Ordinanza n. 1342/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale recante l'ordine di chiusura ad horas di tutte le attività svolte su un fondo sito nel territorio comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Nel giudizio principale, promosso per l'annullamento dell'ordinanza comunale di chiusura, il difensore della società ricorrente ha proposto istanza di ricusazione nei confronti del magistrato relatore, richiamando l'art. 18 c.p.a. e gli artt. 51 e 52 c.p.c. L'istanza sosteneva che il magistrato avesse definito in modo divergente due giudizi ritenuti identici o analoghi, entrambi riguardanti il contributo straordinario previsto dall'art. 16, comma 4, lett. d), d.P.R. 380/2001 e provvedimenti comunali rivolti a società titolari di autorizzazioni uniche ZES. Secondo l'istante, il magistrato avrebbe motivato la non sovrapponibilità delle fattispecie valorizzando una diversa posizione proprietaria e una diversa sequenza temporale degli atti, elementi che sarebbero stati inesatti. L'istanza è stata esaminata previa audizione informale del magistrato ricusato.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato l'istanza di ricusazione inammissibile e, comunque, l'ha rigettata. In primo luogo, il difensore non aveva dimostrato di essere munito della procura speciale richiesta dall'art. 18, comma 3, c.p.a.; aveva richiamato soltanto la procura alle liti conferita per il giudizio principale. In secondo luogo, la causa invocata dall'istante, consistente nelle 'gravi ragioni di convenienza' di cui all'ultima parte dell'art. 51 c.p.c., integra un'ipotesi di astensione facoltativa e non può fondare la ricusazione, che riguarda invece i casi di astensione obbligatoria. Nel merito, il Collegio ha comunque ritenuto insussistente una concreta ragione di ricusazione: l'obbligo di astensione previsto dall'art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c. riguarda il giudice che abbia conosciuto della medesima causa in altro grado, non il magistrato che abbia deciso una causa diversa, sebbene analoga o collegata. Le due precedenti controversie non erano sovrapponibili, poiché riguardavano differenti soggetti destinatari dell'obbligazione contributiva e differenti assetti fattuali: in una il titolare dell'autorizzazione unica ZES disponeva del bene in comodato al momento della trasformazione urbanistica; nell'altra il proprietario aveva trasferito il bene al richiedente l'autorizzazione a un valore già rapportato all'incremento derivante dalla trasformazione. Il Collegio ha escluso anche la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 18, comma 7, c.p.a., poiché, in mancanza della procura speciale, l'istanza non poteva essere imputata alla parte. Le spese sono state poste a carico del difensore che aveva agito senza procura speciale e liquidate in favore di ANAS S.p.A. in euro 1.000 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 18 c.p.a.
In ogni caso la decisione definitiva sull’istanza è adottata, entro trenta giorni dalla sua proposizione, dal collegio previa sostituzione del magistrato ricusato, che deve essere sentito
La ricusazione nel processo amministrativo deve essere proposta secondo le forme previste dalla disposizione, con decisione del collegio previa audizione del magistrato interessato; il comma 3 richiede una procura speciale conferita per tale specifica iniziativa.
art. 51 c.p.c.
L’obbligo del giudice di astenersi, previsto dall’art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c., si riferisce ai casi in cui egli abbia conosciuto della causa in altro grado del processo
L'obbligo di astensione per precedente conoscenza della causa opera quando il giudice abbia conosciuto della medesima causa in altro grado, non quando abbia deciso una controversia diversa, ancorché analoga o collegata; le gravi ragioni di convenienza costituiscono invece astensione facoltativa.
art. 52 c.p.c.
Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova
La ricusazione è ammessa nei casi di astensione obbligatoria e deve essere proposta con motivi specifici e mezzi di prova; nel processo amministrativo tale disciplina è richiamata dall'art. 18 c.p.a.
art. 18, comma 7, c.p.a.
La sanzione pecuniaria non è stata applicata perché, in assenza della procura speciale, l'istanza non poteva essere imputata alla parte come promotrice.
art. 16, comma 4, lett. d), d.P.R. 380/2001
La disposizione è richiamata quale disciplina del contributo straordinario connesso al beneficio patrimoniale derivante dalla trasformazione urbanistica; il presupposto soggettivo dell'obbligazione è individuato nel soggetto che, al momento della trasformazione, disponeva del bene e beneficiava dell'incremento di valore.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo l'istanza di ricusazione proposta dal difensore è ammissibile soltanto se il difensore è munito di una procura speciale conferita per tale specifica iniziativa; non è sufficiente la procura alle liti rilasciata per il ricorso principale.
- La ricusazione può essere proposta esclusivamente per le situazioni che integrano un obbligo di astensione del giudice; le 'gravi ragioni di convenienza', configurando un'ipotesi di astensione facoltativa, non costituiscono autonomo motivo di ricusazione.
- L'obbligo di astensione del giudice per avere conosciuto della causa in altro grado riguarda la medesima res iudicanda e non si estende alla precedente decisione di una controversia diversa, anche se analoga, collegata o fondata sulla medesima disciplina.
- La valutazione della ricusazione deve distinguere la mera analogia normativa dalla sovrapponibilità delle controversie: differenti presupposti fattuali, soggetti destinatari dell'obbligazione e sequenze di acquisizione o trasferimento del bene possono escludere l'identità della causa e la conseguente ricusabilità del magistrato.
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