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Sentenza

Sentenza n. 172/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento del decreto di revoca delle misure di accoglienza Prot. -OMISSIS-, emesso dalla Prefettura di Siena in data 22.4.2025.

Giustizia amministrativa202501410

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di revoca delle misure di accoglienza per presunto abbandono del centro di accoglienza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiario accoglienza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del 22 aprile 2025 con cui la Prefettura di Siena aveva revocato le misure di accoglienza, ritenendo che l’allontanamento dal CAS senza autorizzazione integrasse una tacita volontà di abbandono. Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, sostenendo che tale omissione gli aveva impedito di chiarire le ragioni dell’assenza. Ha inoltre dedotto che l’allontanamento temporaneo non equivale ad abbandono definitivo e che mancava l’elemento soggettivo della volontà di lasciare stabilmente la struttura. Ha riferito di essersi allontanato il 17 aprile 2025 per cercare lavoro, di non aver potuto rientrare quella notte per l’assenza di adeguati mezzi pubblici e di essere rientrato al CAS entro il 19 aprile 2025. La presenza presso il CAS risultava comunque dalla notificazione del provvedimento, eseguita il 23 aprile 2025.

La decisione

Il TAR ha respinto il primo motivo relativo all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, ritenendo non superata la motivazione dell’Amministrazione fondata sull’irreperibilità del destinatario al momento dell’adozione del provvedimento: il rientro al CAS non era provato, per tale momento, da elementi anteriori alla notificazione del 23 aprile 2025. Il ricorso è stato tuttavia accolto sulla censura sostanziale relativa all’insussistenza di un inequivoco abbandono. La notificazione del provvedimento presso il CAS il 23 aprile 2025 dimostrava che il ricorrente aveva rapidamente posto termine all’irreperibilità iniziata il 17 aprile. In assenza di ulteriori circostanze indicative di un intento effettivamente abdicativo, il breve periodo di assenza non poteva essere considerato manifestazione inequivoca della volontà di abbandonare la struttura e non era quindi idoneo a fondare la revoca dell’accoglienza. Il decreto è stato annullato. Le spese di lite sono state compensate; il compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è stato liquidato in euro 2.523,50, oltre spese generali e accessori, con applicazione del dimezzamento previsto dall’art. 130 d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 130 d.P.R. 115/2002

    secondo i valori minimi ... con dimezzamento al 50% ai sensi dell’art. 130 D.P.R. n. 115/2002

    Il compenso professionale spettante per la difesa del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato è stato liquidato applicando il dimezzamento previsto dalla disposizione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    La norma è stata richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Le disposizioni sono state richiamate, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

Massime di principio

  • L’allontanamento temporaneo da una struttura di accoglienza non integra automaticamente un abbandono idoneo a giustificare la revoca delle misure: occorre che dalle circostanze concrete emerga un’intenzione inequivoca di lasciare definitivamente la struttura.
  • Il breve periodo di irreperibilità del beneficiario, seguito dal suo rientro presso il centro di accoglienza, non è sufficiente a fondare la revoca dell’accoglienza in assenza di ulteriori elementi chiaramente indicativi di un intento abdicativo.
  • La notificazione del provvedimento presso il centro di accoglienza può dimostrare che il beneficiario ha posto termine alla propria irreperibilità in tempi brevi, ma non prova necessariamente il suo rientro alla data anteriore di adozione del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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