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Sentenza

Sentenza n. 2279/2026 - Catania, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento prot. n° 15929/22, notificato all'odierno ricorrente il 15.12.2022, a firma del P.O. Geom. -OMISSIS-, con cui è stata disposta la riattivazione dei provvedimenti repressivi (art.7 – L.n.47 del 28.02.85, recepita con modifiche dalla L.R. n°37 del 10.08.85 – artt.1 e segg.), ditta -OMISSIS- (Prat. ill. 75/06).

Giustizia amministrativa202300341

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atto di accertamento dell'inottemperanza a un'ordinanza di demolizione, con riserva di adottare gli ulteriori provvedimenti sanzionatori

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'atto con cui il Comune ha dato atto dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione del 2006 e ha comunicato la riattivazione del relativo procedimento sanzionatorio. L'immobile era stato interessato da due istanze di condono edilizio, entrambe respinte; il rigetto e la successiva ordinanza di demolizione erano stati impugnati e il ricorso era stato respinto dal TAR, con appello pendente davanti al CGARS. Il primo motivo deduceva contraddittorietà, carenza di motivazione, violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che il precedente differimento dell'esecuzione dell'ordinanza durante il giudizio avesse determinato un suo asserito annullamento implicito e che fosse illegittimo riattivare il procedimento mentre era pendente l'appello. Il secondo motivo deduceva violazione dei principi del giusto procedimento e difetto di partecipazione, poiché l'accertamento dell'inottemperanza era intervenuto a distanza di sedici anni dall'ordine di demolizione senza un nuovo procedimento partecipato; veniva inoltre invocato il pregiudizio derivante dall'utilizzo dell'immobile quale prima abitazione da parte del figlio del ricorrente.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di autonoma lesività dell'atto impugnato. L'atto si limitava ad accertare l'inottemperanza all'ordine di demolizione e a riservare l'adozione dei successivi provvedimenti sanzionatori, senza disporre l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale né individuare l'area di sedime o l'ulteriore area necessaria ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.P.R. 380/2001. Esso ha quindi natura dichiarativa ed endoprocedimentale e non è autonomamente impugnabile, salvo la deduzione di vizi propri nei casi in cui sia impugnato anche l'ordine di demolizione. Il TAR ha comunque esaminato il merito, ritenendolo infondato. La pendenza dell'appello non sospende automaticamente gli effetti dell'ordinanza di demolizione né della sentenza di primo grado; in assenza di una specifica misura cautelare, la sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 33, comma 2, c.p.a. Il precedente differimento dell'azione amministrativa non ha prodotto alcun annullamento implicito dell'ordinanza, e il Comune poteva riavviare il procedimento nelle more dell'appello. Quanto alla partecipazione, i provvedimenti repressivi edilizi sono atti vincolati e doverosi, fondati sull'accertamento tecnico dell'abuso, sicché non richiedono una nuova valutazione dell'interesse pubblico, una comparazione con gli interessi privati o un nuovo avvio partecipato. Il decorso del tempo e l'inerzia amministrativa non rendono legittimo l'abuso né generano un affidamento tutelabile. Il diritto all'abitazione non prevale automaticamente sull'interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistico-edilizia e non rende illegittima la demolizione; per la natura vincolata della sanzione non è configurabile, nel caso esaminato, una violazione del principio di proporzionalità. Il Comune non si è costituito e non sono state liquidate spese.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001

    L'atto di accertamento dell'inottemperanza, privo dell'individuazione dell'area di sedime e dell'ulteriore area necessaria, conserva natura endoprocedimentale e non determina autonomamente l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale.

  • art. 33, comma 2, c.p.a.

    Le sentenze di primo grado sono immediatamente esecutive anche se appellate, salvo che ne siano stati sospesi gli effetti con apposita misura cautelare.

  • art. 7 l. 47/1985

    Richiamato quale base normativa del procedimento repressivo edilizio oggetto di riattivazione.

  • art. 8 CEDU

    Il diritto al rispetto della vita privata e familiare e dell'abitazione non impedisce l'ordine di demolizione di un abuso edilizio, quando prevale l'interesse collettivo al ripristino della legalità urbanistica.

Massime di principio

  • L'atto con cui l'amministrazione accerta l'inottemperanza a un ordine di demolizione ha, di regola, natura meramente dichiarativa ed endoprocedimentale e non è autonomamente impugnabile per carenza di autonoma lesività, quando non dispone anche l'acquisizione gratuita né individua le aree oggetto dell'acquisizione; può essere contestato, in presenza dell'impugnazione dell'ordine presupposto, esclusivamente per vizi propri.
  • La pendenza di un giudizio amministrativo non sospende automaticamente gli effetti dell'atto impugnato né della sentenza di primo grado; in assenza di una specifica misura cautelare, la sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva e l'amministrazione può dare seguito agli atti consequenziali.
  • Il precedente differimento dell'esecuzione di un ordine di demolizione durante il giudizio non determina un annullamento implicito dell'ordine stesso e non impedisce all'amministrazione di riattivare il procedimento sanzionatorio nelle more dell'appello, se l'ordine e la sentenza che ne ha accertato la legittimità non sono stati sospesi.
  • I provvedimenti repressivi degli abusi edilizi sono atti vincolati e doverosi, fondati sull'accertamento tecnico dell'abuso; pertanto, non richiedono una rinnovata comparazione tra interesse pubblico e interessi privati, una motivazione rafforzata sull'attualità dell'interesse alla demolizione o un nuovo avvio partecipato del procedimento.
  • Il decorso del tempo e l'inerzia dell'amministrazione non legittimano un'edificazione abusiva e non fanno sorgere un affidamento tutelabile alla conservazione della situazione illecita; il diritto all'abitazione non ha carattere assoluto e può soccombere rispetto all'interesse collettivo al ripristino della legalità urbanistico-edilizia.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiEfficacia ed esecutorietàLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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