Sentenza n. 750/2026 - Bari, Sezione U
per l'annullamento del decreto prot. n. -OMISSIS- del 30 maggio 2022 notificato il successivo 8 giugno, col quale la Prefettura di Foggia ha rigettato l'istanza di revoca del 21 dicembre 2020 del provvedimento inibitorio datato 24 ottobre 2011, recante prot. N.-OMISSIS-/AREA 1^BIS, in materia di porto d'armi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio di revoca del divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti adottato nel 2011
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del 30 maggio 2022 con cui la Prefettura ha respinto l'istanza di revoca del divieto di detenzione di armi adottato nel 2011 ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S. Il divieto originario era stato fondato sulla convivenza con il padre e il fratello, arrestati per estorsione, e sul conseguente dubbio circa l'affidabilità del ricorrente nell'uso delle armi. Nell'istanza di riesame il ricorrente aveva dedotto il considerevole decorso del tempo, la propria incensuratezza, l'assenza di ulteriori reati commessi dai familiari e il mutamento della residenza, sostenendo di non convivere più con essi. Ha dedotto violazione ed erronea applicazione degli artt. 39 e 43 T.U.L.P.S. ed eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà della motivazione, travisamento dei fatti e sviamento. In particolare, ha lamentato l'omessa attualizzazione della valutazione di pericolosità e affidabilità e l'illegittima protrazione sine die della misura, in contrasto con i principi di buon andamento, ragionevolezza e proporzionalità. La Prefettura ha evidenziato che, pur essendo il ricorrente incensurato e non più convivente con i familiari, egli continuava a intrattenere con loro buoni rapporti, sicché non poteva escludersi che essi frequentassero o si introducessero nell'abitazione ove sarebbero state custodite le armi.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha affermato che l'Autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nella valutazione dell'affidabilità del soggetto ai fini della detenzione e del porto d'armi, poiché tali facoltà costituiscono eccezioni al generale divieto di detenzione e porto e il divieto ex art. 39 T.U.L.P.S. ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria. Non è necessario un effettivo abuso delle armi, essendo sufficienti circostanze idonee a far dubitare dell'affidabilità anche sotto il profilo del rischio potenziale. Il giudice ha tuttavia riconosciuto che, decorso un congruo periodo di tempo e in presenza di fatti nuovi, il destinatario ha un interesse giuridicamente protetto a ottenere l'esame di un'istanza di riesame; il divieto non può essere considerato automaticamente efficace sine die. Nel caso concreto la Prefettura aveva effettivamente svolto una nuova istruttoria e aveva valutato le sopravvenienze positive dedotte dal ricorrente, ma aveva ritenuto che la persistenza dei rapporti con i familiari gravati da precedenti penali mantenesse il rischio che questi potessero frequentare o accedere all'abitazione in cui le armi erano custodite. Tale valutazione è stata ritenuta ragionevole e logica, in quanto coerente con la finalità preventiva della disciplina e con l'ampia discrezionalità prefettizia. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 39 T.U.L.P.S. (r.d. 773/1931)
Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne
Attribuisce al Prefetto un potere cautelare e preventivo, esercitabile sulla base di una valutazione ampia dell'affidabilità del soggetto e del rischio anche solo potenziale di abuso; il divieto non richiede l'accertamento di un abuso effettivo e, pur non avendo un termine legale espresso, non può essere considerato automaticamente efficace sine die.
art. 43 T.U.L.P.S. (r.d. 773/1931)
Richiamato quale fondamento della disciplina dell'affidabilità nella detenzione e nel porto delle armi, nell'ambito della valutazione preventiva dell'Autorità di pubblica sicurezza.
art. 11 T.U.L.P.S. (r.d. 773/1931)
Richiamato insieme agli artt. 39 e 43 per qualificare il divieto di detenzione delle armi come misura cautelare e preventiva, non sanzionatoria.
art. 97 Costituzione
Invocato dal ricorrente in relazione al buon andamento dell'amministrazione e ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità; il TAR ha ritenuto rispettati tali parametri dalla rinnovata istruttoria prefettizia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente e dei suoi familiari.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, quale ulteriore presupposto per l'oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi previsto dall'art. 39 T.U.L.P.S. è una misura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, diretta a prevenire abusi e a tutelare l'incolumità pubblica e privata; la sua adozione non richiede l'accertamento di un precedente abuso, essendo sufficienti circostanze idonee a evidenziare una non piena affidabilità o un rischio anche soltanto potenziale.
- Non sussiste un diritto soggettivo alla detenzione o al porto d'armi: tali facoltà costituiscono eccezioni al generale divieto e l'Autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nel valutarne i presupposti, discrezionalità sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento.
- Sebbene l'art. 39 T.U.L.P.S. non stabilisca un termine di efficacia del divieto, la misura non può essere considerata automaticamente perpetua o efficace sine die. Decorso un congruo periodo di tempo e in presenza di fatti nuovi o di sopravvenienze positive, il destinatario ha un interesse giuridicamente protetto a ottenere una pronuncia espressa sull'istanza di riesame o revoca.
- L'obbligo dell'Amministrazione di riesaminare il divieto non comporta l'automatica revoca della misura: il Prefetto deve attualizzare la valutazione di affidabilità mediante una rinnovata istruttoria e può confermare il divieto quando, ponderando anche le circostanze favorevoli sopravvenute, permanga un rischio concreto o potenziale di accesso alle armi da parte di soggetti controindicati che mantengano rapporti con il titolare.
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