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Sentenza

Sentenza n. 273/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400040

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della richiesta di valutazione preventiva per interventi di ristrutturazione edilizia e cambio d’uso da agricolo a residenziale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale del 23 gennaio 2024 relativo alla richiesta di valutazione preventiva ex art. 21 della L.R. Emilia-Romagna n. 15/2013 per il recupero di un fabbricato sito in territorio rurale. Con un unico articolato motivo hanno dedotto la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 15.2.1 degli Indirizzi disciplinari del PUG, sostenendo che avrebbe dovuto essere applicato l’art. 15.2.2, relativo agli edifici soggetti a vincoli di tutela. Secondo i ricorrenti, la collocazione dell’immobile in ambito agricolo di rilievo paesaggistico e nella fascia di rispetto di 150 metri dal torrente Modolena, tutelata ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 42/2004, avrebbe comportato la sottoposizione dell’edificio a tutela paesaggistica e consentito il cambio d’uso residenziale. È stata inoltre dedotta la violazione degli artt. 36, commi 4 e 5, e 7 della L.R. n. 24/2017, assumendo che la disciplina regionale promuoverebbe il recupero dell’edificato sparso e degli edifici non più funzionali all’attività agricola, anche per contrastare lo spopolamento e l’abbandono delle aree rurali. Il Comune ha sostenuto che il vincolo paesaggistico riguardasse esclusivamente l’area e non il fabbricato, che non era individuato come bene di valore storico-architettonico, culturale o testimoniale né risultava soggetto a vincolo culturale; ha inoltre rilevato che il PUG non consentiva il cambio d’uso residenziale di un edificio avente in atto destinazione a deposito agricolo ai sensi dell’art. 15.2.1.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. La questione decisiva è stata individuata nella corretta sussunzione dell’intervento nell’art. 15.2.1 o nell’art. 15.2.2 degli Indirizzi disciplinari del PUG. L’art. 15.2.2 presuppone che l’edificio sia soggetto a specifici vincoli di tutela, riferiti ai beni culturali o comunque al fabbricato, mentre nel caso concreto il vincolo risultava apposto soltanto sull’area, quale fascia di rispetto del torrente Modolena, e non sull’immobile. Il vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 42/2004 tutela ope legis le sponde e le aree comprese nella fascia di 150 metri dal corso d’acqua e introduce un regime di tutela e di inedificabilità della zona; non implica, tuttavia, un vincolo specifico sulle caratteristiche tipologiche o storico-testimoniali del fabbricato preesistente. Il riferimento al vincolo paesaggistico contenuto nell’art. 15.2.2 è stato interpretato come mero rinvio alla disciplina del d.lgs. n. 42/2004 nell’ambito degli interventi riguardanti beni culturali già soggetti a tutela, non come estensione della norma a ogni edificio ricadente in un’area paesaggisticamente vincolata. Poiché il fabbricato non era stato individuato dal PUG come immobile tutelato e risultava adibito a deposito attrezzi e deposito mangimi, era corretta l’applicazione dell’art. 15.2.1, che non consentiva il cambio d’uso residenziale richiesto in relazione alla destinazione d’uso in atto. Il TAR ha inoltre escluso la violazione degli artt. 36 e 7 della L.R. n. 24/2017, richiamando anche la precedente decisione resa sul medesimo immobile: non risultavano i presupposti specifici della disciplina regionale, poiché l’edificio non aveva valore storico-architettonico, culturale o testimoniale, l’intervento non perseguiva evidenti finalità di salvaguardia o rafforzamento dei valori identitari del paesaggio e l’area non era qualificabile come remota o marginale, interessata da spopolamento e abbandono. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 21 L.R. Emilia-Romagna n. 15/2013

    Disciplina la richiesta di valutazione preventiva degli interventi edilizi; il diniego comunale adottato all’esito di tale procedimento è stato ritenuto legittimo.

  • art. 15.2.1 degli Indirizzi disciplinari del PUG

    Interventi di recupero edilizio e di cambio d’uso di edifici non soggetti a vincoli di tutela

    È la disposizione applicabile agli edifici non soggetti a specifici vincoli di tutela; in relazione alla destinazione d’uso agricola non abitativa in atto, non consentiva il cambio d’uso residenziale richiesto.

  • art. 15.2.2 degli Indirizzi disciplinari del PUG

    Interventi di recupero edilizio e di cambio d’uso di edifici soggetti a vincoli di tutela

    Presuppone la sottoposizione dell’edificio a specifici vincoli di tutela, in particolare connessi a beni culturali o a immobili individuati dagli elaborati del PUG; non si applica per il solo fatto che l’edificio ricada in un’area paesaggisticamente vincolata.

  • art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2004

    Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: ... c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua ... e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna

    Il vincolo paesaggistico ope legis riguarda la fascia territoriale di 150 metri dal corso d’acqua e tutela la zona, senza comportare automaticamente un vincolo specifico sulle caratteristiche del fabbricato preesistente.

  • art. 146, comma 1, d.lgs. n. 42/2004

    I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelate dalla legge, a termini dell’articolo 142, ... non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione

    La disposizione opera in relazione alla tipologia e alla perimetrazione del vincolo individuate dall’art. 142; il riferimento agli immobili non trasforma il vincolo di area in un vincolo specifico sul fabbricato.

  • art. 36, commi 4 e 5, L.R. Emilia-Romagna n. 24/2017

    Affida al PUG la disciplina dell’edificato sparso e del recupero degli edifici non più funzionali all’attività agricola, ma non rende automaticamente assentibile ogni cambio d’uso residenziale; occorrono gli specifici presupposti e le finalità previsti dalla disciplina regionale.

  • art. 7, comma 4, lett. a) e b), L.R. Emilia-Romagna n. 24/2017

    Individua interventi di qualificazione edilizia e ristrutturazione urbanistica da promuovere prioritariamente, senza attribuire un automatico diritto al cambio d’uso residenziale in assenza dei presupposti sostanziali.

Massime di principio

  • Un vincolo paesaggistico ope legis riferito a un’area, come quello previsto per la fascia di 150 metri dalle sponde dei corsi d’acqua dall’art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 42/2004, non equivale automaticamente a un vincolo specifico sul fabbricato situato nell’area e non incide, di per sé, sulle sue caratteristiche storico-tipologiche.
  • Quando una disciplina urbanistica distingue tra edifici soggetti e non soggetti a vincoli di tutela, l’applicazione della disciplina più favorevole o speciale richiede che il vincolo riguardi l’edificio secondo le modalità previste dallo strumento urbanistico; la mera ricaduta dell’immobile in un’area paesaggisticamente vincolata non è sufficiente se il fabbricato non è individuato come bene tutelato.
  • Il rinvio al d.lgs. n. 42/2004 contenuto nella disciplina urbanistica degli edifici soggetti a tutela paesaggistica deve essere interpretato in coerenza con la struttura della disposizione: esso non estende automaticamente la disciplina speciale a edifici privi di vincolo culturale o di specifica individuazione come immobili tutelati.
  • La disciplina regionale sul recupero dell’edificato sparso e degli edifici non più funzionali all’attività agricola non attribuisce un diritto generalizzato al cambio d’uso residenziale, ma opera entro i presupposti e le finalità stabiliti dalla legge e dal PUG, tra cui la presenza di valori storico-architettonici, culturali o testimoniali, finalità di salvaguardia o rafforzamento dei valori paesaggistici e, per alcune ipotesi, la collocazione in aree remote o marginali interessate da spopolamento e abbandono.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiDestinazioni d'uso e zone omogeneeVincoli e piani paesaggistici
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioBeni culturali e paesaggio
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicitàPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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