Ordinanza n. 50/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento del Prefetto di Piacenza di revoca del nulla osta per motivi di lavoro subordinato relativo alla pratica recante codice -OMISSIS-; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 30 gennaio 2026: del provvedimento di revoca del nulla osta per motivi di lavoro subordinato relativo alla pratica recante codice -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di Piacenza in data -OMISSIS- in adempimento dell’ordinanza cautelare n. 154/2025 emessa dal TAR di Parma il 9.10.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato, oggetto anche di un provvedimento di riesame adottato in adempimento di una precedente ordinanza cautelare
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, la revoca del nulla osta per motivi di lavoro subordinato relativa alla propria pratica e, con motivi aggiunti, il successivo provvedimento di revoca adottato dalla Prefettura di Piacenza in esecuzione di una precedente ordinanza cautelare. Nella fase cautelare il ricorrente ha chiesto la sospensione dell'efficacia degli atti. Il giudice ha esaminato sommariamente la fondatezza dei motivi aggiunti, rilevando che la società datrice di lavoro era priva delle prescritte condizioni reddituali. È stato inoltre considerato che il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere rilasciato soltanto quando un precedente rapporto di lavoro sia stato correttamente instaurato e sia cessato per causa non imputabile al lavoratore; la mancata sottoscrizione del contratto di lavoro impedisce di ritenere integrato tale presupposto e comporta la revoca del nulla osta.
La decisione
Il TAR ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris quanto all'istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti, poiché dal riesame effettuato dalla Prefettura emergeva chiaramente l'assenza delle condizioni reddituali richieste in capo alla società datrice di lavoro. Ha inoltre affermato che la mancata sottoscrizione del contratto di lavoro non costituisce l'interruzione di un rapporto di lavoro previamente e correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore; pertanto, non consente il rilascio di un permesso per attesa occupazione e giustifica la revoca del nulla osta. L'istanza cautelare è stata rigettata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base della sommaria delibazione cautelare il TAR ha escluso il fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, quale presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l'interruzione di un rapporto di lavoro previamente e correttamente instaurato e cessato per una causa non imputabile al lavoratore.
- La mancata sottoscrizione del contratto di lavoro impedisce di configurare l'interruzione di un rapporto di lavoro rilevante ai fini del permesso per attesa occupazione e comporta la revoca del nulla osta al lavoro subordinato.
- L'assenza delle prescritte condizioni reddituali in capo alla società datrice di lavoro costituisce, in sede di riesame, ragione idonea a escludere il fumus boni iuris della domanda cautelare proposta contro la revoca del nulla osta.
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