Sentenza del 10/06/2020 n. 70 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Disponibilità finanziarie detenute all'estero e non dichiarate - Proroga termini accertamento - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia aveva accertato, per l’anno d’imposta 2011, un maggior imponibile connesso a disponibilità finanziarie detenute all’estero e non dichiarate. Il contribuente ha contestato la validità dell’accertamento, eccependo la violazione dell’art. 12 del D.L. 78/2009 e dell’art. 67 del D.P.R. 914/1986, il decorso dei termini di accertamento e la mancata detrazione di alcuni importi. In appello ha inoltre contestato l’imputazione di 9.970 euro, sostenendo di aver consegnato tale somma brevi manu a un’altra persona.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello contro la sentenza n. 89/19 della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, che aveva già respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata l’eccezione di decadenza: l’Ufficio poteva applicare il raddoppio dei termini previsto dall’art. 2-bis del D.L. 78/2009, in relazione alle presunzioni richiamate dalla norma e ai nuovi elementi acquisiti dopo la verifica della Guardia di Finanza, conclusa con PVC del 2 settembre 2016. La contestazione relativa ai 9.970 euro è stata ritenuta inammissibile perché non proposta in primo grado; è stata comunque giudicata priva di adeguato supporto probatorio, poiché il documento prodotto tardivamente in udienza non era tradotto in italiano e non offriva garanzie di autenticità. La Commissione ha inoltre richiamato una precedente decisione della stessa Commissione, n. 413/3/19, su controversia analoga tra le parti e relativa a un’altra annualità. L’appellante è stato condannato alle spese, liquidate in 1.500 euro.
Norme richiamate
Invero l'Ufficio si è legittimamente avvalso del disposto di cui all'art 2 bis del DL 78/2009, che prevede il raddoppio dei termini previsti dall'art 43 dpr 600/73 per procedere ad accertamenti basati sulle presunzioni di cui al comma 2, come avvenuto nella fattispecie a seguito dei nuovi elementi acquisiti dall'Ufficio a seguito della originaria verifica della Guardia di Finanza conclusasi con il pvc del 2/9/2016.
La Commissione ritiene legittimo il raddoppio dei termini per l’accertamento quando l’Ufficio procede sulla base delle presunzioni previste dalla norma e dispone di nuovi elementi acquisiti dopo la verifica originaria della Guardia di Finanza.
Invero l'Ufficio si è legittimamente avvalso del disposto di cui all'art 2 bis del DL 78/2009, che prevede il raddoppio dei termini previsti dall'art 43 dpr 600/73 per procedere ad accertamenti basati sulle presunzioni di cui al comma 2, come avvenuto nella fattispecie a seguito dei nuovi elementi acquisiti dall'Ufficio a seguito della originaria verifica della Guardia di Finanza conclusasi con il pvc del 2/9/2016.
La norma individua i termini ordinari di accertamento che, nel caso deciso, sono stati raddoppiati in applicazione dell’art. 2-bis del D.L. 78/2009.
Massime di principio
- La contestazione del decorso dei termini può essere respinta quando ricorrono le condizioni per il raddoppio previste dalla norma applicabile e l’Ufficio fonda l’accertamento su elementi acquisiti dopo una precedente verifica; occorre però verificare nel caso concreto i presupposti normativi e la cronologia degli atti.
- I motivi non sollevati nel giudizio di primo grado possono essere dichiarati inammissibili in appello: le contestazioni vanno formulate tempestivamente nel grado opportuno.
- Chi contesta l’attribuzione di una somma deve fornire prove adeguate e attendibili. Un documento prodotto tardivamente, non tradotto e privo di garanzie di autenticità può non dimostrare il fatto allegato.
- La soccombenza in appello può comportare la condanna alle spese, come avvenuto qui con liquidazione di 1.500 euro.
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