Cassazione Civile, Ordinanza n. 36191/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il professionista, avvocato, aveva svolto l'attività negli anni dal 1998 al 2009, secondo la propria allegazione, senza autonoma organizzazione: operava da solo, senza segretaria né collaboratori, in una stanza della propria abitazione, con dotazione informatica di base e con uso promiscuo di un'autovettura utilitaria di modico valore. Sulla base di tali circostanze aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata, impugnando il silenzio-rifiuto dell'Ufficio. I giudici di merito avevano respinto la domanda. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., lamentando: ammissione all'udienza di un funzionario dell'Ufficio senza verifica dei poteri; mancata espunzione di scritti difensivi dell'Ufficio tardivamente costituito; mutamento della qualificazione giuridica operato dal giudice d'appello in assenza di specifica censura. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446/1997, censurando la ritenuta sussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione e la motivazione con cui i giudici di merito avevano valorizzato il peso dei costi sostenuti, senza considerare adeguatamente l'assetto minimo dell'attività e i valori assoluti delle spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo solo in parte infondato e in parte inammissibile: infondato quanto alla presunta necessità di verificare i poteri del funzionario dell'Agenzia, poiché il funzionario è presunto legittimato a rappresentare l'Ufficio nei rapporti esterni; inammissibile nella parte in cui introduceva questioni non adeguatamente localizzate negli atti di merito. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, in tema di IRAP, l'attività di lavoro autonomo è esclusa dall'imposta solo se non autonomamente organizzata e che il requisito ricorre quando il professionista sia responsabile dell'organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure lavoro altrui in modo non occasionale. La sentenza di merito è stata cassata e il giudizio rinviato alla Corte di giustizia tributaria per il Lazio in diversa composizione, per nuovo esame alla luce di tali principi e dei fatti specifici, che secondo la Corte non risultavano coerenti con la conclusione sull'autonoma organizzazione.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
La Corte distingue tra censure processuali e censure di violazione di legge; rileva inoltre che non è dedotto un vizio di omesso esame di fatto ma un errore di sussunzione giuridica.
artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c.
Richiamati come norme asseritamente violate nel primo motivo; la censura è stata respinta quanto alla verifica dei poteri del funzionario e dichiarata inammissibile per il resto per difetto di specifica localizzazione degli atti.
art. 348-ter c.p.c.
Richiamato dall'Agenzia nell'eccezione di inammissibilità; la Corte osserva che il ricorso non lamenta omesso esame di un fatto, ma errata sussunzione giuridica, dunque la doglianza non è preclusa da tale norma nei termini prospettati.
artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446/1997
Interpretati nel senso che l'IRAP colpisce il lavoro autonomo solo se svolto con autonoma organizzazione; il requisito ricorre se il professionista è responsabile dell'organizzazione e impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o lavoro altrui non occasionale.
art. 49, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato quale riferimento normativo dell'attività di lavoro autonomo ai fini dell'applicazione dell'IRAP.
Massime di principio
- In materia di IRAP, il presupposto dell'autonoma organizzazione va escluso quando il professionista svolga l'attività in forma personale e con dotazioni strumentali minime, senza dipendenti o collaboratori stabili e senza mezzi eccedenti il minimo indispensabile.
- Il giudizio sulla sussistenza dell'autonoma organizzazione è affidato al giudice di merito, ma la motivazione è sindacabile in cassazione quando non consideri in modo coerente i dati fattuali rilevanti o fondi la decisione su indici non decisivi, trascurando l'entità concreta delle spese e dei beni impiegati.
- Nel giudizio tributario, la presenza in udienza di un funzionario dell'Amministrazione finanziaria è assistita da una presunzione di legittimazione nei rapporti esterni, senza necessità di specifica prova dei poteri rappresentativi, salvo diverse risultanze processuali.
- Le censure di legittimità che introducono questioni non specificamente localizzate negli atti di merito o non dimostrate come già dedotte nei gradi precedenti sono inammissibili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36111/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36112/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36113/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36114/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36115/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36117/2023 del 28/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →