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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47053/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p., per mancanza, contradditorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Il ricorrente deduceva l'inattendibilità dell'individuazione fotografica operata dal teste Santo Di Maso (che aveva identificato il ricorrente come passeggero sceso dalla Fiat 600), soprattutto per la discordanza relativa all'altezza (Di Maso avrebbe indicato il passeggero come alto 1,65 m mentre il Russo è alto 1,90 m) e per l'asserito travisamento da parte della Corte territoriale nell'attribuire valore a immagini di videosorveglianza, che in primo grado erano state ritenute di scarsa risoluzione e non idonee all'identificazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse fornito una motivazione logica, coerente e non meramente apparente sull'attendibilità del riconoscimento fotografico: il teste aveva identificato con certezza il ricorrente e aveva indicato un tratto individualizzante (livido sotto l'occhio destro); in sede di controesame il teste aveva ammesso di non poter valutare con precisione l'altezza dei soggetti, svuotando l'eccezione sulla discrepanza di statura; inoltre l'individuazione è stata corroborata da immagini di videosorveglianza riprese non al luogo del fatto ma presso un circolo ricreativo distante pochi minuti, che mostravano Russo (con i complici) nei momenti immediatamente precedenti e successivi all'azione delittuosa e l'uscita successiva della Fiat 600. Per questi motivi la valutazione dei fatti da parte dei giudici di merito si sottrae al sindacato di legittimità. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; ha inoltre rigettato la richiesta di rifusione delle spese in favore della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma che delimita i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente ha invocato il vizio di motivazione (mancanza/contraddittorietà/manifesta illogicità), ma la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale congrua e non viziata.

  • art. 189 cod. proc. pen.

    Il riconoscimento fotografico è metodo di prova utilizzabile e va valutato come prova atipica; la sua forza probatoria dipende dall'attendibilità della dichiarazione del dichiarante, come qualsiasi dichiarazione testimoniale, e il giudice di merito deve spiegare la congruità dell'affidamento su tale elemento.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso in cassazione; qui applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende viste le ragioni manifestamente infondate dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Il riconoscimento fotografico è ammissibile e valutabile come prova atipica: la sua efficacia dipende dalla coerenza e dalla solidità della motivazione del giudice che ne ravvisa l'affidabilità.
  • Per censurare in cassazione la valutazione delle prove il ricorrente deve dimostrare che la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica, contraddittoria o viziata da travisamento; mere riproposizioni di censure già respinte in appello sono generalmente inammissibili.
  • Contraddizioni apparenti (es. valutazioni sulla statura) possono essere neutralizzate se il teste in dibattimento ammette di non poter valutare con precisione tali aspetti, o se l'individuazione è corroborata da altri elementi fattuali.
  • Immagini di videosorveglianza non utili a un'identificazione diretta (per scarsa risoluzione) possono tuttavia avere valore corroborativo se riprendono comportamenti, abbigliamento o spostamenti compatibili con gli accadimenti ricostruiti dai giudici.
  • La Cassazione non riesamina i fatti: valuta solo la congruità dell'argomentazione di merito; per ottenere accoglimento in cassazione è dunque necessario dimostrare un vizio giuridico o motivazionale evidente.
  • Impugnazioni manifestamente infondate possono comportare sanzioni economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende); le conclusioni scritte della parte civile devono fornire contributi argomentativi concreti per ottenere rifusione delle spese.

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