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Sentenza

Sentenza n. 932/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 26.2.2025, n. 74, passata in giudicato, della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 14.2.2025, n. 202, passata in giudicato, e della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 18.10.2025, n. 963, passata in giudicato, con riferimento alle spese di lite;

Giustizia amministrativa202600370

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, quanto alle spese di lite, di tre sentenze passate in giudicato del Tribunale di Genova

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (avvocato antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in proprio, quale difensore titolare di credito antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c., per ottenere l’esecuzione delle statuizioni sulle spese di lite contenute in tre sentenze del Tribunale di Genova, passate in giudicato. Tali sentenze avevano condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla rifusione delle spese, con distrazione in favore del procuratore antistatario, nell’ambito di controversie relative al riconoscimento della carta del docente. Nelle more del giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione ha pagato quanto dovuto. Il ricorrente ha quindi chiesto la condanna del Ministero alle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la pretesa sostanziale del ricorrente è stata integralmente soddisfatta dal pagamento intervenuto nelle more. Ha tuttavia posto le spese del giudizio a carico del Ministero, ritenuto virtualmente soccombente, considerando la natura e il carattere seriale della controversia e l’assimilazione del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive. Le spese sono state liquidate forfettariamente in € 500,00, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato. Non è stata disposta la distrazione delle spese, poiché il ricorrente ha agito in proprio.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale azionata risulta integralmente soddisfatta.

  • art. 93 c.p.c.

    Il difensore può essere titolare del credito relativo alle spese di lite distratte in suo favore, agendo in proprio per ottenerne il pagamento.

Massime di principio

  • Quando, nelle more di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione adempie integralmente all’obbligo risultante dal giudicato, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale non esclude la decisione sulle spese di lite, che possono essere poste a carico dell’amministrazione sulla base della soccombenza virtuale.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme dovute in forza di un giudicato, la liquidazione delle spese può tenere conto dell’assimilazione del rito alle procedure esecutive e della natura seriale della controversia.
  • La distrazione delle spese in favore del difensore non deve essere disposta quando il difensore abbia agito personalmente e non risulti un distinto rappresentato processuale cui riferire la distrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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