Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8530/2022 del 14/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di applicazione della pena su accordo: il ricorrente censura l'applicazione dell'accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici sostenendo che tale accessorio opera automaticamente solo per reati dolosi (violazione degli artt. 29 e 33 c.p.). Contesta inoltre la sanzione amministrativa della revoca della patente per ragioni di sproporzione e pregiudizio (impossibilità di riottenere la patente per 15 anni), in violazione dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità ex art.3 Cost.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per la parte relativa al resto della sentenza e ha però annullato senza rinvio, limitatamente, l'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ritenendo fondata la censura sugli artt.29 e 33 c.p. (l'interdizione non può conseguire di diritto per reato colposo). Ha invece respinto la censura riguardante la revoca della patente, confermandone l'obbligatorietà ex art.222, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992 n.285 e giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n.88/2019).

Norme richiamate

  • art.29 c.p.

    Limitazione dell'applicabilità automatica di talune pene accessorie per reati colposi; la Corte ha ritenuto che non possa conseguire di diritto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici per un reato colposo

  • art.33 c.p.

    Nella lettura combinata con l'art.29, ha portato alla esclusione dell'interdizione perpetua come pena accessoria di diritto per reati non dolosi

  • art.589 bis c.p.

    Norma sostanziale del reato contestato (lesioni personali stradali gravi o gravissime); la condanna ex art.589 bis è rilevante ai fini delle accessorie applicabili

  • art.589 ter c.p.

    Rinvio nella fattispecie come norma collegata al reato contestato

  • art.444 c.p.p.

    Regola sull'applicazione della pena su accordo: la sentenza di applicazione della pena produce gli effetti della condanna e può concorrere con l'irrogazione delle sanzioni accessorie previste dalla legge

  • art.606, comma 2, c.p.p.

    Disciplina generale del ricorso per cassazione sulle questioni non coperte dall'accordo; la Corte ricorda che le statuizioni fuori dall'accordo sono impugnabili secondo tale norma

  • art.620, lett. i) c.p.p.

    Consente alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio quando possa eliminare direttamente la statuizione impugnata; applicata per sopprimere l'accessorio contestato

  • art.222, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285

    Prevede la sanzione amministrativa della revoca della patente per specifiche condanne; la Corte ha ritenuto tale sanzione obbligatoria e non discrezionale per il caso di specie

  • Corte Costituzionale, sent. n.88 del 19 febbraio 2019

    Giurisprudenza citata a sostegno dell'obbligatorietà della sanzione amministrativa della revoca della patente nei casi previsti dalla normativa vigente

  • art.3 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per vizio di ragionevolezza e proporzionalità, ma la Corte ha ritenuto la critica non efficace rispetto alla sanzione amministrativa obbligatoria

Massime di principio

  • Le pene accessorie di legge che sono previste come obbligatorie (per es. revoca patente ex art.222 d.lgs. 285/1992) devono essere applicate dal giudice anche nell'ambito di un patteggiamento quando la norma la prevede espressamente, senza margine discrezionale
  • L'interdizione dai pubblici uffici non può essere operata di diritto se la condanna concerne reati colposi quando le norme (art.29 e 33 c.p.) richiedono la natura dolosa per l'automatismo: tale vizio può essere impugnato e la Corte può eliminare l'accessorio se necessario
  • Le questioni concernenti statuizioni che si pongono al di fuori dell'accordo di patteggiamento sono comunque impugnabili in Cassazione secondo la disciplina generale (art.606 c.p.p.)
  • Quando la Corte di legittimità può risolvere direttamente la questione senza rinvio (art.620 lett. i) c.p.p.), può annullare senza rinvio la parte viziata della sentenza applicando la correzione necessaria
  • Gli argomenti di proporzionalità e ragionevolezza (art.3 Cost.) hanno efficacia limitata contro norme che impongono accessori obbligatori: la via percorribile è dimostrare l'illegittimità costituzionale o la non applicabilità normativa, non soltanto la presunta eccessività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.