Cassazione Penale, Ordinanza n. 19532/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorso riguarda un incidente di esecuzione promosso da un imputato, già condannato in sede di cognizione con rito abbreviato per una sottrazione di prodotti cosmetici da un esercizio commerciale, successivamente rideterminata a pena inferiore ai due anni ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. La difesa chiedeva che, una volta ridotta la pena entro la soglia di legge, fosse concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. L'ordinanza impugnata aveva rigettato la richiesta, escludendo una prognosi favorevole sul futuro comportamento dell'imputato. Con il ricorso si deduceva vizio di motivazione, sostenendo che la sospensione avrebbe dovuto essere riconosciuta in coerenza con quanto osservato dal G.i.p. in sede di convalida dell'arresto, il quale aveva negato la misura cautelare e rimesso in libertà gli imputati valorizzando la non gravità e l'occasionalità della condotta e l'insussistenza del pericolo di reiterazione, nonché con il fatto che in cognizione erano state concesse le circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione del giudice dell'esecuzione fosse non manifestamente illogica e giuridicamente corretta, quindi non censurabile in sede di legittimità, poiché fondata sulle circostanze di cui all'art. 133 c.p. e, in particolare, sulla natura violenta e sulle modalità allarmanti dell'azione commessa da più persone riunite, tali da escludere una prognosi positiva di astensione dal commettere ulteriori reati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 442, comma 2-bis, c.p.p.
pena inferiore ai due anni
La riduzione della pena in sede di rito abbreviato può rendere astrattamente accessibile la sospensione condizionale, ma la concessione del beneficio resta subordinata alla valutazione prognostica del giudice dell'esecuzione.
art. 133 c.p.
Le circostanze del fatto e la personalità dell'agente, tra cui la natura violenta e le modalità dell'azione, possono fondare il giudizio negativo sulla futura astensione dal reato e giustificare il diniego della sospensione condizionale.
art. 616 c.p.p.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo cause di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio sull'istanza di sospensione condizionale della pena, il giudice deve compiere una prognosi concreta sulla futura astensione del condannato dal reato, valorizzando le circostanze del fatto e non essendo vincolato da precedenti valutazioni cautelari o da riconoscimenti di attenuanti generiche.
- La concessione di attenuanti generiche non implica, di per sé, il riconoscimento della sospensione condizionale, trattandosi di valutazioni autonome che rispondono a finalità diverse.
- In sede di legittimità è insindacabile la motivazione del giudice dell'esecuzione quando sia non manifestamente illogica e giuridicamente corretta; il ricorso che si limiti a proporre una diversa lettura del fatto è inammissibile.
- Quando la condotta è connotata da violenza e da modalità allarmanti, specie se posta in essere da più persone riunite, può essere legittimamente esclusa la prognosi favorevole necessaria per la sospensione condizionale della pena.
Come è indicizzato
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