Cassazione Penale, Sentenza n. 8530/2022 del 14/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di applicazione della pena su accordo: il ricorrente censura l'applicazione dell'accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici sostenendo che tale accessorio opera automaticamente solo per reati dolosi (violazione degli artt. 29 e 33 c.p.). Contesta inoltre la sanzione amministrativa della revoca della patente per ragioni di sproporzione e pregiudizio (impossibilità di riottenere la patente per 15 anni), in violazione dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità ex art.3 Cost.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per la parte relativa al resto della sentenza e ha però annullato senza rinvio, limitatamente, l'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ritenendo fondata la censura sugli artt.29 e 33 c.p. (l'interdizione non può conseguire di diritto per reato colposo). Ha invece respinto la censura riguardante la revoca della patente, confermandone l'obbligatorietà ex art.222, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992 n.285 e giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n.88/2019).
Norme richiamate
art.29 c.p.
Limitazione dell'applicabilità automatica di talune pene accessorie per reati colposi; la Corte ha ritenuto che non possa conseguire di diritto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici per un reato colposo
art.33 c.p.
Nella lettura combinata con l'art.29, ha portato alla esclusione dell'interdizione perpetua come pena accessoria di diritto per reati non dolosi
art.589 bis c.p.
Norma sostanziale del reato contestato (lesioni personali stradali gravi o gravissime); la condanna ex art.589 bis è rilevante ai fini delle accessorie applicabili
art.589 ter c.p.
Rinvio nella fattispecie come norma collegata al reato contestato
art.444 c.p.p.
Regola sull'applicazione della pena su accordo: la sentenza di applicazione della pena produce gli effetti della condanna e può concorrere con l'irrogazione delle sanzioni accessorie previste dalla legge
art.606, comma 2, c.p.p.
Disciplina generale del ricorso per cassazione sulle questioni non coperte dall'accordo; la Corte ricorda che le statuizioni fuori dall'accordo sono impugnabili secondo tale norma
art.620, lett. i) c.p.p.
Consente alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio quando possa eliminare direttamente la statuizione impugnata; applicata per sopprimere l'accessorio contestato
art.222, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285
Prevede la sanzione amministrativa della revoca della patente per specifiche condanne; la Corte ha ritenuto tale sanzione obbligatoria e non discrezionale per il caso di specie
Corte Costituzionale, sent. n.88 del 19 febbraio 2019
Giurisprudenza citata a sostegno dell'obbligatorietà della sanzione amministrativa della revoca della patente nei casi previsti dalla normativa vigente
art.3 Cost.
Richiamato dal ricorrente per vizio di ragionevolezza e proporzionalità, ma la Corte ha ritenuto la critica non efficace rispetto alla sanzione amministrativa obbligatoria
Massime di principio
- Le pene accessorie di legge che sono previste come obbligatorie (per es. revoca patente ex art.222 d.lgs. 285/1992) devono essere applicate dal giudice anche nell'ambito di un patteggiamento quando la norma la prevede espressamente, senza margine discrezionale
- L'interdizione dai pubblici uffici non può essere operata di diritto se la condanna concerne reati colposi quando le norme (art.29 e 33 c.p.) richiedono la natura dolosa per l'automatismo: tale vizio può essere impugnato e la Corte può eliminare l'accessorio se necessario
- Le questioni concernenti statuizioni che si pongono al di fuori dell'accordo di patteggiamento sono comunque impugnabili in Cassazione secondo la disciplina generale (art.606 c.p.p.)
- Quando la Corte di legittimità può risolvere direttamente la questione senza rinvio (art.620 lett. i) c.p.p.), può annullare senza rinvio la parte viziata della sentenza applicando la correzione necessaria
- Gli argomenti di proporzionalità e ragionevolezza (art.3 Cost.) hanno efficacia limitata contro norme che impongono accessori obbligatori: la via percorribile è dimostrare l'illegittimità costituzionale o la non applicabilità normativa, non soltanto la presunta eccessività
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8416/2022 del 14/03/2022
- Sentenza penale · 14 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8419/2022 del 14/03/2022
- Sentenza penale · 14 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8422/2022 del 14/03/2022
- Sentenza penale · 14 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8424/2022 del 14/03/2022
- Sentenza penale · 14 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8426/2022 del 14/03/2022
- Sentenza penale · 14 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8427/2022 del 14/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →