Sentenza n. 13039/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento: A) quanto al ricorso introduttivo: 1) del decreto n. 495 del 10.3.2023, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. 6.5.2022 n. 1081, per la classe di concorso A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Veneto; 2) della nota dell'Ufficio Scolastico Regionale del -OMISSIS- e diretta al ricorrente in particolare per la parte in cui motiva l'esclusione dalla graduatoria; ed in ogni caso di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi e consequenziali, se e per quanto di ragione; nonché in via subordinata: a) del D.M. 28 aprile 2022 n. 108, recante “Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l''accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune”; b) del D.D.G. 6 maggio 2022 n. 1081, recante “Procedura concorsuale straordinaria di cui all''articolo 59, comma 9 bis, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106”; B) quanto ai motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 20/10/2023: - del decreto, prot. n. 5043 del 13.9.2023, dell’USR Veneto di integrazione delle graduatorie dei vincitori per la classe A48 del concorso indetto con D.D.G. 6 maggio 2022 n. 1081; - del decreto, prot. N. 5253 del 5.10.23, dell’USR Veneto di integrazione delle graduatorie dei vincitori per la classe A48 del concorso indetto con D.D.G. 6 maggio 2022 n. 1081; - nonché di tutti i successivi atti di integrazione della graduatoria dei vincitori per la classe A48 del concorso indetto con D.D.G. 6 maggio 2022 n. 1081 che saranno adottati dall'Ufficio Scolastico Regionale Veneto a seguito di rinuncia dei candidati nominandi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della dichiarazione depositata il 19 marzo 2026 con cui la parte ricorrente ha manifestato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio. Ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso, compresi i motivi aggiunti, per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito gli atti impugnati o le censure dedotte. Le spese di lite sono state compensate tra le parti per giustificati motivi.
Atto impugnato: graduatoria di merito e atto di esclusione dalla graduatoria del concorso straordinario per la classe A048, nonché successivi atti di integrazione della graduatoria
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto recante l'approvazione della graduatoria di merito del concorso straordinario per la classe di concorso A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nonché la nota con cui era stata motivata la sua esclusione dalla graduatoria. In via subordinata ha impugnato anche il decreto ministeriale e il decreto direttoriale disciplinanti la procedura concorsuale. Con motivi aggiunti ha inoltre impugnato i successivi decreti di integrazione delle graduatorie dei vincitori e gli ulteriori atti di integrazione adottati a seguito delle rinunce dei candidati nominati. Il testo non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione del ricorso nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei diritti o della dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, senza necessità di esaminare nel merito gli atti impugnati e le censure dedotte.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare integralmente le spese di lite quando ravvisi giustificati motivi.
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