente presentata, salvo abusi/pretestuosità dell'Amministrazione.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 21, comma 2
Norma collegata alle sanzioni tributarie e profili penali; la Corte ha ritenuto inammissibile il rilievo costituzionale sul ne bis in idem perché non collegato a censure di cassazione adeguate.
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 8, comma 3
Termine di esercizio del diritto alla detrazione IVA (termine per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo): la Corte richiama la necessità di rispettare i termini per poter esercitare la detrazione tardiva.
D.Lgs. 30 settembre 2003, n. 196 / Procedura penale art. 331 c.p.p. (richiesta di denuncia)
La giurisprudenza citata indica che il raddoppio dei termini presuppone l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per reati tributari: è rilevante l'obbligo giuridico e la situazione fattuale concreta valutata in sede di merito.
Codice di Procedura Civile, art. 360 e art. 366 (più volte richiamati)
Regole processuali sulla cassazione: la Corte ha applicato i principi di inammissibilità per motivi che non rispettano la specificità richiesta (art. 366) o che mirano a rivalutare fatti di merito, non sindacabili in cassazione ai sensi dell'art. 360.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non ammette in cassazione censure che, sotto forma di violazione di legge, mirino in realtà a una rivalutazione dei fatti accertati dal giudice di merito: per proporre efficacemente ricorso è necessario dedurre vizi di diritto con la specificità e la trascrizione degli atti decisivi.
- I motivi di cassazione devono rispettare il requisito di specificità (art. 366 c.p.c.): è necessario trascrivere le parti dell'avviso di accertamento e delle sentenze di merito pertinenti e indicare esattamente il materiale probatorio e quando le questioni furono sollevate nei gradi di merito.
- Il diritto alla detrazione IVA può sopravvivere a irregolarità formali purché il contribuente dimostri i requisiti sostanziali mediante fatture o altra documentazione idonea e rispetti i termini per l'esercizio del diritto (termine per la presentazione delle dichiarazioni).
- L'utilizzo personale o la destinazione a finalità estranee all'impresa di beni aziendali (es. concessione in comodato a familiari) può generare ricavi o plusvalenze tassabili anche se la fuoriuscita è temporanea; ciò per evitare fenomeni elusivi nello spostamento di base imponibile.
- Il raddoppio dei termini d'accertamento ex art. 43 DPR 600/1973 opera quando sussiste l'obbligo giuridico di denuncia per reati tributari (D.Lgs. 74/2000): non è necessaria l'effettiva presentazione della denuncia, salvo che l'Amministrazione abbia fatto uso pretestuoso della norma.
- La questione di legittimità costituzionale o il richiamo al ne bis in idem devono essere collegati in modo concreto e rituale ai motivi di impugnazione altrimenti risultano inammissibili in sede di cassazione.
- Le contestazioni su deduzioni di costi e quantificazioni d'imposta richiedono puntuale evidenza documentale già in sede di appello (e la relativa trascrizione in cassazione): senza ciò il motivo è destinato a essere dichiarato inammissibile per carenza di specificità.
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