Sentenza del 10/06/2020 n. 68 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Accise carburanti - Omessa indicazione impianto deposito carburante - Omissione sostanziale - Sussiste - Sanzione - Sussiste - Decadenza agevolazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’avviso di pagamento e l’atto di irrogazione delle sanzioni relativi alle annualità 2013-2017, emessi per l’indebita fruizione dell’agevolazione sulle accise. Aveva indicato nella dichiarazione un solo deposito privato, omettendone un secondo, presso il quale era stato movimentato circa il 40% del carburante acquistato. Ha sostenuto che l’omissione fosse meramente formale e dovuta a errore, che sussistessero i presupposti per l’agevolazione e che l’Agenzia avrebbe dovuto rilevare l’omissione e consentire l’integrazione della dichiarazione; ha inoltre invocato il legittimo affidamento per ottenere l’annullamento o la riduzione delle sanzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, con sentenza n. 120/19, aveva respinto il ricorso. In appello la Commissione ha respinto tutte le censure e confermato la decisione: l’omessa indicazione del deposito è sostanziale, perché impedisce i controlli sull’impiego del carburante e sulla sua riferibilità ai mezzi agevolabili, e giustifica la decadenza dal beneficio. La revoca non è stata ritenuta illegittima per il richiamo alla mancanza di autorizzazioni del deposito, poiché l’Agenzia l’aveva fondata anche sulla mancata dichiarazione dell’impianto, requisito necessario per l’agevolazione. È stata respinta anche la censura sulla mancata richiesta di integrazione: ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. 77/2000 il controllo iniziale dell’Ufficio è soltanto formale e non comprende una verifica sostanziale della dichiarazione. Confermata altresì la sanzione, non ricorrendo il legittimo affidamento. La società appellante è stata condannata alle spese, liquidate in euro 10.000.
Norme richiamate
Art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 2000, n. 77
In realtà, ai sensi dell'art. 4 dpr 77/2000 1'Ufficio non è tenuto a procedere ad un controllo sostanziale del contenuto della dichiarazione nella prima fase successiva alla sua presentazione da parte del contribuente; il controllo iniziale è di tipo esclusivamente formale, per cui non è ravvisabile alcun comportamento colpevole da parte dell'Ufficio per aver contestato la violazione soltanto in seguito.
La disposizione, secondo la decisione, non impone all’Ufficio di verificare nel merito la dichiarazione subito dopo la presentazione né di invitare il contribuente a correggerla; la verifica iniziale è formale, e l’eventuale contestazione successiva dell’omissione non costituisce per ciò solo comportamento colpevole.
Massime di principio
- L’omessa indicazione di un deposito di carburante nella dichiarazione richiesta per l’agevolazione può costituire una violazione sostanziale quando impedisce all’Amministrazione di controllare l’uso del carburante o di collegarne i consumi ai mezzi ammessi al beneficio; in tale situazione può comportare la decadenza dall’agevolazione.
- La circostanza che l’omissione sia stata commessa per errore o che l’impianto sia privo di autorizzazioni non esclude automaticamente la decadenza: occorre considerare la specifica ragione posta dall’Amministrazione a fondamento della revoca e gli obblighi dichiarativi richiesti per fruire del beneficio.
- Il controllo iniziale dell’Ufficio può essere limitato alla regolarità formale della dichiarazione; il contribuente non può quindi presumere che l’assenza di una contestazione immediata equivalga ad approvazione sostanziale o fondi, di per sé, un legittimo affidamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 10 giu 2020Sentenza del 10/06/2020 n. 69 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 10 giu 2020Sentenza del 10/06/2020 n. 70 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 10 giu 2020Sentenza del 10/06/2020 n. 363 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 10 giu 2020Sentenza del 10/06/2020 n. 390 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 10 giu 2020Sentenza del 10/06/2020 n. 411 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 10 giu 2020Sentenza del 10/06/2020 n. 414 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →