Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25943/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti il secondo e il quarto, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione per un nuovo esame, demandando al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale emesso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di un soggetto poi deceduto. Dopo l'interruzione del processo e la riassunzione dell'impugnazione da parte dell'Ufficio, la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto legittimo il classamento e aveva affermato che nessuno degli eredi si fosse costituito in appello, desumendo da ciò che le contestazioni del contribuente non fossero state coltivate. Gli eredi hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: con il primo e il terzo hanno denunciato la violazione del diritto di difesa, del principio del contraddittorio e degli artt. 112 e 132 c.p.c., sostenendo di essersi invece costituiti telematicamente in appello e di avere riproposto le censure già svolte dal dante causa; con il secondo hanno lamentato la violazione dell'art. 34, comma 1, d.lgs. 546/1992 per essere stata la causa decisa senza tener conto della richiesta di discussione orale presentata in base al decreto presidenziale che, per l'emergenza Covid-19, consentiva il rinvio in caso di istanza di trattazione orale; con il quarto hanno dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo, relativo alla comparazione dell'immobile con altri immobili siti in zone molto distanti. La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, ritenendo decisiva l'erronea mancata considerazione della costituzione degli eredi in appello, che aveva portato a considerarli contumaci e a ritenere non esaminate o non riproposte le eccezioni di merito, con conseguente concreto pregiudizio al diritto di difesa; ha ritenuto assorbiti il secondo e il quarto motivo.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    Richiamato a tutela del diritto di difesa, ritenuto vulnerato dall'erronea dichiarazione di contumacia e dalla mancata valutazione della costituzione in appello.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per il principio del giusto processo e del contraddittorio effettivo.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Invocato insieme alle norme processuali civili quale parametro del processo tributario e del contraddittorio.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato in relazione al contraddittorio e al diritto delle parti di interloquire sulla causa.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte rileva la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché le eccezioni già proposte non sono state esaminate sulla base di un erroneo presupposto di contumacia e di mancata riproposizione.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate per il contenuto motivazionale e decisorio della sentenza impugnata.

  • art. 34, comma 1, d.lgs. 546/1992

    Invocato in relazione alla trattazione della causa in camera di consiglio e alla richiesta di discussione orale presentata dalle parti.

Massime di principio

  • L'erronea dichiarazione di contumacia di una parte non determina di per sé nullità della sentenza, ma rileva quando abbia concretamente inciso sull'esercizio del diritto di difesa o sullo svolgimento dell'attività processuale della parte stessa.
  • Nel processo tributario, se la parte risulta effettivamente costituita in appello, il giudice non può considerare incontestate le difese o ritenere non riproposte le eccezioni già formulate nel grado precedente per il solo fatto di una erronea percezione della mancata costituzione.
  • La mancata considerazione di un atto di costituzione ritualmente depositato integra vizio della decisione quando conduce a una preclusione indebita dell'esame del merito e a un concreto pregiudizio difensivo.
  • Quando un motivo di ricorso investe un errore processuale che ha inciso sull'esame delle difese, restano assorbiti i motivi ulteriori che presuppongono comunque la rinnovazione del giudizio di merito.
  • In presenza di un accertato vulnus al contraddittorio o al diritto di difesa, la sentenza va cassata con rinvio al giudice di merito affinché rivaluti la controversia tenendo conto delle difese effettivamente svolte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.