Cassazione Penale, Sentenza n. 37666/2025 del 18/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Catania che, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha applicato la disciplina della continuazione tra due sentenze irrevocabili a suo carico (condanna per associazione mafiosa e condanna per estorsione aggravata). Ha dedotto: (1) erronea applicazione della legge con riferimento all'aumento per la continuazione, sostenendo che tale aumento ha determinato una rimodulazione in peius del trattamento sanzionatorio rispetto al giudicato e rispetto a pene applicate ad altri coimputati; (2) mancata e insufficiente motivazione dell'aumento di pena operato per la continuazione, senza illustrare i criteri adottati per i singoli reati-satellite.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che: (a) il limite imposto dall'art. 671, comma 2, c.p.p. (la pena complessiva non può eccedere la somma delle pene inflitte con le singole sentenze) non è stato violato, poiché l'aumento applicato in sede esecutiva risultava inferiore alla pena inflitta in sede di cognizione per i reati oggetto della seconda sentenza; (b) il confronto con la posizione di altri imputati non prova la sovrapponibilità delle posizioni e non vincola il giudice dell'esecuzione, che conserva autonomia valutativa; (c) la motivazione dell'ordinanza impugnata è adeguata, avendo la Corte d'appello richiamato la gravità oggettiva dei fatti, la protrazione temporale delle condotte, l'uso del metodo mafioso e il rilevante danno patrimoniale come parametri ai sensi dell'art. 133 c.p. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
la pena complessiva non può eccedere la somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o decreto di condanna
limite formale all'aumento complessivo in sede esecutiva per la continuazione tra sentenze irrevocabili; il giudice dell'esecuzione non può portare la pena complessiva oltre la somma delle singole pene
art. 597, comma 3, c.p.p.
richiamata per chiarire la differenza rispetto al divieto di 'reformatio in peius' in sede di impugnazione: tale divieto non vincola direttamente il giudice dell'esecuzione nella disciplina della continuazione tra pene già irrevocabili
art. 81 c.p.
richiamata in relazione al calcolo degli aumenti e alla disciplina della continuazione/concorrente tra più reati, come riferimento ai criteri di quantificazione del trattamento sanzionatorio
art. 133 c.p.
parametri da rispettare nella determinazione della pena (gravità del fatto, personalità del reo, attenuanti/agravanti, ecc.); la Corte ha ritenuto la motivazione congrua richiamando tali parametri per giustificare l'aumento
art. 616 c.p.p.
norma che consente la condanna alle spese processuali del ricorrente per ricorso infondato; applicata alla luce del rigetto del ricorso
art. 187 disp. att. c.p.p.
menzionata nella requisitoria come parte delle regole procedurali rispettate in materia esecutiva e di continuità con le norme sostanziali
art. 416-bis c.p.
norma sostanziale relativa all'associazione mafiosa e all'aggravazione del reato; richiamata nel quadro fattuale delle condanne oggetto della continuazione
Massime di principio
- In sede di esecuzione il giudice può applicare la continuazione tra reati già definiti, ma è vincolato dal limite di cui all'art. 671 c.p.p.: la pena complessiva non può superare la somma delle pene inflitte con le singole sentenze
- Il confronto con le pene o valutazioni adottate per altri imputati non produce automaticamente un principio di favore: occorre dimostrare la completa sovrapponibilità delle posizioni personali e della responsabilità, altrimenti il giudice dell'esecuzione mantiene autonomia valutativa
- La motivazione del giudice dell'esecuzione può essere congrua anche se sintetica purché indichi i criteri di valutazione (es. gravità oggettiva, durata, metodo mafioso, danno arrecato) rendendo possibile il controllo giurisdizionale ex art. 133 c.p.
- Doglianze generiche sulla mancanza di motivazione sono normalmente insufficienti: il ricorrente deve indicare specifici profili di illogicità o omissione per vincere il sindacato di legittimità
- L'applicazione della continuazione può comportare un aumento della pena rispetto a singole sentenze, purché rispettato il limite complessivo previsto dalla legge e adeguatamente motivato dal giudice dell'esecuzione
- Il ricorso infondato in materia esecutiva può comportare la condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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