Sentenza del 10/06/2020 n. 69 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
IMU - Area soggetta a "perequazione" - Tassazione - Legittimità -Giudice amministrativo - Annullamento P.R.G. comunale - Sanzione indebita - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato l’avviso con cui il Comune gli chiedeva 3.068 euro, comprensivi di imposta, interessi e sanzioni, per IMU 2013 su un’area soggetta a perequazione, sostenendo che il valore imponibile fosse stato quantificato erroneamente. In appello ha riproposto le ragioni già dedotte in primo grado.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza n. 138/2019, aveva respinto il ricorso. La Commissione in appello ha accolto parzialmente il gravame: ha confermato la debenza dell’IMU e la valutazione comunale di 22,50 euro al metro quadrato, ritenuta coerente con la stima dell’Agenzia del Territorio e già ridotta in considerazione delle caratteristiche dell’area; ha invece annullato le sanzioni, perché l’annullamento del PRG da parte del giudice amministrativo aveva determinato un’obiettiva incertezza sull’applicazione della disciplina IMU. La delibera comunale n. 10 del 10 aprile 2014, successiva all’anno d’imposta, non eliminava tale incertezza. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 6, comma 2, D.Lgs. 472/1997
Per contro, la Commissione ritiene fondato l'appello per quanto attiene le sanzioni, che devono dichiararsi non dovute ai sensi dell'art. 6 comma 2 d.lgs. 472/97. Invero il PRG del Comune di Spoleto è stato oggetto di annullamento da parte della giustizia amministrativa, circostanza che ha oggettivamente determinato una situazione di incertezza per il contribuente in merito all'applicazione della normativa IMU.
Le sanzioni tributarie non sono dovute quando circostanze obiettive, qui l’annullamento del PRG, generano incertezza sull’applicazione della disciplina fiscale. La successiva conferma comunale del PRG non rimuove l’incertezza relativa a un’annualità d’imposta precedente.
Massime di principio
- Un’area soggetta a perequazione può restare imponibile ai fini IMU: il differimento dell’edificabilità e la riduzione del valore non escludono di per sé la possibilità edificatoria.
- La contestazione del valore imponibile deve essere sostenuta da elementi tecnici coerenti e convincenti; perizie contraddittorie, o una stima persino superiore a quella comunale, possono non scalfire la valutazione dell’ente.
- L’imposta e le sanzioni vanno valutate separatamente: l’obiettiva incertezza normativa può escludere le sanzioni senza eliminare il tributo dovuto.
- Un atto comunale successivo al periodo d’imposta non basta, da solo, a cancellare l’incertezza che sussisteva per il contribuente in quell’annualità.
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