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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22967/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Un avvocato aveva convenuto la propria compagnia assicurativa per ottenere l'indennizzo derivante da un sinistro di negligenza professionale, asseritamente causato dalla tardiva notificazione di un ricorso per cassazione. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che la polizza contenesse una clausola 'claims made' mista: la copertura operava in relazione alla richiesta di risarcimento, con estensione anche a fatti pregressi, ma nel caso concreto la denuncia era intervenuta tre anni dopo che l'assicurato aveva avuto conoscenza dell'errore. Con l'unico motivo di ricorso si denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non avesse verificato la nullità della clausola che limitava la copertura mediante una decadenza temporale, ritenuta invalida ex art. 2965 c.c. perché ancorata al momento della richiesta risarcitoria del terzo danneggiato, evento sul quale l'assicurato non avrebbe potuto incidere. Nel ricorso si richiamava anche l'art. 1, comma 26, della L. n. 124 del 2017, senza però spiegare in modo puntuale la rilevanza della norma nella controversia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che il modello assicurativo 'claims made' costituisce una deroga convenzionale all'art. 1917, comma 1, c.c., consentita dall'art. 1932 c.c., ed è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni; pertanto non è soggetto al giudizio di meritevolezza ex art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica della conformità del regolamento negoziale ai limiti imposti dalla legge e all'assetto causale concreto. La Corte ha ritenuto infondata la censura di nullità della clausola per violazione dell'art. 2965 c.c., chiarendo che nella clausola claims made la richiesta del terzo non opera come termine di decadenza convenzionale, bensì concorre a individuare il rischio assicurato. Ha inoltre ritenuto non decisivo il richiamo alla disciplina introdotta dalla L. n. 124 del 2017, perché successiva alla vicenda e comunque non adeguatamente sviluppata come motivo di censura. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con condanna anche al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio va dedotto con specifiche argomentazioni idonee a dimostrare il contrasto della decisione impugnata con le norme di diritto o con la loro interpretazione giurisprudenziale; altrimenti la censura è inammissibile o comunque non scrutinabile nel merito.

  • art. 1917 c.c.

    La clausola claims made costituisce una deroga convenzionale al modello legale dell'assicurazione della responsabilità civile.

  • art. 1932 c.c.

    Consente la deroga convenzionale al modello legale di assicurazione della responsabilità civile mediante clausole claims made.

  • art. 1322 c.c.

    La clausola claims made non è soggetta al giudizio di meritevolezza del secondo comma, ma alla verifica della conformità del regolamento negoziale ai limiti imposti dall'ordinamento e della causa concreta del contratto.

  • art. 2965 c.c.

    La clausola claims made non integra, di per sé, una decadenza convenzionale nulla, perché la richiesta del terzo contribuisce a definire il rischio assicurato e non costituisce un termine rimesso al solo assicurato.

  • art. 1904 c.c.

    La clausola claims made resta collocata nel genus dell'assicurazione contro i danni e partecipa della relativa causa indennitaria.

  • art. 1, comma 26, L. n. 124 del 2017

    le condizioni generali delle polizze assicurative [professionali] ... prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi...

    La disposizione è richiamata nel ricorso, ma la Corte ne esclude la decisività perché successiva alla scadenza della polizza oggetto di causa e non adeguatamente collegata a una specifica censura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La soccombenza comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La clausola 'claims made' nelle polizze di responsabilità civile professionale è una deroga consentita al modello dell'art. 1917 c.c. e va qualificata come parte della causa indennitaria del contratto, non come decadenza convenzionale in senso proprio.
  • La validità di una polizza 'claims made' non si valuta con il solo parametro della meritevolezza ex art. 1322, comma 2, c.c., ma attraverso la verifica della causa concreta, della liceità e della conformità del regolamento negoziale all'ordinamento nel suo complesso.
  • Non è nulla ex art. 2965 c.c. la clausola che collega la copertura alla richiesta risarcitoria del terzo, quando tale richiesta concorre a delimitare il rischio assicurato anziché introdurre un termine di decadenza rimesso all'assicurato.
  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge richiede la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate e una specifica illustrazione del contrasto tra la decisione impugnata e le regole giuridiche invocate; il mero richiamo a disposizioni senza sviluppo argomentativo non è sufficiente.
  • Una norma sopravvenuta non può incidere automaticamente su una polizza già cessata, se non viene spiegato in modo specifico quale effetto abbia sulla decisione impugnata e sul rapporto dedotto in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoRicorso per cassazione
RamiAssicurazioniProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

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