Sentenza n. 236/2026 - Catania, Sezione 4
per l’annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 12 gennaio 2024, con cui la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di -OMISSIS- ha negato l’autorizzazione paesaggistica richiesta dai ricorrenti; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autorizzazione paesaggistica relativo a interventi di regolarizzazione, fondato sull’asserita irregolarità del titolo edilizio originario per mancanza dell’autorizzazione paesaggistica
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto: la violazione del divieto di disapplicazione degli atti amministrativi, poiché la Soprintendenza avrebbe ignorato una precedente autorizzazione paesaggistica in sanatoria del 2017, con la quale era stata accertata la compatibilità paesaggistica dell’edificio realizzato sulla base del titolo comunale del 1968; il difetto di istruttoria, per mancato esame della documentazione attestante la precedente sanatoria; la falsa applicazione dell’art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42/2004, sostenendo che gli interventi non avessero comportato creazione di superfici utili o volumi e fossero quindi suscettibili di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica; la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione del preavviso di rigetto; la contraddittorietà tra la precedente autorizzazione paesaggistica, favorevole all’intero edificio, e il successivo diniego relativo a interventi ritenuti meno impattanti; il difetto di motivazione, per il carattere laconico e stereotipato del diniego e per l’erroneità dei relativi presupposti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per il concorrente e assorbente difetto di istruttoria e violazione delle garanzie partecipative, annullando il diniego. La Soprintendenza aveva fondato l’improcedibilità della richiesta sull’irregolarità del titolo edilizio del 1968, rilasciato dopo l’entrata in vigore del vincolo paesaggistico e senza autorizzazione paesaggistica, ma non aveva considerato il precedente provvedimento del 2017 con cui la stessa amministrazione aveva accertato la compatibilità paesaggistica dell’edificio ai sensi della normativa regionale richiamata nell’atto. È stata inoltre ritenuta illegittima la scelta di prescindere dal preavviso di rigetto sul presupposto che la partecipazione non avrebbe potuto incidere sull’esito: proprio il preavviso avrebbe consentito ai ricorrenti di rappresentare l’esistenza della sanatoria paesaggistica del 2017. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Le amministrazioni resistenti sono state condannate in solido alle spese di lite, liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5 l. n. 2248/1865, all. E
È stato invocato dai ricorrenti quale fondamento del divieto per l’amministrazione di disapplicare un proprio precedente provvedimento; il TAR ha deciso sulla base assorbente del difetto di istruttoria e della violazione delle garanzie partecipative.
art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42/2004
È stato richiamato dai ricorrenti per sostenere l’ammissibilità dell’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica per interventi privi di nuova superficie utile o volumetria; il motivo è stato assorbito.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il preavviso di rigetto deve consentire al destinatario di partecipare effettivamente al procedimento; la sua omissione è illegittima quando l’apporto partecipativo avrebbe potuto incidere sull’esito, come nel caso della rappresentazione della precedente sanatoria paesaggistica.
art. 21-octies l. n. 241/1990
I ricorrenti ne hanno escluso l’applicabilità, sostenendo che l’omissione del preavviso non fosse sanabile; il TAR ha annullato l’atto perché la partecipazione avrebbe potuto incidere concretamente sulla decisione.
art. 11-bis l.r. n. 10/1991
È la disposizione regionale richiamata dalla Soprintendenza per omettere la comunicazione partecipativa; il TAR ha ritenuto illegittima tale omissione nel caso concreto.
art. 13 l.r. n. 7/2019
È stato invocato dai ricorrenti in materia di garanzie partecipative; il relativo motivo è stato assorbito nella decisione fondata sull’omissione del preavviso di rigetto.
art. 25 l. n. 16/2016
È la disposizione indicata nel precedente provvedimento del 2017 quale base dell’accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria dell’edificio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha fondato l’ordine di oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare i ricorrenti.
Massime di principio
- L’amministrazione che esamina una nuova istanza non può omettere di considerare un proprio precedente provvedimento favorevole riguardante il medesimo edificio o il medesimo presupposto amministrativo; il mancato esame dell’atto precedente integra difetto di istruttoria e può determinare l’annullamento del provvedimento successivo.
- Il preavviso di rigetto deve essere comunicato anche nei procedimenti di regolarizzazione o sanatoria paesaggistica quando non ricorra una ragione legale di esclusione della partecipazione.
- L’omissione del preavviso di rigetto non può essere giustificata con il richiamo astratto all’efficienza dell’azione amministrativa o con l’affermazione apodittica che la partecipazione non avrebbe modificato l’esito; l’amministrazione deve dimostrare l’assoluta irrilevanza dell’apporto partecipativo.
- La violazione delle garanzie partecipative è concretamente rilevante quando il privato avrebbe potuto rappresentare all’amministrazione un precedente titolo o provvedimento favorevole non considerato nell’istruttoria.
- Il diniego paesaggistico deve confrontarsi con gli elementi documentali rilevanti e rendere comprensibile l’iter logico seguito; una motivazione fondata su presupposti non verificati e non coordinata con precedenti atti della stessa amministrazione è illegittima.
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