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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17140/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza d'appello che l'ha condannata per bancarotta impropria come amministratore unico della Electric Service s.r.l., contestando: 1) la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo, sostenendo che il mancato pagamento delle imposte derivò da circostanze contingenti (crediti non riscossi, priorità ai lavoratori) e non da una scelta volta al dissesto; 2) l'applicazione della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, deducendo l'assenza di un comportamento causale che avesse diminuito la massa attiva; 3) la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, lamentando che la Corte territoriale non ha risposto al relativo motivo di appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla sussistenza del dolo, sulla valutazione della circostanza aggravante e ha dichiarato inammissibile l'ultimo motivo relativo all'interdizione, poiché quest'ultima è automaticamente prevista dall'art. 29 c.p. per una reclusione non inferiore a tre anni. Ha confermato la motivazione dei giudici di merito circa la rilevanza penale del sistematico mancato versamento degli oneri erariali (2005-2013) e la rilevanza del danno patrimoniale considerato anche in rapporto al passivo complessivo. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel dispositivo (testo riportato incompleto nel fascicolo).

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita le censure in cassazione ai motivi consentiti; il ricorso è stato proposto nei limiti previsti e valutato nei termini di legge.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma processuale sulla trasmissione e acquisizione degli atti; citata in relazione all'inoltro delle conclusioni scritte del Procuratore generale.

  • art. 40 cod. pen.

    Principio di causalità: la scelta gestionale dell'amministratore non esime dalla responsabilità penale se non interrompe il nesso causale verso il danno; la Corte ha ritenuto che le scelte richiamate non escludessero il nesso eziologico.

  • art. 223, comma 2, legge fallimentare

    Rinvio alle pene della bancarotta propria; utilizzato per estendere l'applicabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale alla bancarotta impropria.

  • art. 216 legge fallimentare

    Richiamata per il quadro sanzionatorio collegato alla fattispecie fallimentare e alla valutazione delle aggravanti.

  • art. 219, primo comma, legge fallimentare

    Disciplina la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità; la Corte ne interpreta i criteri di applicazione in rapporto al valore dei beni sottratti e al pregiudizio complessivo subito dai creditori.

  • art. 29 cod. pen.

    Stabilisce che la reclusione non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni; giustifica il silenzio della Corte d'appello sul tema perché la pena accessoria è predeterminata dalla norma.

Massime di principio

  • Il dolo nella bancarotta impropria può essere desunto dalla condotta prolungata e sistematica di mancato versamento degli oneri erariali: non è necessario dimostrare l'intenzionalità a creare l'insolvenza, ma la consapevolezza della probabile diminuzione della garanzia dei creditori.
  • Scelte gestionali motivate da contingenze (crediti non riscossi, priorità ai lavoratori) non escludono automaticamente la responsabilità penale dell'amministratore se non interrompono il nesso causale che porta al dissesto; è onere della difesa specificare e provare fatti concretamente idonei a scriminare o a derubricare il fatto.
  • La circostanza aggravante del danno patrimoniale va valutata in base al valore complessivo dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale e al pregiudizio complessivo per i creditori; può essere applicata anche quando il danno rappresenta una frazione del passivo globale, purché il pregiudizio complessivo sia di rilevante gravità.
  • Nel giudizio di merito la motivazione che documenta l'entità del passivo e l'accumulo di debiti tributari per un lungo periodo rafforza la configurabilità della fattispecie aggravata.
  • Le pene accessorie previste dalla legge per determinate soglie di pena detentiva (es. interdizione dai pubblici uffici per reclusione non inferiore a tre anni) sono automatiche e il mancato esame motivazionale sul punto da parte della corte territoriale non è sempre censurabile in cassazione.
  • Per la difesa è cruciale documentare con elementi concreti e specifici qualsiasi presunta causa esimente o attenuante, altrimenti le affermazioni generiche sui crediti non riscossi o sulle priorità ai lavoratori risultano insufficienti a modificare la qualificazione del fatto.

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