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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28019/2024 del 30/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (convenuto)

La controversia

Nel giudizio originario una persona aveva convenuto davanti al Tribunale più soggetti, tra cui un'altra persona indicata nelle appendici di polizze fideiussorie, una compagnia assicuratrice e altri coobbligati apparenti, chiedendo l'accertamento dell'inesistenza o nullità delle obbligazioni garantite, perché la sua firma sulle appendici risultava falsa o comunque non riferibile a lei. Il Tribunale aveva accertato, sulla base di perizia grafologica, la mancata sottoscrizione da parte dell'attrice originaria e aveva rigettato le altre domande, disponendo sulle spese con compensazioni solo parziali. In appello la Corte territoriale aveva confermato la decisione e condannato la ricorrente a rifondere le spese alla controparte. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con un primo motivo, nullità della sentenza per motivazione solo apparente e violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che la Corte d'appello si era limitata a parafrasare il primo giudice senza esaminare criticamente i motivi di gravame. Con un secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e di norme CEDU, sostenendo che la Corte d'appello aveva errato nel regolare le spese, perché queste avrebbero dovuto gravare sulla parte attrice che aveva promosso la lite e/o sulla compagnia assicuratrice, anche in solido, in applicazione del principio di soccombenza e causalità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che la disciplina delle spese fosse stata applicata in modo non conforme ai principi di soccombenza e causalità. Ha affermato che, ai fini dell'art. 91 c.p.c., non rileva l'interesse ad agire richiamato dalla Corte d'appello, ma la soccombenza, intesa come mancato accoglimento, totale o parziale, delle domande proposte, anche per ragioni processuali. Ha quindi osservato che era stata la parte attrice e la compagnia assicuratrice, attraverso le rispettive condotte processuali, a provocare la necessità del giudizio e le spese sostenute dalla ricorrente. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di nullità per motivazione apparente o mancante della sentenza

  • art. 24 Cost.

    invocato dalla ricorrente a sostegno della censura di nullità della motivazione

  • art. 111, comma 6, Cost.

    invocato dalla ricorrente a sostegno del dovere di motivazione dei provvedimenti

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come vizio dedotto per la nullità della sentenza

  • art. 91 c.p.c.

    la Corte ribadisce che le spese seguono la soccombenza e che ai fini della condanna non rileva l'interesse ad agire ma l'esito sfavorevole della lite

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato unitamente all'art. 91 c.p.c. come norma sulla regolazione delle spese di lite

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come vizio dedotto per la violazione di legge in tema di spese processuali

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in adunanza camerale

Massime di principio

  • In tema di spese processuali, la soccombenza opera come applicazione del principio di causalità: deve sopportare le spese la parte che, con il proprio comportamento processuale o sostanziale, ha provocato la necessità del processo.
  • Ai fini dell'art. 91 c.p.c. non è decisivo l'"interesse" ad agire o a evocare in giudizio un soggetto, ma la circostanza che le domande di quella parte non siano state accolte, anche per ragioni diverse dal merito.
  • La parte ingiustificatamente evocata in giudizio, anche se non destinataria di una specifica domanda, ha diritto al rimborso delle spese sostenute per costituirsi e difendersi, se la sua chiamata in causa è risultata non necessaria.
  • Quando la sentenza d'appello regola le spese in contrasto con i criteri di soccombenza e causalità, la decisione è cassabile sul punto con rinvio al giudice di merito per la nuova statuizione sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteFideiussione
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaGiudicato

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