Sentenza n. 11303/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari, del provvedimento di diniego di visto d'ingresso per lavoro autonomo Prot. 73274/25, notificato dal Consolato Generale d'Italia a Londra in data 15.9.2025 con cui è stata respinta l'istanza presentata dal ricorrente; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa, per quanto di ragione, la comunicazione del 18.7.2025 con cui venivano richiesti documenti integrativi non pertinenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d'ingresso per lavoro autonomo, con riqualificazione del rapporto come lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per lavoro autonomo, deducendo di avere stipulato con una società italiana un contratto di prestazione d'opera professionale per svolgere l'attività di pilota istruttore. Ha contestato la riqualificazione del rapporto operata dal Consolato, secondo cui avrebbe dovuto richiedere un visto per lavoro subordinato, deducendo violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e dell'art. 26 d.lgs. 286/1998, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Ha inoltre dedotto la violazione della direttiva 2005/36/CE, del d.lgs. 206/2007 e della l. 4/2013, nonché contraddittorietà, manifesta illogicità, sviamento, violazione dei principi di proporzionalità e legittimo affidamento. L'amministrazione ha eccepito l'irregolarità della procura e l'infondatezza del ricorso. Il ricorrente ha sostenuto che il contratto prevedeva una prestazione professionale consistente in attività didattica, lezioni teoriche ed esami, da svolgere con autonomia organizzativa e tecnica, pur in coordinamento con la programmazione aziendale.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione relativa alla procura, ritenendo provato che il ricorrente l'avesse sottoscritta in Italia durante un precedente ingresso e rilevando che tale circostanza non era stata specificamente contestata. Nel merito ha accolto i primi due motivi, ritenendo illegittima la riqualificazione del rapporto come subordinato. Il contratto delineava una prestazione d'opera professionale e l'amministrazione non aveva analizzato adeguatamente gli indici tipici della subordinazione, quali vincolo di orario, potere direttivo, controllo e disciplina, nonché stabile inserimento nell'organizzazione aziendale. La prestazione risultava riconducibile al lavoro autonomo, eventualmente nella forma attenuata della parasubordinazione, non essendo sufficiente la mera presenza di elementi di coordinamento con la programmazione aziendale. Il diniego è stato quindi annullato per carenza di istruttoria e motivazione, con obbligo dell'amministrazione di rinnovare l'esercizio del potere, mantenendo i residui spazi di valutazione. Il terzo motivo è stato respinto: la protocollazione dell'istanza e la precedente richiesta istruttoria non erano idonee a fondare un affidamento giuridicamente rilevante, che si consolida soltanto con il provvedimento finale. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse attuale, poiché l'amministrazione non aveva adottato alcuna statuizione, espressa o implicita, sulla qualificazione della professione ai sensi della l. 4/2013. Il MAECI è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rifusione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento amministrativo deve esplicitare le ragioni della riqualificazione del rapporto e gli elementi istruttori posti a fondamento del diniego.
art. 26 d.lgs. 286/1998
La valutazione della richiesta di visto per lavoro autonomo deve essere coerente con la reale natura dell'attività lavorativa e con una corretta qualificazione del rapporto.
art. 2 d.lgs. 81/2015
prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente
La riqualificazione automatica della collaborazione in lavoro subordinato richiede l'accertamento concreto delle condizioni previste dalla norma e degli indici di subordinazione; in mancanza, la prestazione resta nell'area del lavoro autonomo, eventualmente parasubordinato.
l. 4/2013
La questione della qualificabilità della professione ai sensi della legge non può essere esaminata in assenza di una specifica statuizione dell'amministrazione e di un interesse concreto e attuale alla pronuncia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Il diniego di visto per lavoro autonomo fondato sulla riqualificazione del rapporto come lavoro subordinato è illegittimo se l'amministrazione non esamina concretamente il contratto e non individua gli specifici indici di subordinazione, quali vincolo di orario, potere direttivo, controllo e disciplina e stabile inserimento nell'organizzazione aziendale.
- La previsione nel contratto di attività coordinate con la programmazione aziendale non è, da sola, sufficiente a dimostrare la subordinazione, quando il professionista conserva autonomia organizzativa e tecnica e assume l'obbligo di fornire un risultato professionale.
- La riqualificazione di una collaborazione in rapporto subordinato richiede un accertamento concreto delle condizioni previste dall'art. 2 d.lgs. 81/2015; in assenza di prestazioni organizzate dal committente secondo modalità riconducibili alla subordinazione, il rapporto può restare nell'area del lavoro autonomo o della parasubordinazione.
- La protocollazione di un'istanza e la richiesta di documentazione integrativa non determinano, di per sé, un legittimo affidamento sulla futura adozione di un provvedimento favorevole; l'affidamento giuridicamente rilevante presuppone il consolidamento della decisione amministrativa nel provvedimento finale.
- È inammissibile, per carenza di interesse concreto e attuale, la censura diretta a ottenere una pronuncia su una qualificazione professionale mai espressamente o implicitamente effettuata dall'amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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