Cassazione Penale, Ordinanza n. 07025/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino. Dal testo emerge che la censura riguardava la determinazione della pena, contestando la valutazione di merito sul ruolo secondario attribuito al ricorrente nella vicenda e la conseguente modesta distanza dai minimi edittali. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali doglianze non scalfissero la motivazione resa in appello, giudicata lineare, puntuale e coerente, e quindi non idonea a fondare un controllo di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non mettessero in crisi il giudizio di merito sulla pena, poiché la motivazione dei giudici di merito era complessivamente congrua e il lieve scostamento dai minimi edittali risultava adeguatamente giustificato. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni economiche previste dalla norma, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le censure in cassazione sulla determinazione della pena devono incidere realmente sulla tenuta logica e giuridica della motivazione di merito; non è sufficiente lamentare in modo generico un ruolo secondario o uno scostamento contenuto dai minimi edittali.
- Una motivazione di merito sulla pena, se lineare, puntuale e coerente con il fatto accertato, è insindacabile in sede di legittimità quando la critica del ricorrente si risolva in una mera rivalutazione del merito.
- Lo scostamento modesto dai minimi edittali non integra di per sé vizio censurabile, se il giudice di merito ha spiegato in modo adeguato le ragioni della scelta sanzionatoria.
- All'inammissibilità del ricorso per cassazione conseguono le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., incluse le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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