Ordinanza n. 179/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatorie, rettifiche e integrazioni della graduatoria finale di merito di un concorso per personale docente, nella parte in cui la candidata non è stata inclusa per l’omessa valutazione del titolo di riserva relativo al servizio civile nazionale
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti di formazione, rettifica e integrazione delle graduatorie finali di merito del concorso per il personale docente, relativamente alla classe di concorso ADSS e, per quanto indicato nel ricorso, anche alla classe EEEE. Ha dedotto che l’Amministrazione avrebbe omesso di valutare il titolo di riserva dichiarato nella domanda di partecipazione, consistente nel servizio civile nazionale. Sono stati inoltre impugnati una nota ministeriale sulla valutazione e sull’equiparazione del cosiddetto “lodevole servizio” e del “servizio senza demerito” quale titolo di preferenza, il bando, i verbali relativi ai criteri di valutazione dei titoli, l’elenco degli idonei e gli eventuali atti di assunzione dei vincitori, nella parte ritenuta lesiva. Nel giudizio risultano costituiti il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale; alcuni candidati sono stati indicati come controinteressati, ma non si sono costituiti.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha ritenuto necessario, anche ai fini dello scrutinio cautelare, integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria concorsuale e non già intimati. Ha onerato la ricorrente di notificare il ricorso introduttivo, unitamente a copia dell’ordinanza, ai controinteressati entro quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e di depositare la prova delle notificazioni entro dieci giorni dal loro perfezionamento, prevedendo l’improcedibilità del ricorso in caso di mancato adempimento. Ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia del ricorso, dell’ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati, con specifiche modalità di collegamento e mantenimento online fino alla pubblicazione della sentenza. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 7 maggio 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata in via interlocutoria; il TAR ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio prima di procedere allo scrutinio della sospensione richiesta.
art. 3, comma 7, d.m. 205/2023
È richiamato quale base normativa della procedura concorsuale per il personale docente oggetto delle graduatorie impugnate.
art. 2, comma 1, d.l. 7 aprile 2025, n. 45, convertito dalla l. 5 giugno 2025, n. 79
È richiamato quale fondamento dell’integrazione della graduatoria finale con il 30% degli idonei.
Massime di principio
- Quando la decisione su una domanda cautelare può incidere sulla posizione di una pluralità di candidati inseriti nella graduatoria impugnata, il giudice può disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati non intimati, prima di procedere allo scrutinio cautelare.
- La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, imponendo la pubblicazione del ricorso, del provvedimento che autorizza la notifica e dell’elenco nominativo dei controinteressati, con modalità idonee a rendere facilmente accessibili gli atti.
- Nel disporre la notificazione per pubblici proclami, il giudice può prescrivere all’amministrazione di mantenere online la documentazione fino alla pubblicazione della sentenza e di rilasciare un attestato dell’avvenuta pubblicazione e della relativa data.
- L’omesso adempimento dell’ordine di integrazione del contraddittorio entro i termini perentori assegnati può comportare l’improcedibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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