Sentenza del 10/06/2020 n. 414 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Procedura di concordato - TFR erogato dal fondo di garanzia INPS - Insussistenza pretesa erariale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo n. 358/18, che aveva annullato la cartella di pagamento n. 037 2017, notificata il 18 gennaio 2018 dopo il controllo automatizzato del modello 770S/2015 relativo al 2014. La cartella chiedeva complessivamente 46.753,48 euro di imposte, oltre a 14.026,08 euro di sanzioni e 5.636,58 euro di interessi; tra gli importi contestati figuravano 41.376,45 euro di ritenute su indennità di cessazione del rapporto di lavoro. L’Ufficio sosteneva che la società avesse dichiarato ritenute operate, ma non versate, e che vi fosse una mancata corrispondenza tra i dati del quadro ST e quelli delle comunicazioni dei redditi dei dipendenti; riteneva quindi legittimo il recupero mediante controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. 600/1973. La società opponeva di essere stata ammessa al concordato preventivo, di non aver pagato il TFR ai dipendenti per la crisi e che il Fondo di garanzia INPS aveva provveduto in surroga.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale, sezione 4, ha respinto l’appello dell’Ufficio e confermato la sentenza di primo grado, che aveva annullato la cartella per insussistenza della pretesa erariale. Ha ritenuto provato che la società non aveva pagato nel 2014 il TFR ai dipendenti e che il 12 febbraio 2016 il Fondo di garanzia INPS aveva erogato complessivamente 474.312,89 euro per 16 ex dipendenti: 359.177,75 euro netti ai lavoratori e 109.802,16 euro di ritenute IRPEF direttamente all’Erario. Poiché l’INPS aveva agito quale sostituto d’imposta e aveva versato le ritenute, non sussisteva il mancato versamento posto a fondamento della cartella. L’appello è stato dunque rigettato; l’Ufficio è stato condannato a rifondere alla società le spese del grado, liquidate in 1.000 euro oltre oneri. In primo grado le spese erano state liquidate in 2.000 euro a carico dell’Ufficio.
Norme richiamate
Art. 36-bis del d.P.R. 600/1973
Il controllo automatizzato può rilevare incongruenze e omessi versamenti risultanti dai dati dichiarati, ma nel caso concreto la cartella non è stata ritenuta fondata perché le ritenute sul TFR erano state versate all’Erario dal Fondo INPS, in qualità di sostituto d’imposta.
Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80
Il Fondo di Garanzia gestito dall'INPS, in ossequio al disposto del DL 80/92, in data 12/02/2016, ha provveduto a pagare n. 16 ex dipendenti della società, erogando complessivamente euro 474.312,89 di cui euro 359.177,75 quale TFR netto erogato agli ex dipendenti, ed euro 109.802,16 quale trattenute IRPEF, versate all'Erario.
Il Fondo di garanzia ha anticipato ai lavoratori il TFR e ha versato le relative ritenute IRPEF all’Erario; il pagamento effettuato dal Fondo è stato decisivo per escludere che le somme richieste con la cartella fossero ancora dovute.
Massime di principio
- Quando il Fondo di garanzia INPS interviene per pagare il TFR e versa direttamente all’Erario le ritenute fiscali, occorre considerare tale versamento per verificare se sussista ancora un debito tributario: non è sufficiente rilevare una discordanza formale nei dati dichiarativi.
- Nel controllo automatizzato, l’Amministrazione può recuperare ritenute dichiarate e non versate, ma la pretesa deve essere confrontata con i pagamenti effettivamente eseguiti da un soggetto tenuto a operare come sostituto d’imposta.
- Per contestare efficacemente una cartella fondata su un omesso versamento, è rilevante produrre documentazione che dimostri chi ha pagato le somme, a chi e a quale titolo; in questo caso la prova del pagamento delle ritenute da parte dell’INPS ha escluso il presupposto della pretesa erariale.
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