Cassazione Penale, Sentenza n. 5894/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 23/08/2023 del Tribunale di Modena che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso: 1) il decreto di perquisizione e sequestro probatorio del 03/07/2023 emesso dal Pubblico Ministero; 2) il sequestro probatorio eseguito il 04/07/2023 dalla polizia giudiziaria; 3) il decreto di sequestro preventivo convalidato dal G.I.P. il 06/07/2023. Il ricorrente deduce: carenza di autonoma valutazione dei presupposti del sequestro e omessa motivazione sul periculum; inidoneità degli atti di osservazione e delle perizie a provare fumus e periculum; violazione del principio di proporzionalità ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen., con sacrificio economico sproporzionato rispetto alle esigenze cautelari; violazioni procedurali relative ai decreti di perquisizione e ai sequestri (artt. 125, 253, 261 cod. proc. pen.) per mancata selezione e descrizione delle merci sequestrate; contestazione della adeguatezza e proporzionalità del sequestro preventivo (art. 275) e della durata dello stesso (art. 262).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere meramente reiterativo delle stesse questioni già valorizzate e risolte dal Tribunale di Modena. In particolare la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la sussistenza del fumus commissi delicti sulla base dei servizi di osservazione, delle perizie campionarie e delle verifiche tecniche da parte dei titolari dei marchi; che sussistesse il periculum, anche in relazione alla pertinenzialità dei furgoni usati come strumenti per la vendita e il trasporto della merce contraffatta e alla recidiva osservata; e che la misura del sequestro fosse proporzionata e l'unica idonea a impedire la prosecuzione del reato. La Corte ha ribadito il limite del sindacato di legittimità sulle ordinanze di riesame, circoscritto alla verifica di violazioni di legge o di mancanza assoluta o apparente di motivazione, e ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente in tema di proporzionalità della misura reale; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia valutato correttamente la proporzionalità richiamando i fatti e gli elementi probatori che giustificano il sequestro come misura idonea e necessaria
art. 125 comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al decreto di perquisizione; il ricorrente lamentava vizi procedurali nella sua adozione ed esecuzione, censura ritenuta infondata dalla Corte data l'adeguata motivazione del Tribunale
art. 253 comma 1 e comma 2 cod. proc. pen.
Riferiti alle modalità di sequestro probatorio; il ricorrente contestava mancanza di selezione e descrizione della merce sequestrata, ma la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia valutato correttamente la pertinenzialità e la necessità del sequestro
art. 261 comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato in ordine alle formalità e ai presupposti del sequestro probatorio; la Corte non ha ravvisato vizio tale da rendere il provvedimento illegittimo
art. 275 cod. proc. pen.
Punto di riferimento per contestare l'adeguatezza e la proporzionalità del sequestro preventivo; la Corte ha confermato la valutazione del Tribunale sulla necessità del sequestro per interrompere la reiterazione del reato
art. 353 cod. proc. pen.
Richiamato rispetto alle esigenze cautelari che giustificano il sequestro; la Corte ha ritenuto adempiuta la valutazione dei requisiti cautelari
art. 262 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla durata della misura; la Corte non ha ritenuto la motivazione del Tribunale carente su questo punto
art. 325 comma 1 cod. proc. pen.
Richiama il limite del sindacato di legittimità sulle ordinanze in materia di misure reali, circoscritto alla verifica di violazioni di legge o di totale apparenza/manifesta carenza della motivazione; la Corte ha applicato tale principio per dichiarare il ricorso inammissibile
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso
Giurisprudenza della Cassazione, Sez. U., n. 5876 del 28/01/2004 (Bevilacqua) e successive pronunce citate
Principio consolidato che il controllo della Corte di cassazione sulle ordinanze di riesame in materia di misure reali è limitato e che la domanda di legittimità può superare il filtro solo se è deducibile la mancanza assoluta o la apparente motivazione in violazione di norme processuali
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti e le valutazioni di merito svolte dal giudice del riesame se esse sono adeguatamente motivate; un ricorso che si limita a riproporre le stesse censure già valutate è inammissibile
- Per impugnare con successo un sequestro preventivo o probatorio occorre dimostrare specifici vizi di legge o una assoluta mancanza di motivazione, non una mera diversa valutazione dei medesimi elementi probatori
- Le censure sul principio di proporzionalità richiedono l'indicazione di misure meno invasive concretamente idonee a tutelare le esigenze cautelari e la dimostrazione che il giudice non le abbia valutate o abbia valutato erroneamente la loro idoneità
- Le contestazioni procedurali relative a perquisizioni e sequestri devono indicare precisi adempimenti omissione dei quali possa incidere sulla validità del provvedimento, come mancanza di motivazione, assenza di descrizione della cosa o incompetenza dell'autorità
- La recidiva fattuale e l'uso continuativo di mezzi strumentali alla commissione del reato (es. furgoni adibiti a banco di vendita) rafforzano la valutazione del periculum e della pertinenzialità dei beni sequestrati
- Nelle impugnazioni in materia di misure reali, è strategico concentrare le censure su violazioni formali e di legge chiaramente individuabili, anziché su una rinnovata critica della valutazione probatoria
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