Sentenza del 05/02/2016 n. 60 - Comm. Trib. Prov. Savona
IVA/IRPEF - avviso di accertamento di importo superiore ad euro 20.000,00 - sottoscrizione da parte di funzionario con delega di firma di atti fino ad un valore di euro 20.000,00 - illegittimità dell'accertamento e conseguente annullamento - sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. L'avviso di accertamento è stato ritenuto illegittimo e conseguentemente annullato, in applicazione dell'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui un funzionario non può validamente sottoscrivere un atto di valore superiore ai limiti previsti dalla delega conferitagli.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento perché l'atto, relativo a un reddito di importo superiore a 20.000 euro, era stato sottoscritto da un funzionario munito di delega limitata alla firma di atti fino a 20.000 euro. La contestazione riguardava quindi il difetto di potere o l'inidoneità della delega di firma rispetto al valore dell'accertamento.
Norme richiamate
Giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di delega di firma degli avvisi di accertamento
La validità dell'avviso di accertamento presuppone che il sottoscrittore disponga di una delega coerente con il valore dell'atto. Se la delega autorizza la firma solo fino a una determinata soglia e l'accertamento supera tale limite, l'atto è illegittimo e annullabile.
Massime di principio
- In caso di avviso di accertamento sottoscritto da un funzionario delegato, occorre verificare l'esistenza della delega e i suoi limiti oggettivi, in particolare l'importo massimo degli atti sottoscrivibili.
- Se l'importo dell'accertamento supera il limite previsto dalla delega, il contribuente può contestare il difetto di potere del firmatario e chiedere l'annullamento dell'atto.
- La verifica deve riguardare anche la riferibilità della delega al periodo e all'ufficio competenti, nonché la sua eventuale produzione o dimostrazione in giudizio secondo le regole applicabili.
- L'annullamento per difetto di sottoscrizione o di valida delega non implica necessariamente che l'Amministrazione perda il potere di accertare il tributo: ove ancora possibile, potrebbe adottare un nuovo atto validamente sottoscritto, nel rispetto dei termini di decadenza.
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