Sentenza del 24/03/2016 n. 1513 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Appello - Deposito nuovi documenti in secondo grado - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'ammissibilità del deposito di nuovi documenti nel giudizio tributario di secondo grado. La questione è se, analogamente al rito civile, la parte debba dimostrare di non aver potuto produrre i documenti in primo grado, oppure se il deposito sia liberamente consentito entro il termine processuale previsto.
La decisione
È stato affermato che nel processo tributario il deposito di nuovi documenti in appello è ammissibile senza la necessità di provare l'impossibilità di produrli nel primo grado. Le parti possono depositare nuova documentazione a sostegno delle proprie difese entro venti giorni liberi prima della trattazione della controversia, secondo quanto previsto dall'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. La disciplina tributaria è quindi più ampia di quella civile prevista dall'art. 345 c.p.c.
Norme richiamate
Art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992
Le parti possono produrre nuovi documenti fino a venti giorni liberi prima dell'udienza
Nel processo tributario d'appello i nuovi documenti sono ammissibili senza limitazioni ulteriori legate alla loro mancata produzione in primo grado, purché siano depositati nel termine processuale previsto.
Art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992
La norma disciplina i termini per il deposito di documenti e memorie nel processo tributario e concorre a definire il termine entro cui la documentazione può essere acquisita al giudizio.
Art. 345 c.p.c.
La limitazione prevista per il rito civile, secondo cui i nuovi documenti in appello sono ammessi solo se la parte dimostra di non aver potuto produrli in primo grado, non si applica al processo tributario.
Massime di principio
- Nel processo tributario d'appello è normalmente possibile produrre nuovi documenti, senza dover dimostrare che fosse impossibile depositarli in primo grado.
- Il nuovo documento deve comunque essere depositato entro il termine processuale previsto, ossia entro venti giorni liberi prima della trattazione, salvo diverse disposizioni applicabili al caso concreto.
- La maggiore apertura del rito tributario non elimina l'esigenza di rispettare il contraddittorio: il deposito tardivo può comportare l'inutilizzabilità o l'inammissibilità della documentazione.
- Non si deve applicare automaticamente al processo tributario la disciplina restrittiva dell'art. 345 c.p.c.; occorre fare riferimento alle norme speciali del d.lgs. n. 546/1992.
- È comunque opportuno produrre i documenti già nel primo grado, quando possibile, per garantire una trattazione completa e ridurre il rischio di contestazioni processuali.
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