Cassazione Penale, Sentenza n. 46220/2022 del 06/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ricorreva avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva annullato l'ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Nola e disposto la liberazione di Marino. Il ricorso deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p., inosservanza delle norme processuali con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il PM sosteneva che il decreto autorizzativo delle intercettazioni (18 gennaio 2020) fosse fondato su elementi idonei a integrare gravi indizi (informative della Guardia di Finanza, indagini dei Carabinieri, informativa n.108/111 del 19/11/2019) e che il Tribunale del riesame non avesse esaminato l'intero compendio indiziario, né tenuto conto delle intercettazioni autorizzate successivamente (8 maggio 2020) come autonome rispetto alle prime.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo proposto dal ricorrente non si confrontasse compiutamente con la motivazione del Tribunale del riesame: il Tribunale aveva motivato l'annullamento dell'ordinanza cautelare non solo sulla presunta congetturale insufficienza dell'informativa a base del primo decreto autorizzativo, ma anche sull'autonomia e lo scollegamento di quegli elementi rispetto ai reati per i quali era stata poi adottata la misura. Poiché la decisione impugnata poggiava su più rationes decidendi autonome, il ricorrente doveva specificamente censurare tutte le ragioni decisive e non ha fatto ciò; per tale difetto di specificità il ricorso è stato respinto. Conseguentemente resta efficace l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva annullato la misura cautelare e disposto la liberazione dell'indagato, salvo diversa pronuncia in sede di merito.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per dedurre inosservanza di norme processuali e vizio della motivazione; la Corte ha valutato il motivo alla luce del requisito di specificità e correlazione tra censure e ragioni della decisione impugnata, ritenendo il motivo generico e non confrontato con tutte le rationes decidendi
art. 266, cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'autorizzazione delle intercettazioni richiedendo la sussistenza di gravi indizi di reato; nel processo la valutazione della sussistenza dei gravi indizi deve tener conto dell'intero compendio indiziario, e le critiche devono confrontarsi con tutti gli elementi che il giudice ha ritenuto rilevanti
art. 271, cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente in tema di inutilizzabilità delle intercettazioni per vizi del provvedimento autorizzatorio; il ricorrente sosteneva che l'inutilizzabilità derivi solo dalla assoluta mancanza di motivazione e non dalla sua incompletezza, ma la Corte ha posto l'accento sulla necessità che la censura sia specifica e riferita a tutte le clausole decisive del provvedimento impugnato
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. con legge n. 176/2020) e successive modificazioni
Normativa richiamata per la disciplina della trattazione scritta del ricorso in Cassazione; la Corte ha proceduto con il rito scritto come previsto dalla normativa d'urgenza e sue proroghe
Massime di principio
- In Cassazione il motivo di ricorso deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata: se la decisione contiene più ragioni autonome, il ricorrente deve censire tutte; altrimenti il ricorso è inammissibile per difetto di specificità
- Le censure generiche o non correlate alle specifiche argomentazioni del giudice di merito sono dichiarate inammissibili: occorre indicare chiaramente in che punto e perché la motivazione sarebbe carente, contraddittoria o manifestamente illogica
- Nelle impugnazioni concernenti l'autorizzazione delle intercettazioni è necessario esaminare e criticare l'intero compendio indiziario utilizzato dal giudice autorizzatore; non è sufficiente limitarsi a contestare un singolo elemento quando il provvedimento si fonda su più fonti
- La distinzione tra assenza assoluta di motivazione e sua insufficienza è rilevante: la prima può comportare inutilizzabilità automatica, mentre la seconda può in alcuni casi essere sanata o richiedere una specifica valutazione giudiziale; tuttavia il ricorrente deve argomentare precisamente su questo punto
- Se sono state autorizzate intercettazioni in momenti diversi, il ricorrente deve distinguere le autorizzazioni e dimostrare l'irrelatività o l'illegittimità di ciascuna, ovvero spiegare perché le successive non sono autonomamente valide
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