Cassazione Penale, Ordinanza n. 05929/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato all'esito di giudizio abbreviato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio di lieve entità, ha proposto un unico motivo di ricorso denunciando vizio di motivazione. In particolare ha censurato la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, sostenendo in sostanza che il giudice di merito non avrebbe correttamente valutato i presupposti per concederla. La Corte di cassazione ha però rilevato che le doglianze erano meramente fattuali, già esaminate e disattese dai giudici di merito, e tendevano in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio senza individuare specifici travisamenti delle emergenze processuali.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse volto a una non consentita rilettura del fatto e delle prove, priva di specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata. Ha inoltre evidenziato che il diniego della sospensione condizionale era stato motivato in modo puntuale sulla base dei precedenti specifici e recenti dell'imputato, nonché della presenza di carichi pendenti per reati analoghi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in ragione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Fattispecie di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio di lieve entità, per la quale l'imputato risultava già condannato.
sospensione condizionale della pena
Beneficio non concedibile, secondo la sentenza impugnata, in ragione dei precedenti specifici e recenti dell'imputato e dei carichi pendenti per reati analoghi.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze di fatto già esaminate e disattese dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o una lettura alternativa delle emergenze processuali, salvo che sia dedotto uno specifico travisamento del materiale probatorio.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena è adeguatamente motivato quando il giudice valorizzi precedenti specifici e recenti dell'imputato e l'esistenza di carichi pendenti per reati analoghi.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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