Sentenza n. 1715/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento della Prefettura di Torino, prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- nonché ogni atto o documento prodromico;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, confermato in sede di ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (ministero e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, adottato in ragione di una condanna penale definitiva e dell'insufficienza reddituale, nonché il successivo rigetto del ricorso gerarchico da parte della Prefettura. Ha dedotto eccesso di potere, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe applicato un automatismo, senza valutare concretamente la sua posizione personale, il percorso di reinserimento sociale dopo l'espiazione della pena, la situazione lavorativa e i legami familiari e sociali sul territorio nazionale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato anzitutto che il diniego era plurimotivato, essendo fondato sia sulla condanna penale sia sull'insufficienza reddituale, mentre il rigetto gerarchico richiamava la pericolosità sociale. Quanto alla condanna, il Collegio ha ritenuto applicabile l'art. 4, comma 3, e l'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, poiché il ricorrente era stato condannato in via definitiva a tre anni e due mesi di reclusione e a una multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. Per i reati direttamente ostativi, la valutazione di pericolosità sociale è compiuta a monte dal legislatore e il diniego non può essere superato né dal tempo trascorso dalla condanna né dall'occupazione regolare; fanno eccezione i vincoli familiari qualificati, ove adeguatamente allegati e provati, che impongano un bilanciamento con l'interesse alla sicurezza pubblica. Nel caso concreto il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di tali vincoli: il certificato anagrafico attestava soltanto la convivenza con una donna e due minori, senza chiarire i rapporti familiari, senza certificato di matrimonio e senza prova della paternità dei minori. Il giudice ha quindi ritenuto immune da vizi logici la valutazione amministrativa, che aveva privilegiato l'ordine pubblico anche in considerazione dello scarso livello di integrazione dimostrato. Ha inoltre affermato che, negli atti plurimotivati, è sufficiente che una sola ragione autonoma resti valida per sostenere il dispositivo, con conseguente perdita di interesse all'esame delle censure contro le ulteriori motivazioni. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione della costituzione dell'Amministrazione mediante una comparsa di mera forma.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato
La disposizione consente il diniego o il mancato rinnovo quando vengono meno i requisiti per il soggiorno e impone, nei casi di ricongiungimento o di familiari ricongiunti, la considerazione dei vincoli familiari e dei legami con il Paese d'origine e, per lo straniero già presente, della durata del soggiorno in Italia.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
Non è ammesso in Italia lo straniero ... che risulti condannato ... per reati inerenti gli stupefacenti
La condanna per un reato direttamente ostativo comporta una valutazione legislativa anticipata della pericolosità sociale e determina, di regola, la preclusione al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
È la disposizione incriminatrice per la quale il ricorrente risultava condannato in via definitiva; la condanna è stata ritenuta ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il diniego o mancato rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro nei confronti dello straniero condannato per un reato direttamente ostativo ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 non è superabile, di regola, né per il mero decorso del tempo dalla condanna né per la disponibilità di un'occupazione regolare, poiché la valutazione di pericolosità sociale è stata anticipata dal legislatore.
- L'automatismo ostativo derivante dalla condanna per un reato previsto dall'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998 può essere derogato quando siano allegati e provati vincoli familiari qualificati tali da imporre una comparazione tra l'interesse alla sicurezza pubblica e la tutela dell'unità familiare; la mera convivenza anagrafica, non accompagnata dalla prova dei rapporti familiari, non è sufficiente.
- Nel giudizio contro un provvedimento plurimotivato, l'accertamento della validità e dell'autonomia di una sola delle ragioni poste a fondamento dell'atto è sufficiente a sostenerne il dispositivo; le censure relative alle ulteriori motivazioni diventano improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse o comunque inammissibili per difetto di interesse all'esame.
- Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, l'interessato che invochi la necessità di un bilanciamento tra sicurezza pubblica e legami familiari deve allegare e dimostrare concretamente l'esistenza e la qualificazione dei rapporti familiari rilevanti.
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