Ordinanza n. 672/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento - del Provvedimento Presidenziale n. 4/23, notificato alla ricorrente a mezzo pec l'8.6.2023 (d'ora in avanti anche solo il “Provvedimento” e/o il “Provvedimento impugnato”) reso ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 3, del Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/cons e s.m.i., con cui il Presidente dell'AGCOM, all'esito del procedimento n. (1919/DDA/AM - DDA/5087 - https://www.webradiobricofer.it/), ha ordinato “alla Società Aruba SpA, in qualità di fornitore di servizi di hosting ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito https://www.webradiobricofer.it/, da realizzarsi entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento” - nonché di ogni altro atto, connesso e/o consequenziale di cui allo stato si ignora l'esistenza. NONCHÉ AI SENSI DELL'ART. 116, COMMA II, C.P.A., PER L'ANNULLAMENTO della nota del 12.7.2023 prot.n. 0186506 nella parte in cui AGCOM ha implicitamente negato alla ricorrente l'accesso a parte della documentazione richiesta con l'istanza di accesso agli atti del 16.6.2023; E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO dell'illegittimità del silenzio/rifiuto serbato da AGCOM relativamente alla parte di documentazione non esibita e non comunicata con la nota del 12.7.2023 con declaratoria del diritto dell'odierna ricorrente a prendere visione ed acquisire copia di tutta la documentazione relativa ai documenti richiesti e non ancora esibiti con la sopra citata Istanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento Presidenziale AGCOM n. 4/23, con cui è stata ordinata al fornitore di hosting la disabilitazione dell'accesso a un sito web, nonché diniego parziale di accesso alla documentazione del procedimento
Esito
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato il provvedimento presidenziale adottato da AGCOM ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, con il quale è stata ordinata al fornitore di servizi di hosting la disabilitazione dell'accesso al sito web indicato nel provvedimento. Ha inoltre proposto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., domanda di annullamento del diniego implicito o parziale opposto da AGCOM a un'istanza di accesso agli atti e di accertamento del diritto a ottenere copia della documentazione non esibita. Nel corso del giudizio, AGCOM ha chiesto di essere autorizzata a depositare, su idoneo supporto informatico, i file audio e video relativi all'Allegato 009, già prodotto in formato PDF.
La decisione
Il TAR non ha definito le domande di annullamento e di accesso. Ritenendo che l'acquisizione dei file audio e video fosse utile per una completa cognizione della vicenda e ai fini della decisione, ha disposto un incombente istruttorio ai sensi degli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a. Ha autorizzato AGCOM a depositare in Segreteria un DVD contenente i file entro tre giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza e ha incaricato la Segreteria di riversarne il contenuto nel fascicolo informatico, rendendolo disponibile al Collegio e alle parti. Il giudizio è quindi rimasto pendente in attesa dell'adempimento istruttorio.
Norme richiamate
art. 8, commi 2 e 3, delibera AGCOM n. 680/13/CONS
Richiamato quale base regolamentare del provvedimento presidenziale di disabilitazione dell'accesso al sito.
art. 16 d.lgs. 70/2003
Richiamato in relazione alla qualifica del fornitore di servizi di hosting destinatario dell'ordine di disabilitazione.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale disciplina processuale della domanda relativa all'accesso ai documenti amministrativi.
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato dal TAR tra le disposizioni processuali poste a fondamento dell'attività istruttoria.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale base processuale per disporre l'acquisizione dei file audio e video utili alla decisione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo il giudice può disporre l'acquisizione di documenti o supporti informatici contenenti file audio e video quando tale acquisizione sia utile a una completa cognizione dei fatti controversi e ai fini della decisione.
- Quando un documento già depositato in formato non idoneo a rappresentarne integralmente il contenuto comprende file audio o video, il giudice può autorizzarne il deposito su idoneo supporto informatico e ordinarne l'inserimento nel fascicolo informatico a disposizione del Collegio e delle parti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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